Il caso
Nel caso in questione, la parte ricorrente aveva partecipato ad una procedura negoziata senza bando, che era stata avviata ai fini della conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di servizi di derattizzazione e disinfestazione; una volta aggiudicata la gara, la ditta ricorrente ne ha contestato l’esito per svariate motivazioni, tra cui il mancato accertamento di anomalia dell’offerta, avendo la aggiudicataria effettuato un ribasso, non giustificato, del costo del personale impiegato nell’appalto.
I principi generali in materia di accertamento di anomalia
I Giudicanti hanno accolto il ricorso, e hanno ricordato i principi generali stabiliti dal Codice, secondo cui in caso di ribasso del costo della manodopera e accertamento di anomalia, vanno rispettati i profili qui di seguito esposti
a) natura discrezionale dell’attivazione del procedimento di anomalia in generale;
b) rilevanza sintomatica del ribasso dei costi della manodopera;
c) natura delle tabelle ministeriali
Per il primo punto a), per pacifica giurisprudenza, la valutazione della non anomalia dell’offerta è diretta all’esame della attendibilità e della serietà offerta, oltre che all’accertamento della concreta possibilità dell’impresa di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni proposte.
La valutazione della S.A. ha una natura globale e sintetica e rappresenta l’espressione di un tipico potere tecnico discrezionale riservato alla Stazione Appaltante-Amministrazione che è insindacabile in sede giurisdizionale, a meno che la evidente erroneità o irragionevolezza dell’operato, renda chiarissima la non attendibilità complessiva dell’offerta
Per quanto riguarda il punto b) qualora il ribasso offerto dall’O.E. implichi la riduzione dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante, l’offerta si presume anomala, salva la possibilità del concorrente di dimostrarne ex art. 41 comma 14, del D. Lgs. 36/2023, la complessiva sostenibilità ((v. tra le tante: Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2025, n. 126; 19 novembre 2024, n. 9254; TAR Piemonte, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 340; T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 11 novembre 2024, n. 3739; sez. I, 22 luglio 2024, n. 2642).
Sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14; 108 comma 9 e 110 comma 1 del D.LGS. 36/2023, si ritiene che, per l’O.E. che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l’esclusione dalla gara, ma l’assoggettamento della sua offerta alla verifica della anomalia, in tal caso l’operatore economico avrà l’onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Questa interpretazione consente un bilanciamento proporzionato tra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà di iniziativa economica e d’impresa, la quale, nella sua concreta esplicazione, va a determinare la facoltà dell’operatore economico di dimostrare che la più efficiente organizzazione aziendale impatta sui costi della manodopera, diminuendone l’importo rispetto a quello stimato, a base di gara, dalla Stazione Appaltante. (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2024, n. 9255 e n. 9254/2024 cit.; Sez. III, 12 novembre 2024, n. 9084 T.A.R. Toscana, sez. IV, 29 gennaio 2024, n. 120).
Il giudizio del Collegio
Una volta individuate le principali coordinate interpretative, i giudici hanno sostenuto che fossero infondati i profili di censura incentrati sullo scostamento dei costi rilevati dalle tabelle ministeriali
Secondo quanto ritengono i giudici, la censura era, invece, fondata nella parte in cui lamentava la omessa attivazione della verifica di congruità a fronte della indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante
Secondo i giudici l’art. 41, comma 14 del D. Lgs. N.36/2023 pur non vietando ai concorrenti di indicare costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti ex ante dalla S.A., e inseriti nel più ampio importo a base di gara, impone, comunque, agli operatori economici di dimostrare che l’offerta di un minor costo della manodopera possa esser giustificato da una più efficiente comprovata organizzazione aziendale e non rispetto ai minimi salariali che rappresentano condizione di ammissibilità della stessa offerta
Inoltre, la disciplina prevista dal richiamato art. 41, comma 14, era stata pienamente recepita nella lex specialis da parte della Stazione Appaltante, visto che il Disciplinare prevedeva espressamente che: “Ai sensi dell’art. 14, co. 14, del Codice i costi della manodopera indicati all’art. 3 del presente Disciplinare di Gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera”.
Conclusioni
Nel caso di cui trattasi, l’impresa aveva semplicemente sovrapposto la retribuzione e il costo medio orario e, in ogni caso, non aveva allegato, né comprovato che la più efficiente organizzazione aziendale avrebbe influenzato sulla determinazione dei suddetti costi, facendone diminuire l’importo rispetto a quello stimato dalla S.A. nella disciplina di gara, salvo il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.
L’offerta dell’impresa avrebbe dovuto esser sottoposta all’accertamento della anomalia dell’offerta, ciò però non era accaduto.