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Anonimato per i soggetti del sopralluogo: Il principio nell'Art. 35 del D.lgs. 36/2023

La sentenza del TAR Ancora, 28.03.2025 n. 227 si configura come un’importante pronuncia in materia di appalti pubblici, incentrata sulla salvaguardia del principio dell’anonimato dei concorrenti nelle gare di appalto. Essa solleva questioni delicate riguardo alla trasparenza delle procedure di gara e alla possibilità di alterazione della concorrenza, mettendo in luce la necessità di un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la tutela della regolarità della competizione.

La sentenza in esame fornisce un’interpretazione significativa di tale principio, esplicitando i suoi ambiti applicativi e le conseguenze della sua violazione.

Sommario:

  • Il principio dell’anonimato dei concorrenti;

  • Le implicazioni della sentenza;

  • Conclusioni.

Il principio dell’anonimato dei concorrenti

Il TAR evidenzia come l’anonimato sia una garanzia fondamentale per evitare pratiche collusive tra gli operatori economici. La conoscenza anticipata dell’identità degli altri concorrenti può infatti favorire la creazione di accordi illeciti, compromettendo la leale competizione. Questo principio assume una rilevanza tanto maggiore in quanto le procedure di gara possono essere facilmente influenzate da atti di concorrenza sleale, che vanno da offerte coordinate fino alla formazione di cartelli tra aziende, compromettendo il corretto esito della selezione pubblica.

In questo contesto, il TAR chiarisce che l’anonimato non debba essere garantito esclusivamente nella fase successiva alla presentazione delle offerte, come previsto dalla normativa vigente, ma anche prima che le offerte vengano formulate. L’interpretazione del giudice va quindi oltre una lettura formale della legge, considerando che le alterazioni della regolarità della competizione possano avvenire anche mediante azioni come l’invito ad alcuni concorrenti a non presentare offerta in cambio di vantaggi illeciti, come subappalti o promesse di altri benefici. La sentenza rafforza l’idea che la protezione dell’anonimato vada estesa all’intero periodo che intercorre prima della presentazione delle offerte, affinché la competizione rimanga equa e priva di influenze esterne.

Il caso analizzato riguarda una contestazione promossa dalla società SIRAM, gestore uscente del servizio di fornitura di energia e manutenzione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (A.O.U.). La società ha impugnato i provvedimenti relativi alla proroga del termine per la presentazione delle offerte, sostenendo che tale proroga era stata resa pubblica in modo da violare il principio dell’anonimato, rivelando i nomi dei concorrenti che avevano partecipato al sopralluogo obbligatorio.

SIRAM ha avanzato due censure principali:

  1. Violazione del principio di anonimato: La società ha sostenuto che la pubblicazione dell’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio avrebbe permesso ai concorrenti di conoscere in anticipo le identità degli altri partecipanti, violando così la regola dell’anonimato.
  2. Violazione della normativa sull’estensione della proroga: Secondo SIRAM, la proroga non sarebbe stata giustificata, in quanto la documentazione tecnica necessaria era già stata messa a disposizione degli operatori almeno sei giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 92, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2023.

 

Il Tribunale ha accolto la prima censura, sottolineando che la rivelazione dei nominativi dei concorrenti in fase pre-offerta rischia di alterare la leale competizione e di compromettere il principio di anonimato, al quale sono connesse sanzioni penali in caso di violazione. Tale garanzia, secondo il TAR, deve essere mantenuta anche prima della presentazione delle offerte, per evitare il rischio che i concorrenti possano negoziare vantaggi tra loro, influenzando l’esito della gara.

In relazione alla seconda censura, il TAR ha ritenuto che SIRAM non fosse legittimata a contestare la concessione della proroga, in quanto la richiesta era stata avanzata da Edison Next Government S.r.l., con cui SIRAM aveva manifestato l’intenzione di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese (ATI). In ogni caso, il giudice ha escluso che la norma invocata da SIRAM (art. 92, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 36/2023) fosse stata violata, in quanto la decisione di prorogare i termini della gara rientrava nelle facoltà discrezionali della stazione appaltante.

 

Le implicazioni della sentenza

La sentenza TAR Ancora 227/2025 ha importanti implicazioni per le procedure di appalto pubblico. Essa conferma che la violazione del principio dell’anonimato può inficiare la legittimità di una gara, indipendentemente dal fatto che le offerte siano già state presentate o meno. L’anomalia riscontrata dalla giustizia amministrativa non riguarda solo la fase finale della gara, ma si estende anche alla fase precedente, dove la conoscenza dei nomi dei concorrenti potrebbe compromettere l’indipendenza delle offerte.

La sentenza pone anche l’accento sulla necessità di prestare particolare attenzione alla fase di pubblicazione delle informazioni relative ai concorrenti, evitando che la divulgazione di determinati dati possa pregiudicare l’equilibrio competitivo della gara. L’amministrazione deve, pertanto, adottare misure per proteggere l’anonimato dei partecipanti, non solo durante la fase di presentazione delle offerte, ma anche nei momenti antecedenti.

 

Conclusioni

In sintesi, il TAR Ancora, 28.03.2025 n. 227 ribadisce il principio di anonimato come una protezione fondamentale contro la collusione tra i concorrenti, che potrebbe compromettere la regolarità delle gare di appalto pubblico. La decisione rappresenta un’importante affermazione della necessità di garantire l’equità delle competizioni, tutelando la riservatezza delle informazioni fino alla presentazione delle offerte. Il caso in esame sottolinea l’importanza di applicare correttamente le disposizioni normative in materia di appalti e di vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure per evitare che errori procedurali possano pregiudicare l’esito della gara e compromettere la trasparenza e la concorrenza leale.

Tale pronuncia, inoltre, fa luce su un aspetto fondamentale delle gare pubbliche: la corretta gestione delle informazioni, la cui divulgazione non autorizzata può avere conseguenze devastanti sulla fiducia degli operatori economici nella trasparenza della procedura. In questo senso, la sentenza offre una guida per le stazioni appaltanti su come rispettare rigorosamente le norme relative all’anonimato e sull’importanza di garantire che tutte le fasi della procedura siano gestite con massima imparzialità e trasparenza.

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