Newsletter anno XIV, n. 3 - 8 maggio 2025

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Qualificazione stazioni appaltanti, nuovo regolamento su accertamento requisiti e sanzioni

    Delibera n.126 del 11/03/2025: Pubblicato il nuovo regolamento Anac sull’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell’Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 dal Consiglio Anac, il testo disciplina gli ambiti applicativi per le attribuzioni dell’Autorità in materia, ai sensi delle relative disposizioni del Codice degli Appalti (articolo 63, comma 11, e allegato II.4) anche alla luce degli ultimi interventi correttivi operati dal legislatore (d.lgs. n. 209/2024). Il regolamento interviene quindi sull’esercizio del potere dell’Autorità finalizzato: all’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione e all’adozione dei conseguenti provvedimenti di riduzione del punteggio, revoca della qualificazione o riduzione del livello di qualificazione nei casi di carenza, totale o parziale, dei requisiti accertata; all’irrogazione delle sanzioni, previste per le gravi violazioni, di tipo pecuniario (da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro) e accessorio (sospensione, per i casi più gravi, della qualificazione precedentemente ottenuta); all’attribuzione in via temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di irrogazione della sanzione da 500 a massimo 5mila euro da parte di Anac (ai sensi dell’art. 222, comma 3, lett. a) del Codice); all’irrogazione delle sanzioni per i casi di gravi violazioni consistenti nella mancata comunicazione ad Anac del piano di riorganizzazione, nei casi di tempo medio superiore ai 160 giorni tra la data di presentazione delle offerte e quella di stipula del contratto, o nella eventuale mancata adozione delle misure proposte sulla riduzione nel ritardo degli affidamenti.

  • Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023

    Delibera n.134 del 02/04/2025 (Riferimenti Normativi art. 62-63 del D.lgs. 36/2023): Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4 – Differenze – Effetti - Conseguenze.
    In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
    La qualificazione ai sensi dell’art. 63, comma 13, è un istituto speciale rispetto al medesimo istituto previsto nell’art. 63, comma 4. La qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 esplica i suoi effetti anche dopo la fine del periodo transitorio del 30 giugno 2024.
    La qualificazione ex art. 63, comma 13, non è soggetta ad alcun limite temporale o scadenza. L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Chiarimenti in merito ai termini di conclusione delle procedure di affidamento

    Comunicato del Presidente del 11/03/2025: Nell’ambito delle attività istituzionali dell’Autorità sono state rilevate criticità in merito al rispetto del principio della massima tempestività nell’affidamento dei contratti pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Ciò posto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti, al fine di favorire la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni vigenti. L’articolo 17, comma 3, del codice richiede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti procedano alla pubblicazione dei documenti di gara iniziali e concludano le procedure di selezione nei termini indicati nell’allegato I.3. L’articolo1, comma 1, dell’allegato richiamato, prevede termini massimi per la conclusione delle procedure di appalto e di concessione, differenziati per tipologia di procedura. Il comma 3, della disposizione in esame, chiarisce che i termini ivi indicati decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invito ad offrire e cessano con l’aggiudicazione alla migliore offerta. Si richiama l’attenzione sulla circostanza che i termini stabiliti costituiscono termini massimi e assolvono alla funzione di consentire l’accertamento di responsabilità amministrative e/o contabili in capo ai dipendenti incaricati dello svolgimento delle procedure di gara. È espressamente, previsto, infatti, che il superamento degli stessi costituisce silenzio inadempimento e rileva al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede.

  • Indicazioni in merito alla modalità di compilazione dei Certificati di esecuzione per gli interventi realizzati nell’ambito di un accordo quadro.

    Comunicato del Presidente del 19/03/2025: Sono pervenute a questa Autorità innumerevoli richieste di Associazioni di categoria inerenti al rilascio delle certificazioni di lavori eseguiti in adempimento di contratti attuativi di Accordi quadro, di cui all’art. 59 del Codice. La questione è stata in passato affrontata ritenendo che ciascun singolo contratto attuativo dovesse dar luogo al rilascio di un CEL, all’interno del quale il RUP poteva indicare l’importo e le date di inizio e fine lavori riferite alla singola prestazione eseguita. La ratio di siffatta indicazione è quella di escludere, per l’ipotesi di singole commesse di modesto valore, il rilascio di un certificato lavori il cui valore non sia effettivamente espressivo di una proporzionata capacità esecutiva. Si è inteso dunque evitare che le prestazioni eseguite in differenti cantieri o in tempi diversi potessero dar luogo al rilascio di un CEL la cui cifra lavori riconosciuta non fosse rispondente allo sforzo organizzativo posto in essere dall’esecutore. Il principio resta fermo nel caso in cui gli accordi quadro sono conclusi con più operatori economici. Può, invece, ammettersi una diversa applicazione nel caso in cui una stazione appaltante sottoscriva più contratti attuativi in forza di un accordo quadro concluso con un unico operatore economico, e i contratti attuativi in questione risultino afferenti ad un medesimo sito nonché eseguiti in continuità spazio-temporale...

  • Chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria

    Comunicato del Presidente del 26/03/2025: Chiarimenti in merito alle modalità di attuazione della normativa sulla tracciabilità finanziaria Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, ritiene opportuno fornire talune indicazioni generali in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame. Il Legislatore, con l’introduzione della legge n. 136/20101 , successivamente integrata dal decreto legge n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010, come noto ha disciplinato il tema della tracciabilità dei flussi finanziari, mediante la creazione di un sistema che, monitorando e controllando i movimenti finanziari legati all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, assicura la trasparenza delle operazioni finanziarie, in un’ottica di prevenzione della corruzione e di contrasto alla criminalità organizzata. La normativa si propone dunque di identificare tutti i soggetti coinvolti nell’esecuzione di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture e di tracciare ogni incasso e pagamento, in modo anche da consentire agli investigatori un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Procedura aperta - software in uso – favor partecipationis – è conforme

    Parere di precontenzioso n. 113 del 26 marzo 2025: Riferimenti Normativi Artt. 71, 108. D.lgs. 36/2023. Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da MEG Tributi S.p.a. – Procedura aperta telematica ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023
    Fatta salva la necessità di evitare situazioni di lock-in tecnologico, non risulta lesivo del favor partecipationis l’operato della stazione appaltante che indice una gara aperta con punteggio attribuito alle proposte migliorative del servizio, pur volendo continuare a servirsi del software gestionale già in uso liberamente acquisibile sul mercato.

  • Contratto di avvalimento – Firma digitale – Marcatura temporale – Soccorso istruttorio.

    Parere di precontenzioso n.128 del 2 aprile 2025: Riferimenti normativi: Artt. 101 e 104 del d.lgs. n. 36/2023
    Appalto pubblico – Lavori – Requisiti di partecipazione – Avvalimento – Modalità di sottoscrizione del contratto – Firma digitale e marcatura temporale – Verifica sottoscrizione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte – Soccorso istruttorio – Esclusione – Illegittimità.
    L’avvalimento, seppure funzionalizzato alla partecipazione ad un procedimento di evidenza pubblica, è un contratto tra privati e pertanto il problema della dimostrazione della sua sottoscrizione con data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte può ritenersi superato dal recepimento, da parte dell’impresa ausiliata, degli effetti del contratto sottoscritto unilateralmente (e cioè dalla sola ausiliaria), con conseguente perfezionamento del contratto dal momento della produzione dello stesso agli atti del procedimento unitamente alla offerta, con valore di appropriazione degli effetti del contratto dalla parte che non l’ha sottoscritta.

  • Clausole territoriali legittime, se non sono requisiti di partecipazione ma criteri premiali dell'offerta

    Parere di precontenzioso n. 130 del 02 aprile 2025: In una procedura d’appalto le clausole territoriali sono legittime se non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri premiali di valutazione dell’offerta. La scelta di tali criteri è, comunque, rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. E’ quanto ha sottolineato Anac con parere di precontenzioso, delibera n. 130, approvata dal Consiglio dell’Autorità del 2 aprile 2025.
    Il parere, sollecitato dalla contestazione di un concorrente che si riteneva danneggiato dalle clausole territoriali introdotte dalla stazione appaltante, riguardava la procedura aperta per l'appalto del servizio di manutenzione e gestione aree verdi pubbliche del Comune di Arezzo, in Toscana, dell’importo di 3.658.500 euro. Anac ha dato ragione alla stazione appaltante, il cui operato è risultato conforme alla normativa esistente.
    Il nuovo Codice degli Appalti, infatti (d.lgs 36/2023) prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell’operatore economico con il luogo di esecuzione del servizio) solo quali criteri premiali da valorizzare nell’offerta tecnica (articolo 108) e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (articoli 3, 4 e 10) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (articolo 100), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato.
    “La condotta della stazione appaltante – scrive, quindi, Anac nella delibera n. 130/2025 - risulta corretta alla luce dei principi per cui da un lato le cosiddette clausole territoriali sono legittime laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri di valutazione dell’offerta; e del principio per cui la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di palese illogicità, incongruità o irrazionalità dei criteri adottati, circostanza che invece non risulta sussistere nel caso di specie”.

GIURISPRUDENZA

  • Gravi illeciti professionali – Escussione garanzia provvisoria Contratti pubblici - Considerando 101 della Direttiva 2014/24/UE – Grave violazione dei doveri professionali – Può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico- Principio di proporzionalità- Lievi irregolarità – dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali - Ripetute lievi irregolarità – Possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione

    Sentenza TAR Campania-Napoli, Sent. n. 2711, sez. II, del 1 aprile 2025: “Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili…È opportuno chiarire che una grave violazione dei doveri professionali può mettere in discussione l’integrità di un operatore economico e dunque rendere quest’ultimo inidoneo ad ottenere l’aggiudicazione di un appalto pubblico indipendentemente dal fatto che abbia per il resto la capacità tecnica ed economica per l’esecuzione dell’appalto… le amministrazioni aggiudicatrici …dovrebbero anche poter escludere candidati o offerenti che in occasione dell’esecuzione di precedenti appalti pubblici hanno messo in evidenza notevoli mancanze per quanto riguarda obblighi sostanziali, per esempio mancata fornitura o esecuzione, carenze significative del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto o comportamenti scorretti che danno adito a seri dubbi sull’affidabilità dell’operatore economico…Nell’applicare motivi di esclusione facoltativi, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero prestare particolare attenzione al principio di proporzionalità. Lievi irregolarità dovrebbero comportare l’esclusione di un operatore economico solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, casi ripetuti di lievi irregolarità possono far nascere dubbi sull’affidabilità di un operatore economico che potrebbero giustificarne l’esclusione”.

  • Servizi legali tra disciplina dei contratti “esclusi” ed “estranei”

    Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2776 del 02/04/2025: Massima “… La categoria dei contratti “estranei” non esiste, essendo contemplata soltanto quella dei contratti “esclusi” ossia quegli appalti pubblici, tra cui anche i servizi legali che, ai sensi dell’art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sono sottratti dagli obblighi di evidenza pubblica (affidamento mediante gara); … L’obbligo di “evidenza pubblica” riguarda in ogni caso il procedimento da applicare per individuare il soggetto chiamato a contrarre con la PA. A tale ultimo fine, infatti, l’art. 3 dell’Allegato I.1. al decreto legislativo n. 36 del 2023 prevede sia la procedura di evidenza pubblica, sia l’affidamento diretto. Con ciò si vuole dire che, quale che sia la procedura adottata per l’individuazione del contraente (evidenza pubblica o affidamento diretto), il contratto successivamente stipulato va comunque considerato alla stregua di “appalto pubblico”. … In questa specifica direzione, lo stesso art. 56 del decreto legislativo n. 36 del 2023 qualifica i “servizi legali” alla stregua di “appalti pubblici” (cfr. comma 1, primo periodo) sebbene “esclusi” dai suddetti obblighi di “evidenza pubblica”. Ciò anche in forza della legislazione comunitaria la quale non distingue – ricomprendendole in un’unica generale nozione di appalto pubblico di servizio legale – tra singola difesa in giudizio e attività di consulenza legale, prescindendo dalla nozione civilistica nazionale e attraendo anche negozi qualificabili come contratto d’opera o contratto d’opera intellettuale…”

  • Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Improcedibilità del ricorso proposto avverso l’esclusione dalla gara qualora l’aggiudicazione definitiva non sia impugnata nei termini – Carenza di interesse

    Sentenza TAR Lazio Roma sez. I quater 7/4/2025 n. 6924: Come da consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, il ricorso avverso l’esclusione da una gara pubblica è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora, nonostante la tempestiva comunicazione, l’aggiudicazione definitiva, che costituisce l’atto che rende definitiva la lesione dell’interesse azionato dal soggetto escluso, non sia impugnata nei termini. Ciò in quanto l’eventuale annullamento della esclusione, che ha effetto viziante e non caducante, lasciando sopravvivere l’aggiudicazione non impugnata, non è idoneo ad attribuire al ricorrente alcun effetto utile (cfr. fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2022, n. 4124; sez. III, 24 marzo 2021, n. 2501; 20 maggio 2020, n. 3200; sez. V, 7 novembre 2018, n. 6290). A sostegno di tale conclusione va osservato che l’interesse fatto valere da un soggetto escluso da una gara pubblica è quello di conseguire l’aggiudicazione della gara; rispetto ad esso la rimozione dell’esclusione costituisce un passaggio solo strumentale. Conseguentemente, data la relazione intercorrente tra esclusione e aggiudicazione, anche quest’ultima deve essere necessariamente impugnata, poiché il difetto di impugnazione dell’aggiudicazione, o l’impugnazione tardiva, produce la l’inutilità di un’eventuale decisione di annullamento dell’esclusione, la quale non varrebbe a rimuovere anche l’aggiudicazione, che sarebbe affetta da un’invalidità ad effetto solo viziante, e non caducante e perciò non permetterebbe un reinserimento dell’escluso nella procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile (cfr. Cons. Stato, V, 2 marzo 2021, n. 1783; 28 luglio 2015, n. 3708; 4 giugno 2015, n. 2759). Da tale orientamento può anche ricavarsi l’ulteriore conseguenza che, in caso di annullamento in autotutela dell’esclusione il ricorrente non ottiene il bene della vita cui aspirava con la proposizione del ricorso, consistente, invece, proprio nell’aggiudicazione.

  • Contratti pubblici - Clausole sociali - Parità di genere e avvalimento premiale nel RTI - Il possesso del requisito deve essere personale per ciascun componente

    Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n.3117 del 11.04.2025: Qualora la lex specialis preveda che, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la certificazione di parità di genere (art. 46-bis, d.lgs. 198/2006), ciascuna impresa del raggruppamento debba essere in possesso della certificazione, non è ammissibile l’attribuzione del punteggio premiale sulla base dell’avvalimento interno tra le imprese del medesimo RTI. In tal caso, anche in presenza di un contratto che preveda il trasferimento di risorse gestionali coerenti con la prassi UNI/PdR 125/2022, la certificazione deve risultare intestata a ciascun componente del raggruppamento.

  • Contratti pubblici - Offerta tecnica - Indicazione figure junior - Valutabilità - Condizioni - Ammissibilità se non ne emerge concretamente l'inidoneità rispetto al ruolo

    Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n.3142 del 11.04.2025: Non è inidonea l’offerta che prevede l’impiego di figure professionali junior qualora la lex specialis consenta espressamente tale possibilità o comunque non emerga con chiarezza la loro inidoneità.

  • Giustizia amministrativa - Risarcimento da mancata aggiudicazione - Ammissibile il danno da lucro cessante; Vanno esclusi gli altri pregiudizi non dimostrati
    Calcolo lucro cessante - Spese generali e aliunde perceptum - Applicabilità anche agli appalti di forniture; Danno curriculare e danno all’immagine aziendale - Necessaria la prova dell’an debeatur - Non configurano danni in re ipsa

    Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, del 11/04/2025, n. 3147: 1. In caso di illegittima esclusione da una procedura di gara pubblica, il danno da lucro cessante può essere riconosciuto in via equitativa, anche sulla base di una relazione tecnica di parte, purché congruente e non contestata. Tuttavia, il risarcimento di ulteriori voci di danno (curriculare, immagine, costi di gara, spese legali e di perizia) è subordinato a uno specifico onere probatorio in capo al danneggiato, che non può ritenersi assolto in assenza di idonee allegazioni o documentazione.
    2. Le spese generali vanno computate nel calcolo del mancato utile anche negli appalti di forniture, in quanto corrispondenti ai costi indiretti dell’organizzazione d’impresa. Parimenti, l’aliunde perceptum può incidere sulla quantificazione dell’utile risarcibile, giustificando una riduzione equitativa, ove non escluso da una comprovata esclusività delle risorse dedicate all’appalto non aggiudicato.
    3. Il danno curriculare e quello all’immagine aziendale non si presumono in re ipsa, ma richiedono una specifica allegazione e prova degli elementi di fatto idonei a farne presumere l’esistenza. L’esclusione da una gara non è di per sé sufficiente a fondare il pregiudizio, in assenza di dimostrazione del mancato conseguimento di requisiti utili o della perdita di affidabilità sul mercato.

  • Contratti pubblici - Contratto di avvalimento - Requisito della data certa - Sufficienza della firma digitale con e-mail ordinaria in assenza di marcatura temporale
    2.Contratti pubblici - Avvalimento premiale e qualificante - Ammissibilità del ricorso simultaneo allo stesso ausiliario per entrambi i profili
    3. Contratti pubblici - Contratto di avvalimento - Inserito in più buste - Non comporta esclusione in assenza di concreta violazione della segretezza dell’offerta

    Consiglio di Stato sez. III 11/4/2025 n. 3154: 1. In assenza di una previsione espressa nella lex specialis, la firma digitale dell’ausiliaria, trasmessa via e-mail ordinaria e accompagnata dal relativo report, è idonea a conferire data certa al contratto di avvalimento, non essendo necessaria la marcatura temporale.
    2. Alla luce dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023, è legittimo il ricorso all’avvalimento premiale anche in forma “mista”, cioè quando il concorrente si avvale dei requisiti di un soggetto terzo sia per la partecipazione alla gara sia per ottenere punteggi tecnici.
    3. L’inserimento del contratto di avvalimento sia nella busta amministrativa che in quella tecnica non determina automaticamente l’esclusione dell’operatore, se non è dimostrata una reale commistione lesiva della segretezza dell’offerta.

  • Contratti pubblici - Servizi di riscossione - Offerte anomale e limiti all’uso esperienza pregressa

    Sentenza TAR Campania Napoli sez. VIII 11/4/2025 n. 3057: Nelle procedure di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate, quando il valore dell’appalto è determinato sulla base di un aggio percentuale, tale parametro costituisce riferimento vincolante per la formulazione dell’offerta e delle giustificazioni in caso di verifica di anomalia. È legittima l’esclusione per offerta anomala quando il concorrente – anche se gestore uscente – giustifica il proprio ribasso utilizzando una stima del carico di riscossione che supera in modo rilevante quella indicata dalla stazione appaltante nei documenti di gara. Una simile giustificazione compromette la par condicio e si fonda su presupposti non oggettivi né comuni a tutti i partecipanti. L’esperienza pregressa può integrare, ma non sostituire, i dati ufficiali della lex specialis.

  • Contratti pubblici - Sopralluogo obbligatorio - Legittima l’esclusione per mancata esecuzione - Anche in presenza di documentazione tecnica dettagliata
    2. Principio di tassatività - Compatibilità in caso di stretta strumentalità alla formulazione dell’offerta
    3. Termine perentorio per il sopralluogo - Legittimità in funzione organizzativa e di buon andamento della gara

    Sentenza TAR Lazio Roma sez. IV ter 14/4/2025 n. 7218: 1. È legittima l’esclusione da una procedura per mancato sopralluogo quando la lex specialis lo preveda come requisito essenziale ai fini della formulazione dell’offerta.
    2. La previsione della lex specialis che subordina l’ammissione alla gara all’effettuazione del sopralluogo non viola il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 d.lgs. 36/2023, se il sopralluogo è funzionale a una sua corretta formulazione.
    3. Il termine fissato dalla stazione appaltante per l’effettuazione del sopralluogo può essere qualificato come perentorio, ove giustificato da esigenze organizzative e volto a garantire il corretto svolgimento della procedura selettiva, nel rispetto del principio di autoresponsabilità.

  • Criterio del minor prezzo - Servizi e forniture standardizzate Contratti pubblici - Ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa - Trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture di natura standardizzata

    Sentenza TAR Calabria Catanzaro sez. II 14/4/2025 n. 677: Per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa: “Il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi o forniture di natura standardizzata, per i quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all'acquisizione di offerte differenziate, potendosi prescindere da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell'esecuzione, ove questa venga fissata inderogabilmente a priori dal committente nell'allegato tecnico” (Consiglio di Stato sez. III, 23/03/2022, n.2126). Da ciò consegue che deve sussistere una tendenziale corrispondenza fra i requisiti fissati a priori dal committente e quelli oggetto delle offerte, salvo congrua motivazione circa la equivalenza funzionale delle diverse specifiche del prodotto offerto, come previsto anche nell’invito a gara. Da ciò consegue che deve sussistere una tendenziale corrispondenza fra i requisiti fissati a priori dal committente e quelli oggetto delle offerte, salvo congrua motivazione circa la equivalenza funzionale delle diverse specifiche del prodotto offerto, come previsto anche nell’invito a gara.

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