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Cosa succede se l’offerta tecnica viene modificata in corso d’opera?

INTRODUZIONE

La sentenza n. 3406 del 18 aprile 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato affronta un tema centrale nel diritto amministrativo: la verifica dell’anomalia dell’offerta nelle procedure di gara pubblica. Il caso in esame riguarda l’esclusione di un concorrente per l’offerta tecnica ritenuta “incongrua” e “complessivamente inaffidabile”, senza che fosse necessario valutare la (non) remuneratività dell’offerta stessa.

Sommario:

  • Il contesto normativo e giurisprudenziale

  • La decisione del Consiglio

  • Conclusioni

Il contesto normativo e giurisprudenziale

La verifica dell’anomalia dell’offerta è disciplinata dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Tale procedura consente alla stazione appaltante di escludere un’offerta che, pur formalmente valida, presenti caratteristiche tali da compromettere la corretta esecuzione dell’appalto. La giurisprudenza consolidata ha ribadito che il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato dal giudice amministrativo solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o del palese travisamento dei fatti.

Nel caso specifico, la stazione appaltante ha escluso la ricorrente per l’offerta tecnica ritenuta incongrua e inaffidabile. Tale valutazione si è basata su due elementi principali:

  • Modifica dell’offerta tecnica: la ricorrente avrebbe apportato modifiche alla propria offerta tecnica in sede di verifica di anomalia, cercando di “fare quadrare i conti” dopo aver riscontrato costi insostenibili rispetto all’impegno contrattuale.
  • Divaricazione tra costo diretto del personale: è emersa una significativa differenza tra il costo diretto del personale indicato nell’offerta economica e quello risultante dalla verifica di congruità, senza che vi fosse una giustificazione adeguata.

La stazione appaltante ha ritenuto che tali anomalie compromettessero l’affidabilità complessiva dell’offerta, escludendo la necessità di valutare la (non) remuneratività dell’offerta stessa.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione dell’offerta, sottolineando che:

  • Non è necessaria la valutazione della (non) remuneratività: la stazione appaltante può escludere un’offerta anomala anche senza considerare la remuneratività, basandosi su altri parametri come la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità dell’offerta.
  • La modifica dell’offerta tecnica è indice di anomalia: la modifica dell’offerta tecnica in sede di verifica di anomalia è di per sé sufficiente a giustificare l’esclusione, poiché indica una volontà di adattare l’offerta a costi non sostenibili.
  • La divaricazione dei costi è significativa: una differenza significativa tra il costo diretto del personale indicato nell’offerta economica e quello risultante dalla verifica di congruità, senza una giustificazione adeguata, compromette l’affidabilità dell’offerta.

La Corte ha ribadito che il giudizio di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacato solo nei limiti della manifesta irragionevolezza o del palese travisamento dei fatti.

Conclusioni

La sentenza in esame offre spunti di riflessione sulla gestione delle anomalie nelle offerte pubbliche. Da un lato, la decisione sottolinea l’importanza di garantire la serietà e la sostenibilità delle offerte, evitando che pratiche scorrette compromettano la corretta esecuzione degli appalti. Dall’altro lato, la possibilità di escludere un’offerta senza considerare la sua remuneratività potrebbe sollevare interrogativi sulla tutela degli operatori economici, soprattutto in contesti di forte concorrenza. È auspicabile che la giurisprudenza futura continui a bilanciare l’esigenza di trasparenza e correttezza con la necessità di garantire la partecipazione e la competitività nelle gare pubbliche.

La sentenza n. 3406 del 18 aprile 2025 del Consiglio di Stato conferma l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, ribadendo la discrezionalità tecnica della stazione appaltante e i limiti del sindacato giurisdizionale. La decisione evidenzia l’importanza di garantire la serietà e la sostenibilità delle offerte, pur mantenendo un equilibrio con la tutela della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche.

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