Newsletter anno XIV, n. 5 - 4 settembre 2025

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Servizio gestione rifiuti, visita ispettiva di Anac: contestate criticità e alterazioni

    Delibera ANAC del 28 maggio 2025 n. 224: Si tratta di una delle prime applicazioni delle misure compensative di cui all’articolo 186 del Codice.
    Illegittimo affidamento in proroga del servizio di gestione rifiuti al medesimo operatore economico senza titolo giuridico. Alterazione della concorrenza e proroga della gestione in assenza di atto formale.
    Sono questi alcuni dei rilievi e delle criticità individuate all’esito di un’attività di vigilanza conseguente alla visita ispettiva disposta da Anac (congiuntamente con la Guardia di Finanza) presso l’Agenzia territoriale di una regione del Meridione riguardo al servizio di gestione dei rifiuti.
    Con delibera n. 224, approvata dal Consiglio del 28 maggio 2025, l’Autorità ha contestato all’ente concedente una serie di inadempienze e irregolarità.
    Tra queste: “la non conformità alla disciplina applicabile degli atti e provvedimenti posti in essere, ed in particolare delle proroghe disposte relativamente al contratto di concessione, tramite le quali la stazione appaltante ha affidato in via diretta un nuovo servizio al medesimo operatore economico, in assenza di un valido titolo giuridico”; e “l’aver concorso ad alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione, consentendo al concessionario sine titulo di continuare a gestire il servizio anche a seguito delle modifiche apportate all’impianto”.
    Pertanto, Anac raccomanda alla stazione appaltante “l’applicazione delle misure compensative previste dall’articolo 186 del codice vigente, invitando la stessa a valutare, unitamente al concessionario, con cura e accortezza la misura, tra quelle stabilite dal medesimo articolo 186, più idonea per rispristinare la concorrenza, nonché l’equilibrio violato nel settore considerato”, in luogo dell’adozione di misure demolitorie, in coerenza con le Linee Guida adottate dalla stessa Autorità con Delibera 265/2023.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Atto Amministrativo a carattere generale ai sensi dell’art. 222 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 del 2 luglio 2025

    Comunicato del Presidente del 02/07/2025: Il requisito della formazione delle stazioni appaltanti per l’ottenimento della qualificazione ai sensi del D.lgs. 36/2023 come modificato dal D.lgs. 209/2024.
    Il D.lgs. 209/2024 (di seguito “Correttivo”) ha introdotto modifiche al D.lgs. 36/2023 (di seguito “Codice”) in relazione al requisito della formazione e aggiornamento del personale ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, sia per la qualificazione in fase di progettazione e affidamento sia per quella per la fase di esecuzione.

  • Gestione delle polizze fideiussorie irregolari: cosa sapere

    Comunicato del Presidente del 23/07/2025: Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, stante il perdurare di anomalie relative al rilascio di garanzie fideiussorie con conseguenti possibili effetti distorsivi del mercato, ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle possibili conseguenze derivanti dalla riscontrata presenza da parte delle stazioni appaltanti di polizze irregolari, contraffatte o rilasciate da un soggetto non autorizzato.
    Le presenti indicazioni vengono rese anche a seguito dell’aggiornamento del Comunicato del 28 maggio 2020 adottato congiuntamente da parte di Banca d’Italia, IVASS e Anac in data 18 luglio 2025 con riferimento ai controlli che devono essere svolti in relazione alle polizze fideiussorie. Al riguardo si ribadisce che una compiuta e completa digitalizzazione del sistema di controllo da parte di tutti i soggetti preposti rappresenta un presupposto necessario per rendere più semplici e automatici i controlli richiesti.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • In caso di modifiche significative ai requisiti di una gara d'appalto, che ampli la platea dei partecipanti, è necessario riaprire i termini per la presentazione delle offerte, come chiarito dall'Anac secondo quanto stabilito in tal delibera.

    Autorità Nazionale Anticorruzione - Parere di precontenzioso n. 221 del 28 maggio 2025 - PREC 0147/2025/L: Questa riapertura non è solo uno slittamento del termine, ma implica anche la riapertura di tutti i termini previsti dalla legge di gara.
    In dettaglio, l'Anac, con la delibera n.221 del 28 maggio 2025, ha stabilito che, se una stazione appaltante modifica elementi significativi della documentazione di gara che incidono sui requisiti di partecipazione, deve ripubblicare gli atti e riaprire i termini. Questo principio, noto come contrarius actus, impone che le modifiche siano soggette alle stesse forme di pubblicità del bando originale.
    Nel caso specifico dell'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione nel Comune di Terni, l'Anac ha sottolineato che la stazione appaltante avrebbe dovuto ripubblicare gli atti di gara e riaprire i termini. Se la stazione appaltante non si conforma a questo parere, dovrà motivare il mancato adeguamento entro 15 giorni.

  • Il sopralluogo e la scelta di fissare il termine per la richiesta di sopralluogo in una data lontanissima dalla data scadenza offerte, appare irragionevole e manifestatamente illogica. Perentorietà

    Autorità Nazionale Anticorruzione - Parere di precontenzioso n. 234 del 3 giugno 2025: La decisione di fissare un termine così anticipato per la richiesta di sopralluogo, rispetto alla scadenza per la presentazione delle offerte, appare irragionevole, poiché restringe la partecipazione alla gara senza una giustificazione chiara e proporzionata. Questa limitazione potrebbe escludere potenziali offerenti che, pur avendo interesse alla gara, non hanno potuto richiedere il sopralluogo entro il termine ristretto. La restrizione della platea dei potenziali partecipanti (risulteranno, infatti, ammessi alla selezione solo coloro che abbiano formulato la richiesta di sopralluogo nei primi dodici giorni dalla pubblicazione del bando di gara) appare sproporzionata e illogica, tenuto conto che la Stazione appaltante ha assegnato n. 48 giorni, dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte.

    Più in dettaglio si riscontra:

    - Illogicità: Il lasso di tempo tra la richiesta di sopralluogo e la scadenza per le offerte (36 giorni) è eccessivo e non giustificato da esigenze organizzative o di garanzia della corretta conoscenza dello stato dei luoghi.

    - Restrizione della concorrenza: Limitare la partecipazione alla gara a chi richiede il sopralluogo nei primi 12 giorni dalla pubblicazione del bando, su 48 giorni totali per la presentazione delle offerte, è sproporzionato.

    - Sacrificio dei principi di massima partecipazione e concorrenza: Questa scelta contrasta con i principi di massima partecipazione e concorrenza che devono permeare la contrattualistica pubblica.

    - Mancanza di giustificazione: Non si evince dalla situazione descritta una ragione organizzativa o di garanzia della corretta conoscenza dei luoghi che possa giustificare una tale restrizione.
    In sintesi, la decisione appare iniqua e contraria ai principi di corretta concorrenza e partecipazione alle gare pubbliche, poiché restringe la platea dei potenziali partecipanti senza una motivazione valida.

GIURISPRUDENZA

  • Documentazione di gara – Accettazione di documentazione in lingua straniera e rilievi formali. Requisiti di partecipazione – Comprova di servizi svolti in ambito internazionale.

    Sentenza TAR Campania Napoli, Sez. I, del 28 maggio 2025 n. 4095: Nelle procedure di gara, la formulazione di atti e certificazioni in lingua inglese, soprattutto in contesti di servizi prestati a committenti internazionali, non può precluderne l’utilizzo. Aspetti meramente formali, come la mancata redazione della certificazione su carta intestata del committente privato, sono ininfluenti e non inficiano l’idoneità dell’atto a comprovare il requisito, qualora la veridicità e l’attribuibilità della dichiarazione alla società e al suo rappresentante (anche per visura camerale) siano accertate. Ai fini della comprova di requisiti tecnico-professionali mediante servizi svolti in ambito internazionale per committenti privati, è plausibile che sussistano differenziazioni nelle denominazioni dei servizi rispetto a quelle utilizzate nella normativa o nel bando nazionale. Pertanto, lo svolgimento di un servizio denominato in lingua straniera (es. “detailed design service”) può essere considerato analogo alle prestazioni richieste dall’appalto (es. “progettazione esecutiva” o “progettazione di fattibilità”) se la natura delle prestazioni è comparabile.

  • Accesso agli atti; Termine di dilazione dell’impugnazione conseguente all’accesso agli atti – Non più applicabile sotto la vigenza del Codice del 2023

    Sentenza TAR Campania Napoli, sez. IX, del 29 maggio 2025 n. 4113: Nel regime del d.lgs. n. 36/2023, il termine di trenta giorni per l’impugnazione degli atti di gara decorre dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione (art. 90) o dalla messa a disposizione degli atti sulla piattaforma digitale (art. 36, commi 1 e 2). Tale dies a quo è espressamente fatto coincidere con il momento in cui l’interessato acquisisce o è messo in grado di acquisire piena conoscenza degli atti che lo ledono, potendo coincidere con la comunicazione dell’aggiudicazione o essere successivo.
    Conseguentemente, e in virtù dell’espressa abrogazione dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 (disposizione su cui si fondava la previgente giurisprudenza), non è più applicabile la tesi secondo cui un’istanza di accesso agli atti possa comportare una dilazione del termine di impugnazione, essendo quest’ultimo strettamente ancorato, in base alla nuova normativa, all’effettiva conoscenza derivante dalle modalità di comunicazione e disponibilità degli atti previste dal d.lgs. n. 36/2023.

  • La sostanziale equipollenza tra modalità digitale e modalità analogica della sottoscrizione dell’offerta

    Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, del 05/06/2025 n. 4877: - si rivela pienamente conforme con il principio di risultato di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 in quanto diretta ad assicurare il miglior equilibrio possibile tra “principio di concorrenza” (per definizione “funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti”, ai sensi del comma 2 della ridetta disposizione codicistica, e qui direttamente ricollegabile alla ammissibilità di una ulteriore forma di sottoscrizione, quella ossia analogica, che consenta la più ampia partecipazione possibile alla gara) e “principio di legalità” di cui al comma 1 della stessa disposizione codicistica (principio che trova radicamento nella citata norma di cui all’art. 65 CAD il quale consente, come appena visto, la sottoscrizione delle istanze dei privati in forma non solo digitale ma anche analogica, proprio come nel caso di specie);
    - si rivela altresì corrispondente al principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie: riconducibilità e imputabilità dell’offerta economica al raggruppamento partecipante) e della strumentalità delle forme di cui agli artt. 156, commi 2 e 3 c.p.c. e 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. E tanto anche nell’ottica per cui il processo di digitalizzazione deve essere un mezzo per accelerare e non restringere la partecipazione alle gare mediante la costruzione di “percorsi ad ostacoli” che rischierebbero, per tale via, di comprimere fondamentali principi di massima concorrenza funzionali, come tali, ad ampliare il più possibile la platea degli aspiranti e dunque a garantire il miglior rapporto raggiungibile tra prezzo e qualità della prestazione resa.
    Va dunque dato seguito, in questa stessa direzione, a quel condivisibile indirizzo della sezione secondo cui eventuali difformità di carattere formale dalle previsioni della legge di gara possono essere superate “in considerazione del superiore interesse dell’amministrazione a non escludere un concorrente che è identificabile con assoluta certezza sulla base di altri elementi acquisiti aliunde, nell’ambito della documentazione prodotta” (Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1620).

  • Oneri della sicurezza – Incongruità – Complessiva sostenibilità dell’offerta – Irrilevanza

    Sentenza Consiglio di Stato, sez. VII, 05/06/2025 n. 4896: L’interesse alla piena conformazione agli obblighi di sicurezza prevale sull’interesse alla mera sostenibilità economica complessiva dell’offerta. La mancata o errata indicazione del corretto importo comporta l’esclusione a prescindere dall’incidenza di tale voce sull’equilibrio complessivo dell’offerta.

  • Omesso versamento contributo ANAC – Soccorso istruttorio – Pagamento tardivo

    Sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n.06 del 09/06/2025: L’omesso versamento del contributo ANAC entro i termini di partecipazione ad una procedura pubblica non determina l’esclusione automatica del concorrente senza possibilità di soccorso istruttorio. Si tratta di una irregolarità essenziale sanabile mediante il soccorso istruttorio. La stazione appaltante, una volta accertata la mancanza della prova di pagamento del contributo, deve assegnare un termine all’operatore economico per effettuare il pagamento. Il pagamento tardivo è consentito fino all’inizio della fase di valutazione delle offerte e non oltre.

  • Clausola sociale e vincolatività delle dichiarazioni dell'offerente sulla forza lavoro impiegata

    Sentenza TAR Lazio Roma sez. II bis 10/6/2025 n. 11316: È un orientamento consolidato quello secondo cui deve essere consentita un’applicazione elastica e non rigida della clausola sociale di cui all’art. 50 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Questa flessibilità è necessaria per bilanciare l'obbligo di mantenere i livelli occupazionali dell'appalto precedente con la libertà d'impresa e la capacità di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto. Tuttavia, come sottolineato anche dall'ANAC, le dichiarazioni rese dall'operatore economico in sede di offerta tecnica sulla quantità di forza lavoro necessaria per l'esecuzione del servizio sono vincolanti e non rettificabili, compresa l'accettazione di rigide clausole contrattuali in materia.

  • Risarcimento del danno - Danno da ritardo - Spese sostenute per esecuzione appalto

    Consiglio di Stato sez. V 23/6/2025 n. 5444: In materia di appalti, la quietanza da sola non è sufficiente per provare il pagamento di spese, specialmente se superiori a una certa soglia (es. 1.000 euro) dove sono richiesti mezzi di pagamento tracciabili. Per il danno da perdita di chance, è necessaria la dimostrazione di una concreta possibilità di ottenere il vantaggio sperato, non solo la possibilità astratta. Il danno da ritardo nell'ambito di un appalto pubblico, invece, si basa sulla dimostrazione che l'interesse pretensivo aveva buone probabilità di essere soddisfatto.

    Il valore della quietanza: Valore probatorio della quietanza di pagamento - Insufficienza – Mezzi e tracciabilità

    La quietanza, pur essendo una confessione stragiudiziale del creditore riguardo al pagamento, non ha lo stesso valore probatorio di una prova documentale (come previsto dall'art. 2702 del codice civile). Ha valore indiziario e, in presenza di normative che impongono l'uso di mezzi tracciabili per pagamenti superiori a una certa soglia, non è sufficiente a provare il pagamento. È necessario fornire ulteriori prove documentali, come estratti conto bancari o altre attestazioni che confermino l'effettivo versamento.

    Danno da perdita di chance negli appalti in ambito di responsabilità precontrattuale

    Nel caso di responsabilità precontrattuale, la risarcibilità del danno da perdita di chance richiede una prova rigorosa. Non basta dimostrare la mera possibilità di ottenere il risultato sperato (es. l'aggiudicazione dell'appalto). È necessario dimostrare, con elementi concreti e puntuali, che vi fosse una seria probabilità di ottenere il vantaggio e che la condotta illecita (es. la violazione delle regole di gara) ha impedito il conseguimento di tale risultato.

    Danno da ritardo negli appalti pubblici, condizioni per il risarcimento del danno da ritardo nel procedimento amministrativo di gara:

    Il danno da ritardo, in relazione a un interesse legittimo pretensivo in un appalto, non consegue automaticamente alla semplice scadenza dei termini procedurali. È necessario dimostrare che l'aspirazione del ricorrente al provvedimento favorevole aveva una concreta possibilità di essere soddisfatta. Solo la perdita di questa concreta possibilità di ottenere il provvedimento atteso può essere risarcita, non il semplice ritardo.

  • Oneri della sicurezza - Servizi di natura intellettuale

    TAR Lazio Roma sez. III quater 27/6/2025 n. 12764: Il ricorso contro la revoca di una gara è inammissibile per carenza di interesse se l'annullamento non porterebbe al conseguimento del bene della vita sperato, come nel caso di offerte identiche nell'esperimento migliorativo di una gara revocata. Inoltre, è fondamentale distinguere tra oneri di sicurezza "da interferenza", che non sono soggetti a ribasso e devono essere indicati nella misura stabilita, e "oneri aziendali", che sono costi variabili per la sicurezza dei lavoratori e sono soggetti a verifica di congruità. I servizi che prevedono anche attività di installazione, manutenzione e risoluzione di problemi, non rientrano nei servizi di natura intellettuale e quindi non sono esenti dall'obbligo di dichiarare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza interni. Infine, la revoca di una gara è un atto di autotutela discrezionale della Pubblica Amministrazione e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiudicazione provvisoria, poiché l'affidamento stabile sorge solo con l'aggiudicazione definitiva.

    I punti Fondamentali di tale sentenza sono:

    1. Inammissibilità del ricorso: Un ricorso contro la revoca di una gara è inammissibile se l'annullamento dell'atto non darebbe al ricorrente il risultato sperato.

    2. Oneri di sicurezza: Si distingue tra oneri di sicurezza "da interferenza" (non soggetti a ribasso) e "oneri aziendali" (costi variabili per la sicurezza dei lavoratori).

    3. Servizi di natura intellettuale: I servizi che includono attività diverse dalla mera fornitura di un software, come installazione e manutenzione, non rientrano in questa categoria.

    4. Revoca della gara: La revoca di una gara è un atto discrezionale della Pubblica Amministrazione e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento per l'aggiudicazione provvisoria.

  • Interesse a ricorrere

    TAR Campania Salerno, sez. I, 18/7/2025 n. 1317: In giurisprudenza, l'azione di annullamento nel processo amministrativo, simile al processo civile, è soggetta a tre condizioni fondamentali: il titolo (o possibilità giuridica), l'interesse ad agire, e la legittimazione ad causam. Queste condizioni devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino alla decisione.

    Titolo (o possibilità giuridica): Si riferisce alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva qualificata da una norma, che conferisce la legittimazione a ricorrere.

    Interesse ad agire: È l'interesse concreto e attuale a ottenere una decisione favorevole, che deve essere collegato a una posizione giuridica attiva protetta dall'ordinamento.

    Legittimazione ad causam: È la titolarità del rapporto controverso, ovvero la posizione di chi agisce o resiste in giudizio.

    Eccezioni per le gare d'appalto:

    - In materia di gare d'appalto, la legittimazione al ricorso deve essere correlata a una situazione differenziata e meritevole di tutela, derivante dalla partecipazione alla procedura oggetto di contestazione.

    - Chi non partecipa alla gara non è generalmente legittimato a impugnarla, a meno che non si contesti l'indizione della gara, la mancata gara con affidamento diretto, o le clausole del bando che siano immediatamente escludenti.

    - La mera partecipazione di fatto non è sufficiente, poiché la situazione legittimante deriva da una qualificazione normativa dell'ammissione alla procedura.

  • Omessa dichiarazione di impegno (clausola di pari opportunità) ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile - Esclusione automatica - Inammissibilità soccorso istruttorio. Obbligo di assicurare una quota minima di occupazione giovanile e Deroghe a tale obbligo

    Consiglio di Stato, Sezione III, n.6091 del 11 Luglio 2025: L’omessa dichiarazione relativa all’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota di occupazione giovanile e femminile non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
    La legittimità della clausola che imponga l’obbligo di garantire una quota minima di assunzioni giovanili e femminili va valutata in relazione caratteristiche oggettive dell’appalto e alla situazione di tutti gli operatori economici che potrebbero astrattamente concorrente, e non in base alle specifiche condizioni singole di un’impresa partecipante. La clausola è soggetta ad inserimento obbligatorio e può essere ritenuta illegittima soltanto laddove l’oggetto del contratto, la tipologia e la natura del contratto o altri elementi la rendano di impossibile esecuzione o contrastante con obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio.
    L’obbligo di dichiarare l’impegno all’assunzione di quote minime giovanili e femminili può ritenersi ridondante, e come tale non necessario, solo quando sia prevedibile a priori che non sia necessaria l’assunzione di nuovo personale ai fini dell’esecuzione della commessa.

  • Diritto processuale amministrativo – Contenzioso appalti – Legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia

    Consiglio di Stato sez. III 22/7/2025 n. 6443: E’ inammissibile per difetto di legittimazione l’azione diretta a far valere l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza di aggiornamento dell’interdittiva antimafia. proposta da singoli soci della società destinataria della misura stessa. Infatti, con sentenza n. 3/2022, l’Adunanza plenaria ha escluso la configurabilità di qualsivoglia posizione di interesse legittimo in capo a soggetti non immediatamente destinatari del potere pubblico (appunto i soci della società colpita da interdittiva), in virtù della caratterizzazione stessa dell’interesse legittimo, connotato da un “rapporto diretto e immediato tra l’esercizio del potere amministrativo … e l’interessato all’esercizio del potere medesimo” (cfr. Ad. Plen. cit.).
    Ciò stante, non ricorrendo cioè una situazione soggettiva protetta, qualificata e differenziata in capo ai soci rispetto all’adozione del provvedimento di interdittiva, non sarà neanche configurabile un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione rispetto a richieste che concernono la sorte dell’interdittiva stessa, così venendo a mancare proprio il presupposto dell’azione di accertamento (cfr. da ultimo C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1321). Si rammenta, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha ragioni di discostarsi, presupposto per l’attivazione del rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. è che l’Amministrazione abbia omesso di adottare un provvedimento esplicito sull’istanza presentata da un soggetto per la tutela di un interesse proprio e differenziato da quello della generalità degli amministrati, in violazione di un obbligo specifico di provvedere.
    Pertanto, i principi elaborati dall’Adunanza plenaria in merito alla legittimazione ad agire per l’impugnazione di un provvedimento di interdittiva antimafia sono destinati a valere – mutatis mutandis – con riferimento ad ogni ulteriore azione connessa all’interdittiva stessa (tra cui quella proposta nella fattispecie), venendo comunque in rilievo una situazione di interesse perfettamente sovrapponibile. Il tipo di azione proposto non può, cioè, determinare un’alterazione delle coordinate elaborate in tema di qualificazione degli interessi giuridicamente rilevanti, che dovranno valere con riferimento ad ogni vicenda giudiziaria connessa ai provvedimenti di cui si tratta.

  • Irregolarità fiscali non definitivamente accertate e non dichiarate. Revoca dell’aggiudicazione, per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate e non dichiarate - Requisiti generali - Regolarità fiscale - Definizione agevolata delle pendenze fiscali

    Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6586 del 24/07/2025: La Stazione Appaltante può legittimamente revocare l’aggiudicazione di un appalto in presenza di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. La valutazione di gravità di tali violazioni rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, la quale può fondare il proprio giudizio sull’entità dell’importo in base ai criteri indicati dal D.M. 28 settembre 2022. La legittimità non è compromessa dal fatto che il soggetto colpito dalle irregolarità fiscali sia mandante del raggruppamento.
    La presentazione di istanze di definizione agevolata dei debiti fiscali ai sensi di norme entrate in vigore successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte non incide sulla valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico basata sulla situazione debitoria preesistente e non può sanare ex post la carenza dei requisiti dichiarati. La dichiarazione resa dall’operatore economica del DGUE di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, pur in presenza di contestazioni fiscali non definitivamente accertate, può essere considerata dalla stazione appaltante come elemento aggiuntivo che aggrava la situazione di irregolarità fiscale. Tale omissione dichiarativa, seppur ancillare rispetto alla gravità delle violazioni fiscali stesse, può incidere sulla valutazione di affidabilità e moralità dell’operatore economico, giustificando la revoca dell’aggiudicazione.

  • Costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla S.A. : Costo manodopera offerente - Indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante. Verifica di anomalia obbligatoria

    T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Bis, n. 14863 del 28/07/2025: La Stazione Appaltante ha l’obbligo, e non la mera facoltà, di sottoporre a verifica di anomalia l’offerta dell’operatore che indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato negli atti di gara. Tale verifica è automatica e doverosa, prescindendo da qualsiasi valutazione dell’Amministrazione, e mira a consentire al concorrente di dimostrare che il ribasso non derivi da una violazione dei trattamenti salariali minimi inderogabili, ma da una più efficiente organizzazione aziendale. Tale obbligo normativo non può essere derogato neanche nel caso di una diversa previsione della lex specialis.

  • Revoca dell’aggiudicazione dopo instaurazione rapporto contrattuale

    T.A.R. Campania - Napoli, Sezione VII, n. 5624 del 28/07/2025: Contratti pubblici - Inadempimento - Revoca dell’aggiudicazione - Natura giuridica

    In caso di inadempimento di un aggiudicatario in un contratto pubblico, la revoca dell'aggiudicazione, se motivata da inadempimento manifestatosi dopo l'esecuzione anticipata del servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Questo perché, a prescindere dalla qualificazione formale del provvedimento, la revoca, in questo contesto, non costituisce esercizio di un potere autoritativo di autotutela sulla procedura di gara, ma un atto di natura privatistica che incide su un rapporto contrattuale già esistente.
    Giurisdizione ordinaria: La revoca dell'aggiudicazione, quando conseguenza di un inadempimento contrattuale e non di un vizio della procedura di gara, rientra nella competenza del giudice ordinario.
    Atto privatistico: La revoca, in questo scenario, non è espressione di un potere autoritativo dell'amministrazione, ma un atto che incide sul rapporto contrattuale, configurandosi come un diritto soggettivo, non come un interesse legittimo.
    Natura del provvedimento: L'atto di revoca, anche se chiamato "revoca dell'aggiudicazione", se in realtà è una reazione a un inadempimento contrattuale, non può essere considerato un atto di autotutela amministrativa.
    Esecuzione anticipata: L'esecuzione anticipata del servizio, in caso di inadempimento, aggrava la natura privatistica del rapporto e conferma la giurisdizione del giudice ordinario.
    Se, dopo che l'aggiudicatario ha già iniziato a eseguire il servizio, la stazione appaltante revoca l'aggiudicazione a causa di un inadempimento contrattuale, la controversia relativa a questa revoca sarà di competenza del giudice ordinario, poiché l'atto incide su un rapporto contrattuale già in essere e non su una fase precontrattuale della procedura di gara.

Hai bisogno di aiuto?

Lasciaci i tuoi dati, ti contatteremo al più presto!

Descrivi brevemente quello di cui hai bisogno.