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Revoca dell’aggiudicazione per inadempimento: giurisdizione ordinaria

Cosa ha stabilito il Tar Campania (Sezione VII) con la sentenza n.5624 del 28 Luglio 2025?

Il TAR Campania ha stabilito che una «revoca» dell’aggiudicazione per inadempimento dell’operatore, avvenuta dopo l’inizio del servizio, ha natura privatistica e ricade quindi nella giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. Questo perché, una volta avviata l’esecuzione, la stazione appaltante non esercita più un potere autoritativo, ma un potere paritetico, come nel diritto privato, per reagire a un presunto inadempimento. 

Sommario:

  1. La questione in esame, il blocco del servizio e il contesto della controversia

  2. La prevalenza della sostanza sulla forma

  3. Conclusione

1. La questione in esame, il blocco del servizio e il contesto della controversia

Contesto della controversia: 

L’amministrazione aveva affidato e avviato l’esecuzione anticipata di un servizio di smaltimento rifiuti liquidi, in attesa della stipula formale del contratto.

L’aggiudicataria ha comunicato di non poter proseguire a causa di manutenzioni necessarie ai propri impianti.

La stazione appaltante ha qualificato l’interruzione come inadempimento, revocando l’aggiudicazione e affidando il servizio al secondo classificato, addebitando i maggiori costi all’originaria aggiudicataria, che ha impugnato l’atto.

 

2. La prevalenza della sostanza sulla forma

Il TAR Campania ha declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario perché, nel caso specifico, l’amministrazione ha esercitato un potere privatistico di reazione a un presunto inadempimento del contraente, configurabile come recesso o risoluzione per inadempimento, piuttosto che un potere pubblicistico di revoca per vizi di legittimità o per un ripensamento dell’interesse pubblico. La giurisdizione ordinaria è quindi quella corretta, poiché la controversia riguarda l’esecuzione del contratto, che passa dalla fase pubblicistica a quella privatistica una volta che l’aggiudicazione è avvenuta. 

Principio generale del riparto della giurisdizione 

Fase pubblicistica:
Riguarda l’attività amministrativa, la procedura di gara, e la fase di aggiudicazione. La giurisdizione è amministrativa.

Fase privatistica:
Successiva all’aggiudicazione e legata all’esecuzione del contratto. La giurisdizione è ordinaria.

L’importanza della sostanza rispetto alla forma 

  • È fondamentale analizzare il potere esercitato dall’Amministrazione, non la qualifica formale dell’atto.
  • Un atto formalmente definito “revoca” dalla Stazione Appaltante può essere considerato un potere privatistico se l’atto è volto a reagire a un inadempimento, e quindi rientra nella giurisdizione ordinaria.
 

Nel caso di specie

Inizio dell’esecuzione d’urgenza:
Segna il passaggio alla fase contrattualistica, in cui l’Amministrazione si trova in posizione paritetica con il privato. L’Amministrazione non ha agito con un potere autoritativo, ma privatistico, per reagire a un presunto inadempimento.

La natura dell’atto non è quella di una vera revoca dell’aggiudicazione (di natura amministrativa), ma un recesso o una risoluzione per inadempimento, strumenti tipici del diritto privato.

 

Conclusione

Poiché l’atto in questione è riconducibile a un esercizio di potere privatistico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e poiché la decisione di porre fine al rapporto è stata causata da un inadempimento contrattuale e non da un vizio di legittimità della gara o da un ripensamento dell’interesse pubblico, la giurisdizione spetta senza dubbio al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, nonostante la stazione appaltante abbia qualificato l’atto come revoca dell’aggiudicazione. 

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