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Progetto di assorbimento del personale, essenziale nell’offerta

Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 10 aprile 2026, n. 2877

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 10/04/2026, n. 2877 ha confermato che l’omessa allegazione del progetto di assorbimento (o piano di stabilità occupazionale), richiesto dalla lex specialis, comporta l’esclusione automatica dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio. Tale documento è un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica, fondamentale nel nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023).

Sommario

  1. Il fatto

  2. Punti essenziali della questione esaminata

  3. Confronto rispetto al passato (vecchio codice)

  4. Conclusioni e riepilogo

1. Il fatto

L’impresa aveva proposto impugnazione contro il provvedimento con il quale era stata esclusa, dalla procedura di gara pubblicata per l’affidamento di servizi manutentivi, in virtù della mancata allegazione del progetto di assorbimento finalizzato ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale, così come stabilito dal disciplinare come allegato obbligatorio dell’offerta economica.

La ricorrente quindi impugnava la lex specialis di gara, nella parte in cui prescriveva, a pena di esclusione, la produzione del detto progetto, nonché nella parte in cui vietava il soccorso istruttorio in caso di sua mancanza, in quanto componente dell’offerta economica.

 

2. Punti essenziali della questione esaminata

Ecco i punti chiave della sentenza: elemento essenziale è il progetto di assorbimento non è un mero adempimento formale, ma un requisito sostanziale dell’offerta, equiparabile all’indicazione dei costi di manodopera o oneri di sicurezza.

Vi è altresì divieto di soccorso istruttorio: trattandosi di un’integrazione sostanziale dell’offerta (tecnica/economica), non è sanabile ex post, pena la violazione del principio di parità di trattamento tra i concorrenti.

 

3. Confronto rispetto al passato (Vecchio Codice)

Rispetto al passato (Vecchio Codice D.lgs. 50/2016), l’art. 57 del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023) eleva la clausola sociale a requisito necessario dell’offerta. La mancata allegazione, se prevista come causa di esclusione dal disciplinare, va sanzionata.

Natura vincolante: gli artt. 57 e 102 del nuovo Codice sono norme imperative inderogabili volte a garantire la tutela occupazionale.

 

4. Conclusioni e Riepilogo

La sentenza sottolinea la ferma volontà del legislatore di valorizzare la componente sociale negli appalti pubblici, rendendo gli adempimenti relativi vincolanti già in fase di presentazione dell’offerta. Sia il Giudice di prime cure, sia il Consiglio di Stato, hanno respinto il ricorso confermando un orientamento rigoroso nell’ambito delle procedure di affidamento regolate dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) che si ribadiscono, ovvero:

Esclusione automatica:
L’omessa allegazione del “progetto di assorbimento” (o piano di stabilità occupazionale), quando richiesto dalla lex specialis come allegato obbligatorio, comporta l’esclusione automatica del concorrente. Esso è qualificato come elemento intrinseco e strutturale dell’offerta (tecnica o economica, a seconda del disciplinare), non come un semplice adempimento formale. Il progetto di assorbimento concretizza la clausola sociale, permettendo alla stazione appaltante di verificare la serietà dell’offerta e la reale possibilità di rispettare la stabilità occupazionale.

Inapplicabilità del soccorso istruttorio:
l’omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio. Poiché si tratta di un elemento costitutivo dell’offerta, la sua presentazione postuma violerebbe il principio di parità di trattamento tra i concorrenti. L’omessa allegazione del progetto di assorbimento (o piano di stabilità occupazionale), richiesto dalla lex specialis, comporta l’esclusione automatica dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio.

Tale documento è un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica, fondamentale nel nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023).

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