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Costo della manodopera, oneri di sicurezza, soccorso istruttorio processuale

La sentenza in esame ricalca i capisaldi della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di congruità dell’offerta (anomalia). Generalmente, occorre evidenziare che l’onere della prova spetta all’operatore economico, infatti è l’operatore economico che impugna l’aggiudicazione a dover dimostrare che la valutazione di non anomalia dell’amministrazione è manifestamente errata o irragionevole. Il giudizio sulla congruità è un apprezzamento tecnico-discrezionale. Il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici o di una palese inattendibilità complessiva dell’offerta.

Sommario

  1. La questione in esame

  2. Punti fondamentali della sentenza e conclusioni

1. LA QUESTIONE IN ESAME

Nel settore delle pulizie ospedaliere, la giurisprudenza riconosce pacificamente che la formazione del personale avviene per lo più “sul campo” ovvero la c.d. formazione on the job, non richiedendo necessariamente corsi specifici pregressi o formalizzati nell’offerta.

Chiarire come avvenuto nel caso di specie, nel corso della procedura, che la formazione sarà eseguita “on the job”, non è una modifica dell’offerta, ma una specificazione ammissibile che non viola la par condicio tra i concorrenti.

La giurisprudenza amministrativa ammette invero il soccorso istruttorio processuale quando il giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento.

La giurisprudenza amministrativa ritiene siffatta verifica (inerente il caso in esame) non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio e non si modifica l’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022 n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826; Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).

Queste summenzionate sentenze del Consiglio di Stato trattano i limiti del soccorso istruttorio e del divieto di integrazione postuma dell’offerta nelle gare d’appalto.

Nello specifico, i giudici chiariscono che il soccorso istruttorio serve a sanare irregolarità o carenze formali, ma non può diventare un’irregolare “rimessione in termini” per permettere al concorrente di produrre ex novo documenti tecnici o di modificare e correggere l’offerta dopo la sua presentazione.

 

2. PUNTI FONDAMENTALI DELLA SENTENZA E CONCLUSIONI

La sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 4/6/2026, n. 2855 ribadisce quindi che la congruità dell’offerta è valutazione tecnico-discrezionale sindacabile dal giudice solo per macroscopici errori.

Inoltre, nei servizi di pulizia, l’aver indicato che la formazione è “on the job” è una lecita specificazione, non modifica dell’offerta. Infine, ammette il soccorso istruttorio processuale per sopperire a carenze della Stazione Appaltante.

Nel caso di specie è stato stabilito che l’obbligo di indicazione e verifica dei costi della manodopera non sussiste. Tale principio esclude dal dettaglio economico le figure trasversali o di supporto (es. personale amministrativo, direttivo o di coordinamento) impiegate solo occasionalmente e non dedicate in via esclusiva alla commessa oggetto dell’appalto.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, formatosi sotto il precedente Codice dei contratti e ribadito sotto la vigenza dell’art. 110 del D.Lgs. 36/2023, restringe l’obbligo dichiarativo e la successiva verifica di congruità ai soli costi diretti della commessa.

La giurisprudenza amministrativa conferma altresì che la congruità degli oneri per la sicurezza non può essere desunta in modo automatico dalle tabelle ministeriali. Tali tabelle rappresentano solo un parametro di riferimento e non un limite rigido e vincolante; eventuali scostamenti non determinano l’illegittimità dell’offerta, che va valutata nel suo complesso.

In conclusione si possono così ribadire i punti salienti della Sentenza:

Sindacato sul giudizio di anomalia:
L’onere probatorio grava sull’operatore economico che impugna l’aggiudicazione, il quale deve dimostrare la palese irragionevolezza della valutazione della Pubblica Amministrazione.

Formazione del personale:
Nei servizi di pulizia ospedaliera, specificare che la formazione avverrà “on the job” non viola la par condicio ma è una mera specificazione ammissibile, non richiedendo necessariamente corsi pregressi e non viene modificata l’offerta.

Soccorso istruttorio processuale:
Il giudice può esercitare poteri istruttori per accertare circostanze preesistenti per errori materiali macroscopici, facilmente riscontrabili “icto oculi”, che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto essa verificare in sede di gara, senza violare la par condicio.

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