1. OGGETTO E QUADRO NORMATIVO
La controversia nasce dal ricorso di un operatore economico che contesta le modalità di valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice.
Il quadro normativo di riferimento è governato dall’articolo 108 del D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il quale disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti, con particolare focus sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
2. IL PRINCIPIO DELLA DISCREZIONALITÀ TECNICA
Nel merito della questione, il parere dell’ANAC si sofferma su un principio cardine del diritto amministrativo: la discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
Quando una gara viene aggiudicata con il criterio dell’OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa), la commissione di gara dispone di un’ampia facoltà di giudizio nel valutare i pregi e i difetti delle proposte e nello stabilire il punteggio da assegnare alle componenti qualitative.
Tale potere è espressione diretta dell’autonomia e della competenza tecnica dell’amministrazione, chiamata a scegliere il prodotto che meglio risponde alle proprie esigenze strutturali e sanitarie.
3. I LIMITI DEL SINDACATO DELL’ANAC E DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Il nucleo del parere ribadisce i confini invalicabili del controllo esterno. Né l’ANAC, in sede di precontenzioso, né il Giudice Amministrativo, in sede di giurisdizione, possono sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dalla commissione giudicatrice.
In altri termini, gli organi di controllo non possono “riformulare” i punteggi o sostituirsi alla stazione appaltante nel giudicare il valore intrinseco delle sacche nutrizionali.
Il sindacato esterno è legittimo esclusivamente in presenza di:
A) Errori di fatto palesi e macroscopici.
B) Manifesta illogicità o irragionevolezza intrinseca del ragionamento.
C) Travisamento dei fatti (valutare una circostanza per un’altra)
D) Difetto evidente di motivazione, qualora i punteggi non siano supportati da un adeguato iter logico-giuridico.
4. CONCLUSIONI
In conclusione, il parere dell’ANAC riafferma la stabilità delle decisioni amministrative qualora queste siano state assunte nel rispetto delle regole del bando (della lex specialis) e risultino logicamente motivate. La semplice diversità di opinione dell’impresa concorrente circa il valore della propria offerta non è un motivo sufficiente per invalidare la gara: la preferenza tecnica espressa dalla ASL Lecce rimane legittima e insindacabile se priva di vizi logici evidenti.