Affidamento diretto: i tempi procedimentali nel nuovo Codice Appalti
Quanto sopra viene affermato dal TAR Lombardia con Sentenza del 11/06/2024 n.1778, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia; tale suddetta sentenza ha confermato la piena legittimità dell’operato di una stazione appaltante, rigettando così il ricorso di un operatore economico.
Nel caso esaminato, la P.A. Stazione Appaltante aveva interpellato cinque O.E. iscritti negli elenchi della Piattaforma E-Procurement. Il Responsabile unico del Procedimento aveva valutato le sole due offerte pervenute (tecniche ed economiche), e aveva ritenuto che, l’offerta più bassa ricevuta non era da considerarsi congrua rispetto alle tabelle ministeriali sui costi orari della manodopera, selezionando pertanto l’altro concorrente.
Immediato quindi, il ricorso per violazione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta a cui si sarebbe vincolata la S.A. nel Disciplinare.
Il Tar ha affermato che nel Disciplinare non c’era alcun riferimento ad un vincolo della P.A. rispetto alle regole che disciplinano il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta (ex D.L GS 36/2023)
Nella decisione a contrarre, la P.A. ha manifestato la sua volontà di procedere ad un affidamento diretto sottosoglia, previa richiesta di preventivi, la cui valutazione totale di carattere qualitativo ed economico è rilasciata al RUP, senza creare alcun tipo di graduatoria tra i due O.E. partecipanti.
Valutazione offerte negli affidamenti diretti: discrezionalità della SA
La valutazione circa la congruità delle offerte è stata rimessa al giudizio del RUP, senza che sia stato regolamentato il procedimento di valutazione della anomalia, né un rinvio al codice dei contratti pubblici.
Vieppiù che, per gli affidamenti diretti, il nuovo codice prevede che la selezione dell’O.E. aggiudicatario, è operata discrezionalmente dalla S.A., naturalmente motivandone obbligatoriamente le ragioni.
Sfuggendo così al sindacato di legittimità gel G.A. salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, totale distorcimento dei fatti reali.
Nel caso de quo, la valutazione del RUP con il verbale impugnato non era affetta da tali vizi e quindi non sono ragionevoli le motivazioni addotte a fondamento del giudizio di congruità dell’offerta
Affidamento diretto: le differenze con le procedure negoziate e considerazioni finali
L’affidamento, può, nel caso de quo, essere considerato a tutti gli effetti un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 e non una procedura negoziata di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023, come invece sostenuto dal ricorrente.
Il TAR ha spiegato che la Stazione Appaltante ha di fatto dichiarato di voler procedere ad un affidamento diretto ai sensi di legge, in virtù del valore dell’appalto di importo inferiore ai 140.000 euro. Ha altresì dichiarato di individuare l’o.e. cui affidare il servizio previo confronto di preventivi richiesti a cinque operatori e di affidare al RUP la totale valutazione di carattere qualitativo-economica dei preventivi, valutazione descritta in apposito verbale dallo stesso redatto, senza creare alcun tipo di graduatoria tra i partecipanti.
L’indicazione della norma applicata, l’importo del servizio inferiore ai 140.000 eu., la previsione di un confronto tra preventivi e l’assenza di una commissione giudicatrice per valutare le offerte, evidenziano la volontà della P.A. di ricorrere ad una modalità di affidamento diretto e non ad una procedura di carattere comparativo.
Non hanno pertanto rilievo la richiesta di una offerta tecnica e una offerta economica da formularsi previa effettuazione di un sopralluogo, l’indicazione di un importo a base d’asta, la predeterminazione di criteri di valutazione.
Non viene pertanto a trasformarsi l’affidamento diretto in una procedura negoziata, e quindi in una procedura di gara, nemmeno quando ci si trova di fonte alla richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
Sommessamente si ritiene che il ricorso sia stato legittimamente rigettato dai Magistrati, rafforzando così l’idea della legittimità della procedura di cui trattasi che rientra, a pieno titolo, nell’affidamento diretto, ex art. 50, primo comma, lettera b) del Codice degli appalti, con offerte valutate da parte del RUP.