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Appalto integrato - Servizi analoghi, giovani professionisti

Consiglio di Stato sez. V 20/2/2026 n. 1345

La sentenza n. 1345 del 20 febbraio 2026 del Consiglio di Stato chiarisce l’applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) negli appalti integrati, garantendo il bilanciamento tra requisiti professionali e apertura del mercato. La pronuncia definisce il ruolo attivo dei giovani professionisti, l’ampia interpretazione dei servizi analoghi e la non necessità della firma del progettista sull’offerta tecnica, semplificando la partecipazione.

Sommario

  1. Punti fondamentali della sentenza

  2. Altri aspetti analizzati

  3. Conclusioni

1. Punti fondamentali della sentenza

Ecco i tre punti chiave della sentenza avente ad oggetto i “giovani professionisti, servizi analoghi e offerte tecniche sotto la lente del Consiglio di Stato”:

Giovane professionista:
Viene confermato il diritto alla partecipazione di laureati/abilitati da meno di 5 anni nei raggruppamenti (RTP), valorizzando le nuove professionalità senza imporre requisiti eccessivi.

Servizi analoghi:
La nozione va interpretata in senso ampio, basandosi sulla similitudine delle prestazioni e non su una identità formale, per favorire la massima concorrenza.

Firma offerta tecnica:
Negli appalti integrati, l’offerta tecnica non deve essere obbligatoriamente firmata dal progettista, purché riconducibile all’operatore economico che la presenta, semplificando le procedure.

 

2. Altri aspetti analizzati

Sulla base della normativa vigente (art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 – “Codice dei contratti pubblici”) e della recente giurisprudenza amministrativa, la questione relativa alla qualifica di un giovane professionista negli appalti integrati è stata chiarita nel senso indicato:

Valore dell’indicazione “Supporto alla progettazione”:
L’utilizzo di tale dicitura per un giovane professionista (laureato e abilitato da meno di cinque anni, come previsto dalle norme) all’interno di un raggruppamento o in sede di offerta  non inficia il possesso dei requisiti  richiesti, purché sia garantito che il professionista svolga attività rientranti nella nozione ampia di progettazione e sottoscriva gli elaborati.

Impegno formale alla sottoscrizione:
La validità dell’indicazione è subordinata all’espresso impegno formale (spesso richiesto dalla  lex specialis) a far sottoscrivere al giovane professionista gli atti di progettazione (esecutiva/definitiva).

Ruolo interno contro Ruolo formale:
La dicitura “supporto alla progettazione” deve intendersi riferita al ruolo interno all’organizzazione professionale (es. giovane membro di un RTP) e non esclude l’espletamento di attività tecnico-amministrative o di valutazione economica, che rientrano comunque nel concetto di progettazione, a patto che non si tratti di mera attività di supporto amministrativo/grafico privo di responsabilità professionale.

La ratio della norma:
Il giovane professionista deve partecipare alla progettazione (o, in alcuni casi, alla direzione lavori) per favorire il ricambio generazionale, e la sua sottoscrizione garantisce la responsabilità personale, in linea con l’art. 44 del nuovo Codice. 

 

3. Conclusioni

In sintesi, la giurisprudenza (cfr. recenti interpretazioni del Consiglio di Stato) tende a un approccio sostanzialista: se il giovane professionista è abilitato, laureato e firma gli atti, la sua qualificazione come “supporto” non è motivo di esclusione.

Il principio espresso è ampiamente confermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalle norme in materia di appalti pubblici (incluso il D.Lgs. 36/2023), che mirano a garantire la  massima partecipazione  (favor partecipationis) ed evitare barriere all’ingresso ingiustificate. 

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