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Clausola pari opportunità, cosa avviene in caso di omessa dichiarazione di impegno ad assicurare una quota minima di occupazione giovanile e femminile?

INTRODUZIONE

Il Consiglio di Stato con la sentenza – Sez. III, 11/07/2025 n.6091 – ha statuito che non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile, per contratti legati al P.N.N.R., di cui all’articolo 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (convertito dalla legge 29 luglio 2021 n.108), andando così a confermare, in seguito ad appello, quanto stabilito dal TAR Sardegna con sentenza n. 595 del 26/06/2025

Sommario:

  1. Valutazione circa la legittimità o illegittimità della clausola

  2. Casi in cui la clausola è da considerarsi illegittima

  3. Considerazioni finali

1. Valutazione circa la legittimità o illegittimità della clausola

La legittimità di una clausola che impone quote minime di assunzioni giovanili e femminili negli appalti pubblici va valutata in base alle caratteristiche oggettive dell’appalto e alla situazione di tutti i potenziali offerenti, non alle condizioni specifiche di un singolo partecipante. La clausola, essendo obbligatoria, è illegittima solo se l’oggetto, la tipologia o la natura del contratto la rendono ineseguibile o in contrasto con obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio. 

In altre parole, la stazione appaltante deve valutare se la clausola è attuabile per il tipo di lavoro specifico e se tutti i potenziali offerenti potrebbero rispettarla, non solo se un’impresa specifica potrebbe farlo. 

 

2. Casi in cui la clausola è da considerarsi illegittima

La clausola è considerata illegittima se:

  • Rende impossibile l’esecuzione del contratto: ad esempio, se il tipo di lavoro non permette l’assunzione di giovani o donne in quel contesto specifico.
  • Contrasta con gli obiettivi di efficienza e qualità del servizio: se l’applicazione della clausola compromette la capacità dell’appaltatore di svolgere il lavoro in modo efficace ed efficiente, ad esempio, limitando la scelta del personale.
  • Contrasta con gli obiettivi di universalità e socialità: se la clausola, nella sua applicazione, esclude ingiustamente determinate categorie di lavoratori o limita l’accesso al lavoro. 

 

3. Considerazioni finali

Nel caso in questione quindi, il fatto che la dichiarazione fosse già stata predisposta dalla società prima della presentazione dell’offerta è stato considerato irrilevante dal Consiglio di stato, così come lo era stato per il TAR Sardegna, dato che non era stata presentata in gara al momento della scadenza. L’omessa presentazione della dichiarazione è equiparata a una dichiarazione mai resa.

Pertanto, riassumendo quanto innanzi, l’omessa dichiarazione di impegno a rispettare le quote minime di occupazione giovanile e femminile nei contratti legati al PNRR comporta l’esclusione dalla gara, non essendo sanabile tramite il soccorso istruttorio. Questo obbligo, previsto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 77/2021, richiede l’impegno a garantire, in caso di aggiudicazione, una quota del 30% di occupazione giovanile e del 15% femminile per l’esecuzione del contratto. 

In sintesi, la clausola deve essere valutata in modo oggettivo e in relazione alla natura dell’appalto e non in base alle caratteristiche specifiche del singolo concorrente. L’obbligo di effettuare la dichiarazione di impegno di quote minime giovanili e femminili può essere ritenuto superfluo e/o sovrabbondante, e quindi non necessario, solo quando sia prevedibile a priori che non sia necessaria l’assunzione di nuovo personale ai fini della esecuzione della commessa.

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