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Contratto collettivo dichiarato e impegno ad applicare quello richiesto, un caso interessante.

INTRODUZIONE

La dichiarazione di applicare un CCNL diverso e l’impegno di adeguarsi al contratto richiesto  si riferisce al caso in cui un operatore economico, in una gara pubblica, dichiari di applicare un CCNL diverso da quello previsto dalla stazione appaltante. Ciò è consentito purché il CCNL scelto garantisca le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti. La dichiarazione di equivalenza, accompagnata ad una dettagliata relazione, è necessaria in ogni caso per poter dimostrare che il CCNL alternativo garantisce tutele equivalenti.

Sommario:

  • La questione affrontata dal TAR Lazio
  • Dichiarazione di CCNL difforme e impegno di adeguamento
  • La decisione del TAR: il valore vincolante dell’impegno espresso
  • Conclusioni e considerazioni

La questione affrontata dal TAR Lazio

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 7201 dell’11 aprile 2025 (Sezione IV), ha quindi analizzato una questione prettamente interpretativa, inerente l’art. 11 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e non ancora presa in considerazione in maniera dettagliata dalla Giurisprudenza: la differenza tra la dichiarazione di attualità, inerente il contratto collettivo di fatto applicato al personale dell’O.E. al momento della partecipazione ad una gara, e la dichiarazione di eventualità riguardante l’impegno vincolante ad applicare – esclusivamente in caso di aggiudicazione  — il CCNL diverso indicato dalla S.A. all’interno della lex specialis di gara.

La questione affrontata dal Tribunale Amministrativo ha riguardato la legittimità di una aggiudicazione in favore di una RTI che in fase di gara aveva dichiarato l’applicazione del contratto collettivo metalmeccanici, ma si era impegnata ad applicare il contratto collettivo richiesto dalla S.A., in sede di esecuzione del contratto, ovvero il CCNL edile.

Il Tar pertanto ha dovuto analizzare l’applicativo dell’art. 11 (D. Lgs. 36/2023) commi 2,3,4, in relazione alla conservazione del principio di equivalenza delle tutele contrattuali e in relazione altresì alla validità dell’offerta.

 

Dichiarazione di CCNL difforme e impegno di adeguamento

La procedura in questione, avente ad oggetto l’affidamento di un accordo quadro di lavori, ha decretato l’aggiudicazione in favore di una RTI temporanea che, in gara, aveva dichiarato di applicare ai propri dipendenti, il contratto attualmente applicato (CCNL metalmeccanici), completamente differente rispetto a quello indicato nella lex specialis di gara (ovvero quello edile indicato nella lex specialis come riferimento per l’esecuzione delle prestazioni) e inoltre aveva altresì formulato l’impegno futuro ad applicare il contratto collettivo richiesto, nell’ipotesi di aggiudicazione.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione ritenendo che la dichiarazione fosse ambigua, alternativa e plurima e che così l’offerta fosse inammissibile ed irregolare; al contrario la RTI ha ribadito la chiarezza del suo impegno preso, evidenziando che la documentazione di gara ammetteva espressamente l’indicazione di un contratto collettivo diverso (e che andava comunque coadiuvata da un formale obbligo di applicazione del CCNL indicato in fase di gara dalla Stazione Appaltante).

 

La decisione del TAR: il valore vincolante dell’impegno espresso

Il TAR ha chiarito che la dichiarazione della RTI aggiudicataria, fosse esattamente in conformità alla normativa vigente e alla prescrizione di gara. Il Collegio ha anche precisato che nel caso de quo, il concorrente pur avendo indicato il CCNL metalmeccanico applicato ordinariamente, si sia formalmente e nello stesso temo impegnato ad applicare il CCNL edile richiesto, per tutta la durata dell’ esecuzione contrattuale. Tale dichiarazione è senz’altro totalmente conforme al modello disposto dalla S.A., che prevedeva proprio la facoltà di indicare un contratto diverso se pur accompagnato da un impegno vincolante ad applicare quello richiesto dalla S.A.

 

Conclusioni e Considerazioni

La sentenza pone una distinzione di rilievo per l’applicazione dell’art.11 del D. LGS 36/2023 chiarendo che il riferimento normativo riguarda il personale impiegato nella esecuzione dell’appalto e non quello genericamente dipendente dall’operatore al momento della partecipazione.

Il legislatore guarda dunque al profilo funzionale e futuro dell’impiego, e non alla situazione contrattuale esistente al momento dell’offerta. Ne consegue che l’operatore può legittimamente dichiarare, in gara, di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, purché si impegni ad adottare quest’ultimo nella fase esecutiva, conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 11.

Conseguenzialmente l’operatore può appunto dichiarare, in gara, di applicare un CCNL diverso, purché si impegni, formalmente, ad applicare quello richiesto dalla S.A. nella fase esecutiva, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 comma 4.

Pertanto bisogna fare attenzione alla formulazione, non priva di ambiguità, contenuta nel Bando Tipo dell’Anac dove si chiede di dichiarare “di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, senza evidenziare se il riferimento sia allo stato attuale o all’impegno futuro, creandosi così notevoli incertezze, ambiguità e contestazioni in fase di gara

Rilevante altresì che, Anac nella elaborazione della domanda di partecipazione-tipo ha creato una formula chiara, che pone una distinzione tra situazione attuale e impegno futuro, dando così possibilità al partecipante di dichiarare “di applicare al personale impegnato nell’esecuzione del contratto il seguente CCNL […] ma di impegnarsi ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nel bando di gara nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata”. Tale clausola, si riflette proprio nel caso affrontato dal TAR LAZIO  e conferma la piena conformità tra l’assetto normativo e la soluzione adottata.

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