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Costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta esteso alle gare con il criterio del prezzo più basso

Una questione molto importante è senza dubbio quella trattata dal parere di precontenzioso ANAC n.318 del 30 luglio 2025, il quale ha stabilito che l’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo economicamente più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis di gara (qualora quest’ultima non dovesse prevederli), e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio. 

Sommario:

  1. Contesto normativo della questione (ex D.Lgs. 36/2023) e principio della eterointegrazione

  2. Casi eccezionali: attivazione del soccorso istruttorio

  3. Riepilogo: Esclusione Automatica, Esclusione dalla gara, Eccezioni e Soccorso Istruttorio

1. Contesto normativo della questione (ex D. Lgs. 36/2023) e principio della eterointegrazione

Il Contesto Normativo al quale fa riferimento il parere in questione è l’art. l’art. 108, comma 9, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023), il quale impone l’obbligo di indicare nella propria offerta economica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale, a pena di esclusione dalla gara.

Come accennato, anche se la lex specialis (il bando di gara) non dovesse prevedere esplicitamente tale obbligo, la disposizione di cui all’art. 108, co. 9, del D.Lgs. 36/2023 si applica automaticamente alle procedure di affidamento (anche quelle con il criterio del prezzo fisso), integrando la lex specialis, e dunque i costi vanno comunque indicati (c.d. eterointegrazione). 

In caso di omessa indicazione dei suddetti costi, la conseguenza è l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Quindi la S.A. deve escludere automaticamente l’operatore economico che non adempie a tale obbligo.

 

 

2. Casi eccezionali: attivazione del soccorso istruttorio

In casi eccezionali tuttavia, possono sussistere condizioni che consentano di attivare l’esercizio del soccorso istruttorio (in base alla discrezionalità della Stazione Appaltante) e, in tal caso, la Stazione Appaltante deve annullare, in autotutela, il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del concorrente e attivare appunto il soccorso istruttorio per consentire all’O.E. di integrare la propria offerta con l’indicazione dei suddetti costi, qualora ricorrano presupposti che lo consentano.

L’obbligo di indicare costi di manodopera e oneri della sicurezza non è limitato alle gare con criterio del prezzo più vantaggioso, ma si estende anche a quelle con criterio del prezzo fisso e/o più basso, trovando applicazione a tutte le procedure, anche a seguito di eterointegrazione della lex specialis, e comportando l’esclusione della stazione appaltante in caso di omessa indicazione, salvo specifiche eccezioni che consentono il soccorso istruttorio. 

L’art. 108, comma 9, del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici pertanto, impone l’obbligo di indicare nella propria offerta economica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale, a pena di esclusione dalla gara. 

 

 

3. Riepilogo:

Esclusione automatica
La mancata indicazione di tali costi nell’offerta economica comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Esclusione dalla gara
La stazione appaltante deve escludere l’operatore economico che non adempie a tale obbligo per non violare la disciplina di settore.

Eccezioni e Soccorso Istruttorio 
Vi sono casi eccezionali in cui sussistono condizioni che possono consentire l’esercizio del soccorso istruttorio, come accade in determinate circostanze. Annullamento dell’esclusione e attivazione del soccorso istruttorio: La Stazione appaltante deve annullare, in autotutela, il provvedimento di esclusione adottato nei confronti del concorrente e attivare il soccorso istruttorio per consentirle di integrare la propria offerta con l’indicazione dei suddetti costi, qualora si ritiene ricorrano i presupposti che lo consentano.

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