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Dimostrazione della Responsabilità della S.A., un caso esaminato dal Consiglio di Stato

La responsabilità della Stazione Appaltante, che discenda da una illegittima decisione di non aggiudicare l’appalto, deve essere dimostrata

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10205 del 19/12/2024 ha statuito che la dimostrazione di una responsabilità della S.A. che discenda da una illegittima decisione di non procedere alla aggiudicazione dell’appalto deve necessariamente essere provata dal ricorrente, non è automatica.

Sommario

  • La questione

  • L’orientamento e la decisione del Consiglio di Stato

  • Considerazioni

La questione

Nel caso di cui trattasi, l’Impresa che ha proposto appello, aveva introdotto un giudizio innanzi al TAR al fine di conseguire il risarcimento danni da essa subiti in virtù di un provvedimento con il quale la S.A. aveva deciso di non aggiudicare l’appalto avente ad oggetto progettazione ed esecuzione lavori di messa in sicurezza di un sito.

La ricorrente andava così a quantificare le somme: a) a titolo di danno emergente per le spese inutilmente sostenute per partecipare alla gara; b) a titolo di lucro cessante considerando il mancato utile scaturente dalla esecuzione della commessa (10% dell’importo di gara); c) a titolo di danno curriculare (5% dell’importo di gara).

Alternativamente, l’O.E. aveva richiesto il risarcimento dei danni come responsabilità precontrattuale (attinente quindi alla fase della formazione del contratto) della Stazione Appaltante, da commisurarsi alle spese sostenute e alla “chance” perduta.

In prima istanza il Giudice aveva rigettato il ricorso al quale ha fatto seguito il ricorso in appello

 

L’orientamento e la decisione del Consiglio di Stato

I giudici non hanno condiviso le censure espresse dal ricorrente.

Infatti, i giudici hanno sottolineato che, per pacifica e condivisa giurisprudenza amministrativa: “Il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso) e, nel caso di richiesta di risarcimento del danno conseguente alla lesione di un interesse legittimo pretensivo, è subordinato alla dimostrazione, secondo un giudizio prognostico, con accertamento in termini di certezza o, quanto meno, di probabilità vicina alla certezza, che il provvedimento sarebbe stato rilasciato in assenza dell’agire illegittimo della pubblica amministrazione; ed infatti per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue quindi la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto od al quale anela, e di cui attraverso la domanda giudiziale vorrebbe ottenere l’equivalente economico” (C.d.S., V, 21.8.2024, n. 7195. In termini confermativi, C.d.S., IV, 31.5.2024, n. 4908; C.d.S., IV, 12.9.2023, n. 8282).

 

Considerazioni

E’ chiaro che sul ricorrente grava l’onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda per poter ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell’amministrazione per fatto illecito delineata dall’art.2043 c.c. all’interno del quale deve essere ricondotta la domanda, bisogna quindi, con onere della prova a carico del danneggiato presunto, andare a verificare se vi siano gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana: Fatto Illecito, Evento Dannoso Ingiusto, Danno Patrimoniale conseguente, nesso di causalità tra fatto illecito e danno subito, “culpa” dell’apparato amministrativo.

Il Ricorso de quo, per le ragioni di cui sopra, è stato rigettato.

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