1. Errore indotto dalla piattaforma nelle gare telematiche, principio di tutela dell’affidamento, illegittimità dell’esclusione
In linea di principio, è richiesta una netta separazione tra offerta tecnica e offerta economica per garantire la segretezza delle offerte e il corretto svolgimento della procedura, come stabilito dalla giurisprudenza in materia di appalti pubblici (es. sentenza 19 ottobre 2020, n. 6308 del Consiglio di Stato, citata in ANCE Brescia).
L’esclusione è illegittima se l’inserimento dei dati economici non è una scelta consapevole del concorrente, ma una conseguenza diretta di un’indicazione fuorviante della piattaforma telematica, come ad esempio un campo obbligatorio. In questa situazione, prevalgono i principi di tutela del legittimo affidamento e buona fede (art. 5, D.Lgs. 36/2023). L’errore non può essere addebitato alla negligenza dell’operatore economico, ma è causato da un malfunzionamento tecnico o da un’errata impostazione della piattaforma predisposta dall’amministrazione stessa.
2. Il divieto di commistione non va inteso restrittivamente
Non è un divieto assoluto, infatti il divieto di commistione non va inteso in senso stretto e non deve impedire di fornire informazioni utili alla valutazione della qualità di un’offerta. La violazione sussiste solo se l’anticipazione di elementi economici influenza concretamente il giudizio della commissione sulla parte tecnica.
Ogni caso va valutato singolarmente per accertare se gli elementi economici resi anticipatamente noti siano effettivamente in grado di condizionare le scelte della commissione. La violazione non sussiste se l’elemento economico è in un file separato, generato automaticamente e non oggetto di valutazione tecnica. Se la commissione dimostra di aver completato la valutazione tecnica (relativa alla qualità) prima di prendere visione del contenuto economico e comunque dopo l’apertura delle buste economiche, il principio non è violato. In tali casi, l’esclusione del concorrente costituirebbe un’applicazione sproporzionata e formalistica del principio.
3. Punti salienti della sentenza in esame – La questione
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione di una società da una gara d’appalto per servizi di vigilanza, invalidando anche l’aggiudicazione ad un altro operatore. La sentenza è importante perché tutela gli operatori da errori imputabili alle piattaforme telematiche di gara, basandosi sui principi di affidamento e proporzionalità.
Pur avendo ottenuto il punteggio più alto, la Ditta Ricorrente, era stata esclusa da una gara bandita dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro. Ciò per aver inserito il valore offerto ovvero un elemento economico in un file contenuto nella busta dell’offerta tecnica.
La società ricorrente si è difesa sostenendo di essere stata sostanzialmente indotta in errore dalla piattaforma di gara: infatti era stato il sistema stesso a richiederle di compilare quel campo all’interno della sezione tecnica. Inoltre, ha persino provato che la commissione aveva valutato la qualità del suo progetto tecnico senza mai guardare quel file.
Pertanto vi è stato: Annullamento della esclusione; Il TAR ha annullato l’esclusione della società S.p.A..
Invalidazione dell’aggiudicazione: La sentenza ha anche annullato l’aggiudicazione disposta a favore di un altro concorrente.
Motivazione: La decisione è basata sul rispetto dei principi di affidamento e proporzionalità.
Protezione degli operatori: La sentenza protegge gli operatori economici da errori che possono essere causati dalle piattaforme telematiche utilizzate nelle gare.
Pur avendo ottenuto il punteggio più alto, la Ditta Ricorrente, era stata quindi esclusa da una gara bandita dall’Azienda Ospedaliera di Catanzaro. Ciò per aver inserito il valore offerto ovvero un elemento economico in un file contenuto nella busta dell’offerta tecnica.
La società ricorrente si è difesa sostenendo di essere stata sostanzialmente indotta in errore dalla piattaforma di gara: infatti era stato il sistema stesso a richiederle di compilare quel campo all’interno della sezione tecnica. Inoltre, ha persino provato che la commissione aveva valutato la qualità del suo progetto tecnico senza mai guardare quel file, e quindi non accorgendosi della presenza del dato economico anticipato.
4. Conclusioni
Non essendovi stata alcuna possibilità di condizionamento del giudizio tecnico, il TAR ha stabilito che l’esclusione è stata assolutamente sproporzionata e basata su un formalismo esasperato, pertanto ha annullato l’esclusione e l’aggiudicazione ripristinando la graduatoria d’origine.