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Efficienza decisionale della Stazione Appaltante

Il nuovo sistema di monitoraggio semestrale, attivato da ANAC (Autorità Nazionale Anti-Corruzione) dal 01/07/2026, valuta l’efficienza decisionale delle stazioni appaltanti. Il calcolo avviene in automatico e si basa sul tempo medio tra la scadenza per le offerte e la stipula del contratto, per le sole procedure aperte con bandi pubblicati dal 1° gennaio 2025.

Sommario

  1. I dettagli operativi

  2. Azioni operative per il RUP

  3. Risvolti e problematiche

1. I DETTAGLI OPERATIVI

I dettagli operativi della misura, come chiarito da ANAC, includono le Soglie di efficienza della Stazione Appaltante:

  • se il tempo medio di affidamento supera i 160 giorni, la stazione appaltante deve predisporre un piano di riorganizzazione.
  • se il tempo è inferiore a 115 giorni, è previsto l’accesso a un punteggio premiale.

    I dati vengono estratti e misurati in modo standardizzato direttamente dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Il sistema informatico ANAC per il monitoraggio semestrale dell’efficienza decisionale è operativo dal 1° luglio 2026. Esso come detto, calcola il tempo medio intercorrente tra la data di scadenza originaria per la presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto.

L’obbligo di trasmettere il piano di riorganizzazione all’ANAC scatta quando il tempo medio supera la soglia di 160 giorni.

Questo processo, previsto dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici) all’art. 11 dell’Allegato II.4 al D.Lgs. n. 36/2023, riguarda le seguenti tipologie di appalto: le procedure aperte pubblicate dopo il 1° gennaio 2025. Sono escluse dal calcolo le convenzioni e gli accordi quadro.

Per quanto concerne i Piani di riorganizzazione, qualora la soglia dei 160 giorni venga superata, le stazioni appaltanti sono tenute a inviare un piano di riorganizzazione ad ANAC per superare le cause dei ritardi.

Le aree di intervento richieste dal piano includono obbligatoriamente:
A) Riorganizzazione del personale.
B) Potenziamento della formazione specialistica.
C) Utilizzo più efficiente degli strumenti digitali.

L’Autorità Anticorruzione valuta l’efficacia delle misure in contraddittorio con la stazione appaltante, riservandosi di proporre eventuali rimodulazioni.

Il calcolo si basa interamente sulle procedure aperte avviate dopo il 1° gennaio 2025 e registrate nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici. La digitalizzazione della procedura garantisce una misurazione standardizzata e oggettiva, riducendo gli oneri a carico delle stazioni appaltanti.

 

2. AZIONI OPERATIVE PER IL RUP

La prima azione operativa per il RUP quindi, e per chi presidia la qualificazione è verificare la posizione della Stazione Appaltante rispetto alla soglia di 160 giorni tramite il Monitoraggio digitale efficienza Stazioni Appaltanti dell’ANAC. Se il tempo medio supera tale soglia, è obbligatorio inviare il piano di riorganizzazione, pena una grave violazione ai sensi dell’art. 63, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il rispetto di tale termine costituisce un passaggio fondamentale per evitare responsabilità.

Di seguito si delineano le azioni e i riferimenti principali per adempiere correttamente all’obbligo:

Verifica del tempo medio
Tramite il sistema informativo, le Stazioni Appaltanti possono monitorare i tempi intercorrenti tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto.

Predisposizione del Piano
Se i tempi medi calcolati superano i 160 giorni, si deve compilare l’apposito Formulario in Excel reso disponibile dall’Autorità.

Misure previste
Il piano deve includere interventi praticabili per la riorganizzazione del personale, il potenziamento della formazione specialistica e l’uso di strumenti digitali, con una data certa di rientro sotto la soglia.

Indicazioni Operative
È preliminare consultare le
indicazioni operative ANAC per conoscere le precise scansioni temporali e le modalità di caricamento dei documenti Monitoraggio digitale ANAC.

 

3. RISVOLTI E PROBLEMATICHE

Corre l’obbligo di precisare ulteriormente che, il calcolo dell’efficienza decisionale viene effettuato direttamente da Anac, pertanto se la tempistica è stata rispettata dalla S.A. non si verificano criticità, anzi, come detto, si ha accesso diretto al punteggio premiale.

Una problematica di carattere pratico può verificarsi quando, nella trasmissione della scheda SC1 (sottoscrizione contratto) ad ANAC, si omette di inserire la data di stipula contrattuale, infatti l’inserimento di tal data non è considerata dalle Piattaforme sempre un dato obbligatorio; è fondamentale invece, specificare sempre quale è la data di stipula del contratto, ciò poiché ANAC per il calcolo si basa sulla data indicata nella trasmissione dei dati all’interno della scheda SC1.

Sebbene quindi nei contesti di e-procurement la data di stipula possa risultare formalmente facoltativa durante la compilazione della scheda SC1, inserirla è un passaggio cruciale per evitare problemi futuri.

I principali motivi per cui è sempre opportuno valorizzare la data di stipula includono appunto, come detto, la Efficienza Decisionale.

L’Autorità calcola l’efficienza decisionale misurando il tempo medio intercorrente tra la data di scadenza originaria delle offerte e la data di stipula del contratto.

Omettere la data di stipula può senza dubbio alterare le metriche di monitoraggio dell’ente.

E’ altresì importante l’inserimento della data di stipula, per gli appalti di lavori, per la Emissione corretta dei CEL, ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori (CEL), il sistema digitalizzato si basa sull’integrazione completa dei dati contrattuali. Inoltre ancora, la mancanza della data di stipula può bloccare o complicare la generazione e la validazione del certificato da parte della SOA.

Possono riscontrarsi dei problemi anche ai fini della tracciabilità: L’inserimento puntuale della data della stipula assicura la corretta alimentazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e la ricostruzione trasparente dell’intero ciclo di vita dell’appalto.

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