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Errata indicazione negli atti di gara di un CCNL non conforme ai criteri di rappresentatività

TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 ottobre 2026, n. 4481

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 7 ottobre 2026, n. 4481 stabilisce che l’errata indicazione negli atti di gara di un CCNL non conforme ai criteri di rappresentatività (art. 11 e Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023) non determina automaticamente l’illegittimità o l’annullamento della procedura, a condizione che il costo della manodopera sia stato calcolato usando il CCNL comparativamente più rappresentativo e le tabelle ministeriali.

Sommario

  1. Approccio sostanzialistico supera l’approccio meramente formale

  2. La prevalenza della sostanza economica

  3. Natura dell’irregolarità, effetti sui lavoratori

  4. Riepilogo e conclusioni operative e giuridiche

1. APPROCCIO SOSTANZIALISTICO SUPERA L’APPROCCIO MERAMENTE FORMALE

Il TAR Milano supera un’impostazione puramente formale. L’errore nella lex specialis (ad esempio tra disciplinare e capitolato) è considerato una mera irregolarità non invalidante se non ha inciso concretamente sulle tutele economiche e normative dei lavoratori.

 

2. LA PREVALENZA DELLA SOSTANZA ECONOMICA

Se la stazione appaltante ha quantificato correttamente la base d’asta e il costo del personale basandosi sul CCNL comparativamente più rappresentativo (e sulle relative tabelle ministeriali), la sicurezza economica dei lavoratori resta garantita. Si impongono quindi il Principio del risultato e della fiducia: La pronuncia si inserisce nel solco del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), valorizzando il raggiungimento del risultato e la conservazione degli atti di gara quando non vi sia una reale lesione degli interessi tutelati o una prova concreta di un pregiudizio per i concorrenti. A chi spetta l’onere della prova? Spetta a chi impugna dimostrare in modo tempestivo che l’errore ha realmente compromesso la propria partecipazione o falsato la formulazione dell’offerta.

 

3. NATURA DELL’IRREGOLARITÀ, EFFETTI SUI LAVORATORI

Con tale sentenza si conferma l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’indicazione errata di un CCNL negli atti di gara non invalida automaticamente la procedura. Qual è la natura dell’irregolarità? L’errore nell’indicazione del CCNL (in violazione dell’art. 11 e dell’Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023) è considerato una mera irregolarità formale se non ha effetti concreti lesivi. La gara resta valida se il costo della manodopera è stato comunque calcolato in modo congruo, utilizzando i parametri del CCNL comparativamente più rappresentativo e le tabelle ministeriali di riferimento. Effetti sui lavoratori: Per annullare la procedura occorre dimostrare una concreta sottostima del costo del lavoro o un effettivo pregiudizio alle tutele normative ed economiche dei dipendenti.

 

4. RIEPILOGO E CONCLUSIONI OPERATIVE E GIURIDICHE

Prevalenza della sostanza sulla forma: Il giudice amministrativo sposta l’attenzione dal mero errore formale nell’indicazione del CCNL (art. 11 e Allegato I.01 del D.Lgs. 36/2023) agli effetti concreti della procedura. Se la base d’asta e il calcolo del costo della manodopera sono stati comunque parametrati sul contratto comparativamente più rappresentativo e sulle tabelle ministeriali, la gara resta valida.

  • Principio del risultato e conservazione degli atti
    In linea con il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), l’annullamento di una procedura d’evidenza pubblica richiede la prova di una lesione effettiva (alla concorrenza, alla parità di trattamento o alle tutele dei lavoratori) e non può fondarsi su vizi astratti o ininfluenti sull’esito della gara.
  • Onere della prova a carico del ricorrente
    Chi contesta l’errata indicazione del CCNL non può limitarsi a denunciare la discordanza tra bando, disciplinare o capitolato, ma deve dimostrare in giudizio che tale scostamento ha prodotto una decurtazione delle tutele economiche o normative dei lavoratori oppure ha alterato la dialettica concorrenziale.
  • Tutela sostanziale delle tutele
    L’obiettivo primario dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 è garantire che il personale percepisca trattamenti economici e normativi equi; tale scopo è ritenuto soddisfatto quando, a conti fatti, i costi a base di gara riflettono i valori dei contratti di settore realmente idonei.

 

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