1. Requisiti di capacità economica e finanziaria prima e dopo la modifica apportata dal correttivo
- Prima della modifica:
Il fatturato doveva essere maturato nel triennio precedente all’indizione della gara.
- Dopo la modifica:
Si considerano i migliori tre anni all’interno di un periodo di cinque anni precedenti all’indizione della gara.
2. Requisiti di capacità tecnica e professionale prima e dopo la modifica apportata dal correttivo
- Prima della modifica:
La stazione appaltante doveva aver eseguito contratti analoghi nel precedente triennio.
- Dopo la modifica:
Si considera l’esecuzione di contratti analoghi negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura.
3. La Questione
Una sentenza di poco precedente alla riforma del codice dei contratti (TAR Umbria (Sez. I) del 12 novembre 2025, n. 766) stabilisce che, in caso di formulazione ambigua di un bando riguardo al periodo di computo dei requisiti speciali, si deve seguire l’interpretazione che massimizza la partecipazione dei concorrenti. Questo principio, che ha valenza interpretativa anche dopo la riforma, impone di interpretare le norme in modo da favorire il maggior numero di imprese, anziché limitare arbitrariamente l’accesso alla gara.
L’impresa ha contestato la sua esclusione basata sulla mancata maturazione del requisito di capacità tecnico-professionale, sostenendo che l’arco temporale per la dimostrazione del servizio analogo doveva essere calcolato a ritroso dal 24 dicembre 2024, anziché basarsi sul periodo “triennio 2021-2022-2023” indicato nel bando. In altre parole, l’impresa riteneva corretto considerare il periodo dal 24 dicembre 2021 al 23 dicembre 2024.
La Stazione appaltante sosteneva, invece, che il corretto riferimento sarebbe stato ai tre anni solari espressamente indicati dal disciplinare – 2021-2022-2023 – non potendo, in ogni caso, i chiarimenti resi in sede di gara avere un effetto modificativo della lex specialis.
La causa del contendere si sostanziava, pertanto, nel dubbio se ai fini della maturazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale fosse necessario fare riferimento al triennio precedente la data di pubblicazione del bando o agli ultimi tre esercizi.
I giudici hanno stabilito che in caso di clausola ambigua (lex specialis), l’interpretazione deve privilegiare la massima partecipazione delle imprese (favor partecipationis), principio stabilito a livello europeo. In questo caso specifico, l’ambiguità derivava dal contrasto tra un parametro mobile e un elemento fisso e l’ha generata dubbi tra i concorrenti, come evidenziato dalla richiesta di chiarimento. Pertanto, è doveroso adottare l’interpretazione che consenta la più ampia partecipazione possibile.
L’interpretazione corretta del bando di gara è quella che considera la data di pubblicazione e/o indizione come riferimento per il requisito di capacità tecnico-professionale. La giurisprudenza ritiene valida questa interpretazione, anche quando il bando specifica un intervallo di anni, perché la finalità è verificare l’attualità della capacità, non necessariamente il soddisfacimento per l’intera annualità indicata. Un esempio citato indica che per un bando del 31 ottobre 2023, per il requisito riferito al 2020 si considerano solo i mesi di novembre e dicembre.
Secondo la sentenza citata, per i requisiti di capacità economica e finanziaria si deve fare riferimento al concetto di “esercizio” annuale, mentre per i requisiti di capacità tecnica e professionale si deve considerare un triennio precedente alla pubblicazione del bando, poiché questi ultimi non sono soggetti alle regole contabili, tali indicazioni sono senz’altro da seguire anche con il Nuovo Codice: (per capacità economica-finanziaria i tre migliori esercizi annuali degli ultimi 5 anni – per capacità tecnica e professionale 10 anni dalla data di indizione-pubblicazione del bando).
Motivazione:
Questo tipo di requisiti si basa su esperienze pratiche e realizzazioni concrete, e non è vincolato ai limiti delle scienze contabili; il periodo che dimostra al meglio l’attività nel settore è quello più recente.
4. Conclusioni
Si sottolinea la necessità di una redazione della legge di gara più chiara per evitare ambiguità, in particolare per quanto riguarda i requisiti di capacità tecnica e professionale. Si evidenzia così l’importanza di definire con precisione il periodo di riferimento e i requisiti economici per garantire una valutazione univoca e corretta dei partecipanti, come riportato in tal sentenza.