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Il Principio di equivalenza

Consiglio di Stato (sez. V) sentenza 5 giugno 2026, n. 4508

Il principio di equivalenza negli appalti pubblici garantisce la massima partecipazione alle gare. Esso consente alla stazione appaltante di ammettere prodotti con specifiche tecniche differenti ma sostanzialmente equivalenti, tutelando la concorrenza e assicurando una valutazione basata su criteri di conformità funzionale, al di là di rigidi formalismi. Il principio si fonda su un bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’apertura del mercato.

Sommario

  1. La tutela della concorrenza

  2. La conformità sostanziale e funzionale del prodotto

  3. La vicenda nello specifico

  4. La decisione del Consiglio di Stato

1. La tutela della concorrenza

La tutela della concorrenza evita che la lex specialis (il bando o il capitolato) introduca prescrizioni tecniche irragionevoli o ingiustificatamente restrittive. Viene esaltato il c.d. Favor partecipationis, ovvero si massimizza il numero di concorrenti ammessi alla comparazione per selezionare l’offerta migliore. La valutazione di equivalenza tra CCNL è un’espressione della discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione e deve rispettare due parametri cardine: 1) La ragionevolezza: La difformità tecnica non deve compromettere le prestazioni attese. 2) La proporzionalità: Le richieste non devono costituire ostacoli sproporzionati rispetto agli obiettivi della fornitura.

 

2. La conformità sostanziale e funzionale del prodotto

Sul piano pratico, la verifica dell’equivalenza deve superare l’approccio puramente formalistico. Il prodotto offerto deve soddisfare nella sostanza le specifiche tecniche richieste dal bando, quindi vi deve essere in ogni caso una corrispondenza delle prestazioni rispetto a ciò che viene richiesto. È fondamentale l’idoneità del prodotto (c.d. Conformità funzionale) a soddisfare le medesime esigenze tecniche e qualitative per cui l’amministrazione ha originariamente redatto le specifiche.

I principi giurisprudenziali citati delineano un quadro chiaro: la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità tecnica nella valutazione di equivalenza dei prodotti, ammettendo valutazioni anche implicite se desumibili dagli atti. Inoltre, successive relazioni del RUP sono pienamente ammissibili per chiarire l’iter logico seguito.

 

3. La vicenda nello specifico

La vicenda ha riguardato un appalto per la fornitura e posa di un tappeto sciatori, aggiudicato a un’impresa che aveva offerto componenti con caratteristiche differenti rispetto a quelle indicate dal bando (rullo di trazione, sistema di ancoraggio e numero di telecamere).

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della seconda classificata, stabilendo che le specifiche del capitolato non erano vincolanti e legittimando l’applicazione del principio di equivalenza per soluzioni equivalenti conformi alla norma UNI EN 15700:2023.

Il bando di gara prevedeva specifiche tecniche puntuali, tra cui un rullo di trazione specifico e n.9 telecamere. L’aggiudicataria ha invece proposto: Un rullo di trazione con diametro inferiore rispetto a quanto prescritto. Un sistema di ancoraggio con traversine prefabbricate in cemento armato (anziché blocchi).

La seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione sostenendo che si trattasse di aliud pro alio (consegna di un bene diverso da quello pattuito) e contestando l’assenza di una dichiarazione formale di equivalenza da parte dell’aggiudicataria. Il TAR già in primo grado aveva respinto il ricorso.

 

4. La decisione del Consiglio di Stato

Il giudice d’appello ha confermato la sentenza del TAR chiarendo i seguenti punti fondamentali in materia di appalti:

Carattere non vincolante delle specifiche
Le caratteristiche tecniche del capitolato erano meramente indicative e non requisiti minimi indefettibili. Il capitolato stesso permetteva alle ditte di proporre soluzioni alternative purché rispettose della normativa tecnica di settore (UNI EN 15700:2023).

Funzione del principio di equivalenza
Esso ha un carattere “etero-integrativo”. Non richiede che il concorrente dichiari esplicitamente l’equivalenza, né che sia menzionata negli atti di gara. Rimane tuttavia in capo all’offerente l’onere di descrivere chiaramente le caratteristiche del prodotto offerto.

Valutazione implicita
La commissione giudicatrice ha il potere di valutare l’equivalenza tecnica anche in modo implicito, confrontando le soluzioni proposte.

Relazione del RUP
L’integrazione motivazionale successiva fornita dal Responsabile Unico del Procedimento è stata ritenuta ammissibile poiché serviva a chiarire l’iter logico già seguito, senza configurare una postuma motivazione.

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