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Il principio di rotazione vige per i sottosoglia

Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 14/02/2026, n. 55

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 14/02/2026 n.55, SEZ I, ha acclarato che il principio di rotazione, deve essere applicato esclusivamente alle procedure sottosoglia, tale principio nel Nuovo Codice degli Appalti è disciplinato dall’art. 49 (D LGS 36/2023) in combinato disposto con l’art. 76 comma 7 che, non menzionando la rotazione, consacra lo scopo del legislatore di limitarne l’operatività, limitandosi a citare solo la trasparenza e la concorrenza, scavalcando così la giurisprudenza formatasi con il precedente Codice degli Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016)

Sommario

  1. Il fatto

  2. Spiegazione dettagliata

  3. Punti fondamentali della sentenza e conclusioni

1. Il fatto

Più precisamente, nel caso di specie, i giudici del TAR hanno rigettato il ricorso della Omissis srl, la quale aveva contestato che l’affidamento fosse legittimo (a mezzo di procedura negoziata senza bando), del servizio sperimentale di raccolta differenziata con campane intelligenti nel Comune.

Il Tribunale aveva sentenziato la legittimità dell’affidamento diretto, poiché trattavasi di fase sperimentale, anche per via della infungibilità del servizio e della esigenza di continuità, facendo fuori sia la violazione dei principi di rotazione che l’illegittimità per eventuale frazionamento artificioso dell’appalto.

I motivi aggiunti contro le deliberazioni comunali sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di interesse.

 

2. Spiegazione dettagliata

La decisione è basata sull’analisi della situazione procedimentale specifica in cui la Stazione Appaltante si trovava, poiché doveva essere garantita la prosecuzione del servizio sperimentale avanzatissimo e supertecnologico senza soluzione di continuità né possibilità materiale, per i tempi ristretti, per svolgere una ordinaria gara aperta e pubblica.

La scelta della procedura negoziata senza bando è stata considerata conforme a quanto di cui all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 ciò poiché la prestazione era infungibile, per motivi tecnici e di costi, rispetto a quanto già installato e in uso.

Il TAR ha anche escluso che potesse  applicarsi il principio di rotazione, in quanto si tratta di appalto sopra soglia, e ha considerato infondate le contestazioni in ordine al frazionamento artificioso e la omessa consultazione quantomeno di 5 operatori, ciò perché questi obblighi si applicano ai sottosoglia.

Le paventate lesioni che derivano dalle delibere comunali sono state dichiarate insussistenti.

 

3. Punti fondamentali della sentenza e conclusioni

Ambito di applicazione:
Il principio di rotazione è limitato alle procedure sottosoglia, mirate a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese.

Inapplicabilità per i soprasoglia:
Per appalti soprasoglia (es. € 488.400,00 nel caso esaminato), il principio di rotazione non è applicabile.

Superamento del D.Lgs. 50/2016:
La giurisprudenza basata sul previgente art. 63, comma 6 (che includeva la rotazione) del Vecchio Codice, non è più valida poiché il nuovo art. 76, comma 7, non menziona più il principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando.

Significato della norma:
La mancata menzione nel nuovo Codice conferma la volontà del legislatore di confinare la rotazione alle sole procedure sottosoglia.

In definitiva, il principio di rotazione, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 (art. 49), si applica esclusivamente alle procedure sottosoglia, respingendo la tesi che lo estendeva al soprasoglia (TAR Friuli Venezia Giulia n. 55/2026).

La giurisprudenza precedente (d.lgs. 50/2016) non è più applicabile; il nuovo codice, all’art. 76, comma 7, omette il riferimento alla rotazione per le procedure negoziate, limitandosi a trasparenza e concorrenza.

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