1. Il contesto e la questione giuridica
Negli appalti di servizi, il rinnovo di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) comporta inevitabilmente un incremento del costo del lavoro per l’aggiudicatario. Gli operatori economici spesso tentano di recuperare tali maggiori esborsi chiedendo, in alternativa o congiuntamente, l’attivazione della revisione prezzi oppure una variante in corso d’opera (ex art. 106, comma 1, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis o in continuità normativa), invocando la sopravvenienza normativa quale “circostanza imprevista e imprevedibile”.
2. Il Nodo Decisionale: Revisione Prezzi contro Variante
Il TAR Marche ha fissato un principio interpretativo molto netto: il rinnovo contrattuale collettivo non giustifica il ricorso alle varianti in corso d’opera.
I giudici amministrativi evidenziano alcune critiche sostanziali a tale pretesa:
Natura della revisione prezzi
La revisione dei prezzi ha una funzione specifica e tipica, volta a ristorare l’appaltatore degli incrementi dei costi (o a tutelarlo in caso di ribassi) per mantenere l’equilibrio sinallagmatico del rapporto . È l’istituto primario e deputato a gestire le oscillazioni economiche, e non può essere surrogato da una variante.
Inapplicabilità delle varianti
Le varianti ex art. 106, comma 1, lett. c), del vecchio Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) e dell’art. 120 del nuovo Codice (D.Lgs. 36/2026) richiedono condizioni stringenti. Richiedono cioè “circostanze impreviste e imprevedibili” che rendono necessaria una modifica oggettiva all’esecuzione dell’opera o del servizio per motivi tecnici e operativi.
Il costo della manodopera è un rischio d’impresa
Il rinnovo dei CCNL non è per sua natura un evento imprevedibile o una “nuova disposizione legislativa” tale da stravolgere i presupposti fisici o tecnici dell’appalto giustificando una variante . L’onere del rinnovo del CCNL si inquadra nell’alea normale del contratto e deve essere gestito unicamente tramite i meccanismi revisionali.
3. Le implicazioni pratiche per le Stazioni Appaltanti e gli Operatori
Questa pronuncia ha un peso specifico enorme nella gestione dei contratti pubblici:
Separazione degli istituti
Le stazioni appaltanti non possono ricorrere in modo “creativo” alle varianti per compensare gli aumenti dovuti al costo del lavoro. Le varianti servono a modificare l’oggetto o le modalità tecniche dell’appalto, non a riequilibrare il quadro economico finanziario generale.
Obbligo di revisione
Le parti devono applicare correttamente le clausole di revisione prezzi. La normativa vigente impone l’inserimento di clausole di revisione prezzi ex lege, e i maggiori costi derivanti dai rinnovi contrattuali devono essere ristorati applicando gli indici ISTAT o i parametri specifici previsti negli atti di gara, nel rispetto delle percentuali di riconoscimento stabilite.
4. Preclusione dopo il rinnovo contrattuale collettivo
Sulla stessa scia di altri orientamenti giurisprudenziali coevi (si veda anche TAR Campania n. 1066/2026), si conferma che eventuali squilibri economici legati alla manodopera vanno affrontati tempestivamente. Utilizzare impropriamente le varianti per eludere i limiti o i tempi della revisione prezzi risulta illegittimo.
In conclusione, la sentenza circoscrive nettamente la portata della variante in corso d’opera, confinandola al suo alveo di modifica oggettiva della prestazione, e riafferma la centralità e l’esclusività della revisione prezzi quale unico rimedio per far fronte agli aggravi di costo.