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Il subappalto necessario

La sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, 29/06/2026, n. 1916 stabilisce un principio cardine sugli appalti pubblici: la mancata indicazione del subappalto necessario in sede di offerta non è sanabile tramite soccorso istruttorio.

Sommario

  1. Subappalto necessario e soccorso Istruttorio

  2. I riferimenti normativi e giurisprudenziali e principio di autoresponsabilità

  3. Ruoli e Competenze

  4. Conclusioni e riepilogo

     

1. Subappalto necessario e soccorso istruttorio

Il Subappalto necessario si configura quando il concorrente non possiede direttamente tutti i requisiti di qualificazione per eseguire lavorazioni specifiche (es. categoria OS21) e deve necessariamente indicare la quota da subappaltare. La carenza di tale dichiarazione di subappalto comporta l’esclusione immediata del concorrente. L’omissione equivale a una mancanza dell’offerta stessa.

Il Tar chiarisce che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per supplire a carenze che riguardino i requisiti di partecipazione o l’offerta economica/tecnica. Permettere di integrare la dichiarazione post-termine violerebbe la par condicio tra i concorrenti. L’impresa partecipante alla gara è tenuta a dichiarare sin da subito la propria intenzione di ricorrere a questa tipologia di subappalto per coprire la quota di lavori che non è in grado di eseguire autonomamente.

 

2. I riferimenti normativi e giurisprudenziali e principio di autoresponsabilità

In tema di evidenza pubblica (ai sensi del D. Lgs 36/2023) quindi, il ben noto principio di autoresponsabilità impone all’operatore di sopportare le conseguenze dei propri errori. Pertanto, l’omessa dichiarazione del subappalto necessario in sede di offerta non è sanabile tramite soccorso istruttorio.

Principio di autoresponsabilità: Sancito implicitamente dall’articolo 5 del d.lgs. 36/2023, impone agli operatori di agire con la massima diligenza. Come ribadito dal Consiglio di Stato, SEZ V, 7 gennaio 2026 n.99, l’impresa deve dimostrare il possesso dei requisiti fin dalla gara e non può rimediare ex post a carenze non dichiarate. Il soccorso istruttorio non è pertanto attivabile per supplire all’omessa dichiarazione di ricorrere al subappalto necessario (o qualificatorio) una volta accertata la carenza di requisiti dell’impresa.

In materia vi è Giurisprudenza costante: Il principio è stato confermato dal Consiglio di Stato Sezione V del 29 Dicembre 2022 e come ribadito negli orientamenti più recenti come il TAR Lazio, Roma, Sez I bis, 9 febbraio 2026 n.2445. L’integrazione documentale tardiva violerebbe la par condicio tra i concorrenti e la trasparenza procedurale.

Il potere di adottare il provvedimento di esclusione di un concorrente spetta in via esclusiva al RUP (Responsabile Unico del Progetto), mentre la Commissione di gara svolge una funzione meramente istruttoria e valutativa.

 

3. Ruoli e Competenze

Il RUP (Responsabile Unico del Progetto):
È l’organo competente ad adottare i provvedimenti a valenza esterna, comprese le ammissioni e le esclusioni, come ribadito anche dalla giurisprudenza, il RUP dispone le esclusioni in via esclusiva. La Commissione di gara ha il compito di esaminare le offerte tecniche ed economiche, assegnare i punteggi e stilare la graduatoria. Non può adottare atti di esclusione, neppure quando la seduta è presieduta dal RUP stesso.

Le Regole del Procedimento sono le seguenti, innanzitutto la verifica istruttoria: La Commissione valuta l’offerta e, qualora riscontri un’irregolarità o una causa di esclusione, deve limitarsi a verbalizzarla. L’adozione del provvedimento: Gli atti della Commissione vengono trasmessi al RUP, che analizza l’istruttoria. È il RUP che adotta il provvedimento formale e motivato di esclusione. La separazione delle funzioni è un principio a garanzia dell’imparzialità e della trasparenza della procedura.

Nuovo Codice Appalti:
L’articolo 7, comma 1, lettera d) dell’Allegato I.2 al D. Lgs 36/2023 stabilisce in modo espresso che il RUP “dispone le esclusioni dalle gare”.

Orientamento dei Giudici:
La competenza esclusiva del RUP è stata confermata da numerose sentenze, tra cui Consiglio di Stato Sezione V, n.916/2026 e TAR Palermo, Sezione III, n.755/2026, le quali sottolineano che la Commissione non può sostituirsi al RUP nell’atto espulsivo. Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) ha la competenza esclusiva e inderogabile di disporre l’esclusione di un concorrente dalla gara. La commissione giudicatrice è invece limitata alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei punteggi, non potendo mai estromettere un operatore. Questo principio è stabilito in modo inequivocabile dal comma 1 dell’art. 7 dell’Allegato I.2 del d.lgs. 31 marzo 2023 n.36.

Tale separazione di ruoli è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza amministrativa, che circoscrive le funzioni della commissione ai soli aspetti valutativi, lasciando al RUP la gestione di tutti gli adempimenti relativi ai requisiti di ammissione e alla regolarità della documentazione amministrativa. Per approfondire i compiti e le responsabilità del RUP, è possibile consultare la normativa completa sul portale di Codice Appalti.

 

4. Conclusioni e riepilogo

Al fine di eseguire legittimamente lavori negli appalti pubblici, l’operatore deve possedere la qualificazione SOA adeguata all’importo e alla specifica categoria. Come confermato dall’Allegato II.12 del Codice dei Contratti e dalla giurisprudenza, l’attestazione è un requisito essenziale non solo per partecipare alla gara, ma per l’esecuzione materiale delle opere.

La normativa e i recenti orientamenti del Consiglio di Stato, tra cui le sentenze citate, definiscono alcuni capisaldi fondamentali per le imprese:

Effettivo possesso:
La qualificazione deve essere reale e parametrata all’importo delle lavorazioni della specifica categoria, fatto salvo il limite di incremento della classifica posseduta pari a un quinto.

Il ruolo dell’art. 30, Allegato II.12:
Questo articolo vincola gli esecutori a possedere i requisiti in base all’importo dei lavori da realizzare, ribadendo l’imprescindibilità dell’attestazione SOA (o dei requisiti equivalenti per gli appalti sotto soglia) per le categorie di opere generali o specializzate. Nel caso in cui l’impresa non possieda la qualificazione per una determinata categoria scorporabile, deve necessariamente ricorrere al subappalto (c.d. necessario), non potendo eseguire i lavori in proprio senza l’adeguata qualificazione.

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