Il contesto normativo: DEC, RUP e incentivi tecnici
Ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), la nomina del DEC in luogo del RUP è condizione necessaria per l’applicazione del sistema degli incentivi tecnici nei contratti di servizi e forniture. Questo sistema, che consente una deroga al principio generale dell’onnicomprensività della retribuzione del personale, è però applicabile solo in presenza di servizi e forniture di “particolare importanza”.
Proprio questa clausola, apparentemente generica, ha suscitato dubbi interpretativi, in particolare riguardo al parametro economico da assumere come riferimento per determinare la “particolare importanza”.
Una stazione appaltante ha chiesto al MIT se, per stabilire se un servizio o una fornitura superi la soglia di € 500.000 prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 32 dell’all. II.14 del D.Lgs. 36/2023, occorra fare riferimento:
- al valore contrattuale effettivo, determinato a seguito del ribasso in sede di gara, oppure
- al valore a base d’asta, ossia all’importo inizialmente stimato e inserito nel quadro economico dell’intervento.
Nel suo parere, il Ministero ha chiarito che il valore di € 500.000 va riferito alla base d’asta e non al valore risultante dall’aggiudicazione. Tale interpretazione si fonda su un principio di logica operativa: la qualificazione dell’appalto come “di particolare importanza” deve avvenire prima dell’indizione della procedura, poiché da essa derivano obblighi organizzativi e finanziari, come la nomina del DEC e la previsione delle risorse per gli incentivi nel quadro economico.
Questa lettura è coerente anche con l’intento normativo di garantire la trasparenza e la programmazione delle risorse, evitando che l’applicazione del sistema incentivante venga determinata ex post, sulla base di dinamiche concorrenziali che non possono incidere sulla struttura organizzativa interna dell’amministrazione.
La nomina del DEC al di fuori dei casi obbligatori? No agli incentivi
La seconda parte del parere ha risposto a un ulteriore quesito: è possibile nominare comunque un DEC diverso dal RUP anche se il contratto non supera la soglia di rilevanza o non presenta caratteristiche particolari? E in tal caso, tale nomina può legittimare il riconoscimento degli incentivi?
La risposta è stata negativa. Il Ministero ha richiamato l’art. 31 dell’all. II.14, che prevede come regola generale l’identità tra RUP e DEC, tranne nei casi di servizi o forniture di particolare importanza. Tale disposizione – ha sottolineato il MIT – deve essere interpretata in modo restrittivo. In altri termini, non è sufficiente una nomina formale del DEC per legittimare gli incentivi, se non ricorrono i presupposti oggettivi previsti dalla norma.
Una posizione, questa, pienamente condivisa anche dalla Corte dei Conti della Campania nella deliberazione n. 191/2023, la quale ha ribadito che l’erogazione degli incentivi costituisce una deroga eccezionale rispetto alla regola dell’onnicomprensività della retribuzione, e come tale richiede un rigoroso accertamento dei presupposti normativi, sia in termini qualitativi che quantitativi.
Conclusioni
Il parere del MIT fornisce un chiarimento importante per le stazioni appaltanti, rafforzando il principio di programmazione e oggettività nell’applicazione degli incentivi tecnici. La nomina del DEC come figura autonoma rispetto al RUP non può essere utilizzata in modo discrezionale per attivare il meccanismo incentivante, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
Rimane dunque cruciale, in fase di progettazione e predisposizione degli atti di gara, effettuare una valutazione attenta e trasparente, basata sulla base d’asta, dell’importo e delle caratteristiche del contratto, così da garantire la legittimità delle procedure e la corretta allocazione delle risorse pubbliche.