1. La dichiarazione di equivalenza, chi deve farla, contenuti e verifica della stessa
Chi deve fare la dichiarazione di equivalenza?
La dichiarazione di equivalenza, come sopra accennato, deve essere presentata dall’operatore economico che partecipa alla gara d’appalto. Questo significa che è l’impresa o il professionista che presenta l’offerta a dover dimostrare l’equivalenza delle tutele offerte dal proprio CCNL rispetto a quello richiesto dalla stazione appaltante.
Cosa deve contenere la dichiarazione di equivalenza?
La dichiarazione di equivalenza non può essere generica, ma deve essere supportata da elementi oggettivi che dimostrino l’equivalenza tecnica e funzionale della soluzione proposta rispetto a quella richiesta dalla stazione appaltante. In particolare, per quanto riguarda il CCNL, la dichiarazione deve analizzare nel dettaglio gli aspetti economici e normativi del contratto, dimostrando che le tutele offerte sono equivalenti, sia dal punto di vista retributivo che normativo, a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.
Chi verifica la dichiarazione di equivalenza?
La dichiarazione di equivalenza, una volta presentata dall’operatore economico, viene verificata dalla stazione appaltante prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione della gara. La stazione appaltante ha il compito di accertare che la dichiarazione di equivalenza sia completa, coerente e supportata da elementi oggettivi che dimostrino l’effettiva equivalenza delle tutele offerte. La verifica sull’equivalenza dei CCNL è obbligatoria, a tal proposito vedasi la sentenza del Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 24/04/2025, n. 1335.
In sostanza:
- La dichiarazione di equivalenza è un documento che deve essere presentato dall’operatore economico partecipante alla gara d’appalto.
- Serve a dimostrare che il CCNL applicato dall’operatore economico offre tutele equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante.
- La dichiarazione deve essere dettagliata e supportata da elementi oggettivi.
- La stazione appaltante verifica la dichiarazione prima di procedere all’affidamento.
La dichiarazione di equivalenza negli appalti pubblici, introdotta dal nuovo Codice degli Appalti, permette alle imprese di offrire soluzioni tecniche o contrattuali che, pur non essendo identiche a quelle richieste nel bando, garantiscono lo stesso livello di qualità, prestazione o tutela. In pratica, l’impresa deve dimostrare che la sua proposta, pur diversa, è “equivalente” a quella richiesta, fornendo elementi oggettivi a supporto della sua affermazione.
2. Come funziona la dichiarazione di equivalenza
Innanzitutto è fondamentale l’Identificazione del requisito:
La stazione appaltante specifica nel bando i requisiti tecnici, prestazionali o contrattuali necessari per l’esecuzione dell’appalto, poi di seguito.
1. Offerta equivalente:
l’impresa, se non può offrire esattamente quanto richiesto, può proporre una soluzione “equivalente”, ovvero che raggiunga lo stesso risultato.
2. Prova dell’equivalenza:
l’impresa deve fornire nella sua offerta elementi oggettivi che dimostrino l’equivalenza della sua proposta, ad esempio tramite relazioni tecniche, certificazioni, prove di laboratorio, ecc.
3. Valutazione della stazione appaltante:
La stazione appaltante valuta le prove presentate e verifica se l’equivalenza è stata dimostrata in modo convincente.
3. Aspetti chiave della dichiarazione di equivalenza
a) Non è una dichiarazione generica:
Non basta affermare genericamente che la soluzione è equivalente, è necessario fornire prove concrete.
b) Favorisce la partecipazione:
Il principio di equivalenza mira a favorire la partecipazione di più imprese (c.d. favor partecipationis), aprendo il mercato a soluzioni innovative o meno convenzionali.
c) Non stravolge l’oggetto del contratto:
L’equivalenza non può stravolgere l’oggetto dell’appalto, ma deve garantire che la prestazione complessiva sia quella richiesta.
d) Valutazione discrezionale della stazione appaltante:
La valutazione dell’equivalenza è un’attività discrezionale della stazione appaltante, che può essere sindacata solo in caso di errori evidenti o illogicità.
Esempi specifici:
- Equivalenza tecnica:
Un’impresa potrebbe proporre un materiale da costruzione alternativo a quello indicato nel bando, ma che garantisce le stesse caratteristiche di resistenza e durata.
- Equivalenza contrattuale (CCNL):
Un’impresa potrebbe applicare un contratto collettivo diverso da quello indicato nel bando, ma che offre tutele economiche e normative equivalenti.
In sintesi, la dichiarazione di equivalenza è uno strumento che consente una maggiore flessibilità nelle gare d’appalto, ma richiede una prova concreta e oggettiva da parte dell’impresa che la utilizza.