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La facoltà di non aggiudicare una gara d’appalto

Consiglio di Stato sez. III 29/8/2025 n. 7143

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 332 del 7/8/2025, ha stabilito che la facoltà di non aggiudicare una gara d’appalto rientra nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante.

Sommario:

  1. La sentenza in esame

  2. La norma di riferimento

  3. Motivazioni della decisione (Discrezionalità della S.A. – Interesse pubblico e buon andamento della p.a. – Non violazione del principio di concorrenza)

  4. Sindacato giurisdizionale limitato

1. La sentenza in esame

Il TAR Friuli Venezia Giulia, ha stabilito quanto sopra menzionato, poiché, come previsto dall’art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, si deve rispondere all’interesse pubblico di selezionare un’offerta idonea e conveniente, e non meramente formale. Tale decisione, fondata su una valutazione discrezionale delle offerte, è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o irragionevolezza. 

La sentenza affronta la facoltà della stazione appaltante di non aggiudicare una gara, anche dopo una pre-aggiudicazione.

Essa riguarda la revoca di una pre-aggiudicazione in una gara d’appalto per mancanza di offerte convenienti o idonee, confermando che la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione, esercitando un potere discrezionale ampio. La sentenza ha respinto il ricorso di un operatore economico, affermando la legittimità di tale facoltà prevista dall’art. 108, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, anche alla luce della lex specialis di gara. 

 

2. La norma di riferimento

La facoltà di non aggiudicare è disciplinata, come accennato, dall’art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, che consente di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea a soddisfare gli obiettivi dell’appalto.

 

3. Motivazioni della decisione 

Discrezionalità della stazione appaltante: 
La scelta di non aggiudicare non è una mera formalità, ma una valutazione discrezionale basata sull’apprezzamento del merito delle offerte, Il TAR ha ribadito il principio generale secondo cui la stazione appaltante può esercitare la facoltà di non aggiudicare una gara (o revocare una pre-aggiudicazione), a condizione che sia prevista dalla lex specialis. La decisione si riferisce ad un appalto di servizi di trasporto in cui, dopo una pre-aggiudicazione, la stazione appaltante ha deciso di non proseguire con l’affidamento, ritenendo le offerte ricevute non convenienti o non idonee.

Interesse pubblico e buon andamento della P.A.: 
La decisione è finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico e al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che impone l’adozione di atti coerenti con le reali esigenze di provvista. La possibilità di esercitare questo potere deve essere contemplata nel bando o nella lettera d’invito (lex specialis). 

Non Violazione del Principio di Concorrenza:
L’esercizio di tale facoltà, se legittimamente motivato e previsto, non costituisce una violazione del principio di concorrenza.

La stazione appaltante deve dimostrare che l’offerta o le offerte presentate non erano in linea con le esigenze del contratto, rendendo la decisione di non aggiudicare necessaria. 

 

4. Sindacato giurisdizionale limitato

Il controllo del giudice amministrativo sulla decisione di non aggiudicare è limitato, potendo essere esercitato solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.

Nel caso specifico esaminato dalla sentenza, il ricorso dell’operatore interessato è stato respinto per inammissibilità delle doglianze.

La ricorrente non ha impugnato specificamente il provvedimento di mancata aggiudicazione né ha formulato motivi aggiunti per contestare la decisione della stazione appaltante.

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