Il caso trattato
Nel caso trattato dal Collegio, un concorrente censurava la decisione della Stazione Appaltante di operare la suddivisione in lotti della gara.
Secondo il concorrente la decisione risultava irrazionale e contestava, quindi, la violazione e falsa applicazione dei principi in materia di suddivisione in lotti.
Nella fattispecie concreta in esame, i giudici hanno osservato che la scelta della Stazione appaltante di suddividere gli interventi in lotti funzionali non era irragionevolmente motivata, nell’esercizio della discrezionalità tecnico-amministrativa dell’Amministrazione, dalla natura complementare degli stessi e dalla loro connessione con le finalità unitarie e generali di contrasto al dissesto idrogeologico nell’area Nord della regione Puglia, nel contesto dell’obiettivo strategico perseguito dal Commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia (e non a caso a questi unitariamente e straordinariamente affidato).
Invero, le specifiche opere da realizzare nei comuni interessati erano parte integrante di un complesso e complessivo intervento costituente il programma unitario di contrasto al dissesto idrogeologico nella regione Puglia e di un piano organico di salvaguardia del territorio regionale, i quali condividevano e promuovevano, sebbene si trattasse di interventi localizzati in comuni distinti, la finalità generale e unitaria di mitigare i rischi idrogeologici sul territorio e di promuovere la sicurezza ambientale, in vista di una efficace gestione degli interventi, né ostando la differente localizzazione geografica dei lavori: si trattava di interventi frazionati rispetto al complesso delle opere programmate, che possedevano un’autonoma funzionalità e indipendenza nonché una propria utilità correlata all’interesse pubblico complessivo perseguito (appunto, il contrasto e la mitigazione del dissesto idrogeologico, che costituiva la stessa ragione dell’istituzione del ridetto organo amministrativo straordinario), che ne consentivano la compiuta singola utilizzazione indipendentemente dalla realizzazione del complessivo intervento.
D’altro canto, secondo il Collegio, andava ribadito che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il bando e il disciplinare consentivano, nel caso di specie, di qualificare la gara come a oggetto plurimo, proprio in considerazione, oltre che della differenziazione geografica, delle (censurate) peculiarità, quali la suddivisione in due lotti distinti, i differenti importi dei lotti distinti, i requisiti commisurati al lotto per cui si concorreva, i distinti C.I.G. per ciascun lotto, i contributi A.N.A.C. distinti per ciascun lotto, le distinte offerte tecniche ed economiche, i distinti provvedimenti di aggiudicazione (Cons. Stato, Sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1956).
La giurisprudenza sul tema
Sul tema, la giurisprudenza ha osservato che “la suddivisione in lotti rappresenta, in quanto tale, una opzione regolare ed ordinaria, come tale connotata da sindacabile discrezionalità negativa …….., essendo il frazionamento in via di principio e sia pure tendenzialmente doveroso (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2020 n. 4361) – proprio perché mira ad incrementare il novero dei partecipanti alle gare, elidendo la naturale barriera del sovradimensionamento dei requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria per l’accesso al mercato: cfr. art. 30, comma 1 d. lgs. n. 50/2016 cit.)”(Cons. Stato, Sez. V, 1° settembre 2023, n. 8127).
La natura di regola generale e la ratio pro-concorrenziale dell’ordinaria suddivisione in lotti inducono a interpretare in senso ampio la nozione di funzionalità, consentendo non irragionevolmente la suddivisione in lotti funzionali – esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa – non necessariamente (e solamente) quando ogni lotto sia riconducibile a un segmento/porzione di un’opera unica (come una strada suddivisa in tratte), ma anche quando i lotti siano teleologicamente riconducibili a un medesimo unitario e complessivo progetto strategico e a un obiettivo comune (in tal senso riferibile a un lavoro generale), purché con autonoma funzionalità, fruibilità e fattibilità.
Quanto al vincolo di aggiudicazione, lo stesso “costituisce principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie, individuabili discrezionalmente dalla stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2024, n. 2052): il vincolo quantitativo di aggiudicazione (come, prima ancora, l’eventuale limitazione del numero di offerte proponibili in relazioni ai singoli lotti: cfr. art. 51, comma 2) postula solo – in funzione di trasparenza e parità di trattamento – la espressa formalizzazione in termini di lex specialis e la prefigurazione di “regole o […] criteri oggettivi e non discriminatori” per l’affidamento selettivo” (Cons. Stato, Sez. V, 1° settembre 2023, n. 8127).
Se è, perciò, eccezionale la regola che volta a volta limiti (o precluda o conformi) la partecipazione alle procedure evidenziali, non altrettanto può dirsi in ordine ad un vincolo, come quello correlato al divieto di plurime aggiudicazioni, che, senza precludere la competizione, operi in funzione non solo pro concorrenziale, ma propriamente distributiva e antitrust (Cons. Stato, Sez. V, 1° settembre 2023, n. 8127): si tratta di scelta che ricade “sotto l’egida della discrezionalità della stazione appaltante la quale decide se (an) ed anche come (quomodo) inserirla, dovendo sottolineare che la piana lettura della disciplina in argomento evidenzia come in subiecta materia il legislatore non abbia inteso imporre soluzioni cogenti e definite nel loro contenuto precettivo riconoscendo alla stazione appaltante possibilità di scelta nell’ambito di un’ampia discrezionalità” (Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2022, n. 8726 e giurisprudenza ivi citata – Cons. Stato, sez. III, 20 gennaio 2021, n. 627; Cons. St., sez. V, 9 giugno 2022 n. 4718).
Conclusioni
A parere del Collegio, “una gara con più lotti non costituisce una “medesima procedura di affidamento”, ma distinte procedure di affidamento quanti sono i lotti da affidare” (Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2022, n. 8730), disciplinate da un bando comune, proceduralmente e formalmente unico, ma sostanzialmente plurimo (Cons. Stato, Sez. VI, 22 aprile 2024, n. 3641).
Da ciò conseguiva anche l’irrilevanza in concreto delle censure della Società ricorrente, laddove si lamentava della natura di gara a oggetto plurimo della procedura in questione.