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L’incompleta e/o mancata compilazione analitica delle voci di costo annuale all’interno del PEF

TAR Veneto, Sezione I, 7 ottobre 2026, n. 1925

La sentenza del TAR Veneto, Sezione I, 7 ottobre 2026, n. 1925 affronta un tema cruciale in materia di contratti pubblici e partenariato pubblico-privato (PPP) o concessioni: la mancata o incompleta compilazione analitica delle voci di costo annuali all’interno del piano economico finanziario (PEF).

Sommario

  1. Il fatto e l’oggetto della controversia

  2. Le principali questioni di diritto esaminate

  3. Sintesi dei principi di diritto affermati

  4. Conclusioni e impatto operativo

1. IL FATTO E L’OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

La controversia nasce dall’impugnazione del provvedimento di esclusione (o di aggiudicazione a favore di un terzo) nell’ambito di una procedura di gara in cui era richiesta la presentazione del piano economico finanziario (PEF) a corredo dell’offerta economica.

Quale è stata l’irregolarità riscontrata: l’operatore economico ricorrente aveva omesso di compilare in modo dettagliato e analitico le singole voci di costo previste per ciascun anno di gestione, limitandosi a indicare valori aggregati o macro-voci forfettarie.

La tesi del ricorrente: l’operatore sosteneva che tale omissione costituisse una mera irregolarità formale, sanabile mediante l’istituto del soccorso istruttorio, poiché l’importo complessivo dell’offerta e la sostenibilità globale del piano risultavano comunque desumibili dagli altri documenti allegati.

 

2. LE PRINCIPALI QUESTIONI DI DIRITTO ESAMINATE

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso, focalizzandosi su tre pilastri normativi e giurisprudenziali:

A. La natura del PEF e l’obbligo di analiticità

  • Il PEF non è un mero documento formale o riassuntivo, bensì lo strumento fondamentale per verificare la congruenza, la sostenibilità economica e la reale fattibilità dell’offerta nel corso dell’intera durata del contratto.
  • La scomposizione analitica dei costi anno per anno è necessaria per consentire alla stazione appaltante di verificare l’affidabilità delle proiezioni di ricavo e di spesa.
  • L’omessa indicazione delle singole voci annuali impedisce il controllo ex ante sulla corretta allocazione dei rischi (operativo, di domanda, di offerta).


B. Inammissibilità del soccorso istruttorio

Il collegio ha ribadito i confini rigidi dell’art. 101 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici):

  • Elementi essenziali dell’offerta: il PEF costituisce parte integrante e sostanziale dell’offerta economica nei contratti in cui è richiesto.
  • Divieto di modifica postuma: Consentire a un concorrente di compilare ex post le voci di costo annuali significherebbe permettergli di rimodulare la struttura della propria offerta economica dopo la scadenza del termine di presentazione. Ciò violerebbe insanabilmente i principi di parità di trattamento e trasparenza della procedura selettiva.


C. Sindacato della stazione appaltante e discrezionalità tecnica

La valutazione sulla completezza e sulla sostenibilità del PEF rientra nella discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla P.A., se non nei casi di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti, che in questo caso sono stati esclusi data l’oggettiva carenza documentale dell’offerta.

 

3. SINTESI DEI PRINCIPI DI DIRITTO AFFERMATI

Orientamento espresso dal TAR Veneto: la natura del PEF è quella di un documento costitutivo e sostanziale dell’offerta, non surrogabile da dichiarazioni generiche. L’ omissione voci di costo è causa di esclusione legittima se impedisce la verifica della sostenibilità analitica anno per anno. E’ inapplicabile il soccorso istruttorio alle carenze del PEF che si risolvono in una parziale indeterminatezza dell’offerta economica.

Autonomia delle voci: ciascuna annualità deve esporre i costi di gestione (personale, manutenzioni ammortamenti) in modo autonomo e verificabile.

 

4. CONCLUSIONI E IMPATTO OPERATIVO

Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1925/2026, si pone in perfetta continuità con l’orientamento rigorista in materia di contratti pubblici. La decisione lancia un chiaro monito agli operatori economici: la pianificazione finanziaria deve essere analitica sin dal momento della presentazione dell’offerta. Le macro-voci o i rinvii a dati aggregati non superano il vaglio di ammissibilità, poiché privano la stazione appaltante del potere-dovere di monitorare la stabilità finanziaria dell’affidamento nel tempo, a tutela del pubblico interesse.L

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