1. Il nuovo assetto del Codice, risultato e fiducia
L’articolo che tratta del soccorso istruttorio nel Nuovo Codice (101 del D.LGS 36/2023), fornisce la possibilità di integrare ogni documento mancante della c.d. “busta amministrativa” (documentazione amm.va), imponendo alla P.A. aggiudicatrice un orientamento deciso verso il principio del risultato e della massima partecipazione.
Entrando in vigore il nuovo Codice degli Appalti, è stato dato risalto al principio del risultato e al principio della fiducia (oltre che della massima partecipazione), i quali costituiscono degli strumenti interpretativi vincolanti ai fini dell’applicazione delle singole disposizioni, e non rimangono semplicemente dei principi in astratto “sulla carta” che si limitano a delle enunciazioni programmatiche.
In virtù di questo inquadramento, l’istituto del soccorso istruttorio, diventa simbolo di cooperazione tra la P.A. e gli operatori economici e non ha più la funzione meramente di rimedio ad omissioni, funzione che caratterizzava il previgente Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016).
Lo scopo è quello non più di sanzionare l’errore formale, ma garantire un confronto effettivo tra P.A. e operatore economico.
2. La questione – omissione del DGUE da parte della mandante
La sentenza n. 1438 del 23/02/2026 (Consiglio di Stato – Sezione V) sviscera la problematica della mancata presentazione del DGUE da parte di una mandante in un raggruppamento temporaneo di imprese. Il Giudice di primo grado, aveva letto in maniera restrittiva l’art. 101 ritenendo che non fosse ammissibile il soccorso istruttorio in caso di totale mancanza del documento. Infatti, l’integrazione del documento, secondo il Giudice di prime cure presupponeva l’esistenza di un atto già inviato suscettibile di semplice chiarimento, e non opera in caso di omissione.
3. La decisione del Consiglio di Stato: la sostanza prevale sulla forma
Oggi, con il nuovo codice e con tale sentenza in esame del 23.02.2026, il Consiglio di Stato ha superato la precedente impostazione, stabilendo che Il Dgue va visto come una dichiarazione standard che ha lo scopo di semplificare le attestazioni richieste agli O.E.. E’ uno strumento di semplificazione amministrativa, non è un atto costitutivo di partecipazione. La sua totale assenza non incide sulla manifestazione di volontà di voler prendere parte alla gara, visto e considerato che vi è una domanda di partecipazione sottoscritta, che evidenzia la volontà espressa di partecipazione.
L’art. 101 oggi ha un senso molto ampio, infatti consente l’integrazione di ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione o con il DGUE, il legislatore quando parla di mancanze, non specifica se si tratti di mancanze integrative o produzioni ex novo del documento. Inoltre, una volta sottoscritta la domanda di partecipazione, la volontà di concorrere è da considerare esplicata. L’omissione totale del DGUE, rappresenta una mancanza del supporto documentale e non un vuoto della volontà negoziale. Escludere l’O.E. risulterebbe sproporzionato ed in contrasto con il principio della massima partecipazione e del risultato; pertanto l’omissione totale del DGUE è da equipararsi ad una mancanza integrativa, perché, come già ribadito, è la domanda di partecipazione che esprime chiaramente la volontà di partecipare alla procedura di gara.
4. Il sindacato del Giudice sulle valutazioni tecniche
La sentenza in pratica, ha anche analizzato la questione del controllo da parte del Giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione giudicatrice. Il sindacato è pieno e totale in quanto si estende alla ragionevolezza delle valutazioni e non si limita alla semplice verifica dell’iter procedimentale. Il Giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della P.A. qualora la P.A. si mantenga entro l’alveo della non manifesta illogicità e correttezza di metodo.