La questione esaminata
La questione di cui trattasi riguarda la misura di “self-cleaning” consistente nella rimozione dall’incarico di amministratore delegato di un soggetto condannato penalmente, nonostante la sua permanenza in una posizione apicale aziendale, come procuratore con rappresentanza. In questo caso, la rimozione dall’incarico di amministratore delegato potrebbe essere considerata una misura sì importante, ma parziale, comunque rilevante, ai fini della dimostrazione di aver applicato la misura di “self-cleaning” ai sensi dell’art. 96, comma 6 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).
Sul punto, la sentenza in questione così recita:
“Quanto invece alla rilevanza delle misure di self cleaning rispetto alla gara già espletata (motivo sub 3), pur in disparte il rilievo che proprio la gara de qua abbia occasionato le false dichiarazioni, deve condividersi -sulla scorta della prevalente giurisprudenza- la valenza pro futuro di tali misure nella vigenza del precedente codice dei contratti, applicabile ratione temporis al caso che ci occupa (cfr. da ultimo C.d.S., sez. V, 22/08/2023, n.7903). Ad ogni buon conto, come la stessa appellante riconosce, la stazione appaltante ha valutato la misura applicata e l’ha ritenuta insufficiente in ragione del fatto che l’Amministratore condannato abbia mantenuto una posizione apicale all’interno della compagine sociale, pur allontanato dall’incarico originario e privato di poteri specifici in materia di contratti pubblici, atteso che la società appellante svolge la propria attività –per sua stessa ammissione- quasi esclusivamente in tale settore”.
Il concetto di self cleaning
Il concetto di “self-cleaning” è un meccanismo che consente ad un operatore economico di dimostrare, dopo esser incorso in una causa di esclusione da una gara pubblica, di aver riacquistato la propria affidabilità. La rimozione dell’amministratore delegato, in quanto soggetto direttamente coinvolto nella gestione aziendale e nella stipula dei contratti, è un primo passo importante verso il “self-cleaning”.
Tuttavia, il fatto che la persona rimossa dall’incarico di amministratore delegato mantenga comunque una posizione apicale, ad esempio quella di procuratore con rappresentanza, non esclude la necessità di ulteriori misure, infatti, anche se il procuratore non ha poteri specifici in materia di contratti pubblici, la sua posizione all’interno della struttura aziendale può influenzare le decisioni e i comportamenti della stessa.
Valutazione della misura di “self-cleaning”:
La sufficienza o meno della misura di “self-cleaning” va valutata in modo complessivo, considerando tutte le circostanze del caso e non solo la rimozione dell’amministratore delegato. Si potrebbe prendere in considerazione la necessità di:
- Avere un controllo più stringente sui processi di negoziazione e stipula dei contratti pubblici: Per garantire che la persona non coinvolta nell’incarico di amministratore delegato non possa influire sulle decisioni o sul processo di negoziazione e stipula dei contratti pubblici.
- Misure di trasparenza e collaborazione con le autorità investigative: In particolare, la collaborazione con le autorità è fondamentale per chiarire la situazione e dimostrare il rispetto delle disposizioni di legge.
- Monitoraggio dei comportamenti aziendali: È importante monitorare i comportamenti aziendali per evitare che la persona rimossa dall’incarico di amministratore delegato possa influenzare in alcun modo le decisioni e il processo di negoziazione e stipula dei contratti pubblici.
Conclusioni
In linea definitiva, la rimozione dall’incarico di amministratore delegato è un passo importante, ma non sufficiente, per dimostrare il “self-cleaning”. È necessario adottare una serie di misure aggiuntive per garantire la piena affidabilità dell’operatore economico e per superare così la causa di esclusione. ll self-cleaning è uno strumento che consente pertanto alle imprese di rimediare a situazioni che altrimenti le escluderebbero dalle gare, e la presenza di una persona condannata in posizione apicale non è di per sé motivo di esclusione, se sono state adottate misure efficaci di c.d. “auto-pulizia”.