Newsletter anno XII, n. 5 - 5 settembre 2023

GIURISPRUDENZA

  • Consiglio di Stato n. 5665 del 09/06/2023
    14.4. Al fine di leggere e applicare correttamente la clausola della lex specialis, è significativo richiamare, solo quale supporto interpretativo, l'art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 che, significativamente, opera una netta "inversione di rotta" rispetto al d.lgs. 50/2016 laddove dispone: "14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".
    14.5. Persino nel "nuovo Codice", che in applicazione di un preciso criterio di delega di cui all'art. 1 comma 2 lett. t) della L. 78/2022, ha previsto "in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso" è stata fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale così armonizzando il criterio di delega con l'art. 41 della Costituzione.

  • T.A.R. Veneto n. 1115 del 25/07/2023
    Del resto, lo stesso art. 47, comma 4, del D.L. n. 77 del 2021, nel qualificare la suddetta promessa occupazionale come "requisito necessario dell'offerta", intende circoscrivere il proprio ambito di applicazione, in via esclusiva, al solo operatore economico offerente, non ricomprendendo il professionista da quest'ultimo indicato per le fasi di progettazione, a cui non è riconducibile né l'offerta stessa né l'aggiudicazione dell'appalto.

  • Consiglio di Stato n. 7815 del 18/08/2023
    Importa premettere, sotto un profilo generale, che - come ancora di recente ribadito dalla Sezione, con principio dal quale non sussistono ragioni per discostarsi (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8326) - la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum grano salis, e in ogni caso (nei casi in cui la regola, sempreché sia formulata in termini inequivoci, sia accompagnata da una espressa e specifica sanzione escludente) nel senso che l'eventuale eccedenza quantitativa rispetto al limite prefigurato dalla lex specialis determini, in concreto, una alterazione valutativa dell'offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677).
    In tale prospettiva, il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l'offerta rappresenta una giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara (il che non è nella vicenda in esame), e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini della valutazione dell'offerta: in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione, deve fornire prova - anche solo presuntiva - che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine di valutazione della proposta negoziale) tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro (così Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021 n. 5112; Id., 9 novembre 2020, n. 6857; Id., 2 ottobre 2020, n. 5777; Id., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2516).
    Ciò posto - e ribadito, perciò, che l'incidenza del (marginale) superamento del (complessivo) limite quantitativo può essere criticamente apprezzato solo in quanto si sia strumentalmente risolto in una posizione di vantaggio immeritevole - va osservato che, nella specie, la lex specialis, sia pure con un margine di ambiguità, prefigurava la 'non valutabilità' delle pagine in eccedenza solo per il superamento del limite quantitativo riferito a ciascuno dei criteri di valutazione previsti.

  • T.A.R. Puglia n. 1019 del 08/08/2023
    Il Regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 263 del 2016 stabilisce, per quanto qui d'interesse, che "I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista".
    In forza di queste disposizioni normative, deve ritenersi che il R.T.P. controinteressato, per potere prendere parte alla gara di che trattasi, fosse tenuto ad assicurare "la presenza" di un giovane professionista in possesso dei requisiti previsti all'art. 4 del D.M. n. 263/2016.
    ...
    L'interesse tutelato dalla normativa menzionata attiene, dunque, alla sfera esclusiva del giovane professionista.
    Il coinvolgimento di tale figura nel R.T.P. mira, pertanto, a promuovere lo sviluppo delle sue competenze professionali, favorendo la formazione di un curriculum adeguato senza per questo gravare il giovane medesimo di responsabilità contrattuali incoerenti con la sua contenuta esperienza (in termini, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, n. 2048 del 2015, cit., e n. 2988 del 2015).

  • T.A.R. Campania n. 4756 del 04/08/2023
    La principale innovazione portata dall'art. 104 consiste nella "formalizzazione" dell'avvalimento premiale puro, ovvero quello adottato non esclusivamente a fini partecipativi bensì per permettere all'operatore economico di ottenere un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.
    Viene superato il divieto, individuato nella precedente giurisprudenza, dell'avvalimento meramente premiale finalizzato esclusivamente alla maggior valorizzazione della propria proposta negoziale (in tal senso Cons.St. V n. 2526/ 2021, TAR Palermo n. 2378/2022).
    L'ultimo comma dell'art. 104 puntualizza che, nei soli casi in cui l'avvalimento (come previsto dal comma 4) sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. In tal modo il legislatore ha confermato l'apertura ad un avvalimento solo premiale, ponendovi delle limitazioni nell'interesse della stazione appaltante.
    Tali disposizioni normative hanno un evidente carattere innovativo, e non interpretativo, per cui non può essere predicata la loro interpretazione retroattiva, estesa anche alle gare già bandite e svolte sotto il regime del pregresso codice appalti.
    La contraria opzione comporterebbe quantomeno una lesione della par condicio dei concorrenti, avendo la stazione appaltante regolato la gara, in parte qua, con riferimento espresso nella lex specialis all'art. 89 del D. Lgs 50/2016, ed ai connessi limiti con cui lo stesso è stato applicato nel diritto vivente, disciplina sulla base della quale tutti i concorrenti hanno calibrato la propria offerta.
    Diverso discorso è a farsi per l'avvalimento speso in gara dalla aggiudicataria xxxxxxxxx, che non è solo premiale, ma anche premiale, in quanto stipulato per acquisire la disponibilità dei due tecnici saldatori richiesti come condizione di partecipazione alla gara perché rientranti nella composizione minima della squadra. La circostanza che tale avvalimento determini, in via indiretta, anche un miglioramento della offerta, non è idonea ad escludere la attribuibilità del punteggio incrementale, proprio perché finalizzato ad ottenere requisiti di partecipazione.
    Ne deriva che, per la mancata attribuzione del punteggio per l'avvalimento solo premiale alla ricorrente, non era necessario nemmeno un particolare onere di motivazione da parte della stazione appaltante, potendo la stessa fondare il diniego del punteggio sul richiamo al dato normativo dell'art 89 codice del 2016 ed esprimere tale opzione attraverso il punteggio zero dato alla voce corrispondente.

  • Consiglio di Stato n. 7808 del 18/08/2023
    In particolare, si tratta di stabilire se l'incremento del quinto previsto dalla norma in questione sia riconoscibile solamente nell'ipotesi di possesso di qualificazione "nella stessa categoria da incrementare", per un importo pari ad almeno il 20% dell'importo a base d'asta; ovvero se, come auspicato dall'appellante in critica alla sentenza impugnata, il parametro di riferimento per usufruire dell'incremento del quinto sia il possesso di una qualificazione pari almeno al 20% dell'importo dei lavori nella categoria oggetto della qualificazione.
    A fronte di diverse interpretazioni maturate in giurisprudenza, l'adunanza plenaria, con la sentenza n. 2/2023 ha chiarito, fissando il principio di diritto dirimente e, nella controversia in esame, vincolante, per cui la disposizione de qua, laddove prevede, per il raggruppamento c.d. orizzontale, che l'incremento premiale del quinto si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, si applica anche, per il raggruppamento c.d. misto, alle imprese del singolo subraggruppamento orizzontale per l'importo dei lavori della categoria prevalente o della categoria scorporata a base di gara.
    In sostanza, in caso di raggruppamento c.d. misto, come quello oggetto del presente giudizio, l'importo a base di gara debba riferirsi ai singoli importi della categoria prevalente e delle altre categorie scorporabili della gara e quindi che, nei raggruppamenti di tipo misto, i componenti di ciascuno dei subraggruppamenti di tipo orizzontale sono abilitati a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, purché siano qualificati per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo della categoria di lavori cui lo stesso componente partecipa.

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