-
L’assenza di indicazione dell’applicazione del Ccnl dei lavoratori dell’edilizia e la dichiarazione di equivalenza del Ccnl applicato dal concorrente, non è causa di esclusione.
Sentenza T.A.R Piemonte, Torino SEZ I n.1222 del 25/11/2024: Tale previsione può ritenersi suffragata dalla nota illustrativa dell’ANAC sul Bando Tipo 1/2023, in cui è precisato “che l’articolo 11 del Codice richiede la verifica dell’equivalenza delle garanzie solo sull’operatore individuato prima dell’aggiudicazione, utilizzando anche le modalità prevista per la congruità. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione”. Per consolidata giurisprudenza, una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per l’aggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto, ovverosia in costanza della dichiarazione di un’offerta anormalmente bassa.
-
Facoltà di non aggiudicare l’appalto
Sentenza T.A.R. Catania, SEZ. IV, n. 3966/2024 del 02.12.2024: Facoltà di non aggiudicare l’appalto – Termine di trenta giorni dalla valutazione delle offerte – Perentorietà – Violazione – Illegittimità. Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 3966 del 2 dicembre 2024, ha accolto il ricorso di un operatore economico contro l’annullamento di una gara e la successiva aggiudicazione effettuata tramite la riedizione della procedura. La vicenda riguardava una procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in cui la S.A. aveva: - annullato l’aggiudicazione iniziale in favore dell’impresa prima classificata; - disposto lo scorrimento della graduatoria, giudicando inammissibile l’offerta della seconda classificata e non conveniente quella della terza, che aveva poi presentato ricorso; - annullato l’intera procedura e indetto una nuova gara, aggiudicando l’appalto ad un altro operatore. Secondo la ricorrente, la decisione della S.A. di non aggiudicare l’appalto era stata adottata oltre i termini previsti dall’articolo 108 del Codice dei Contratti (30 giorni) e priva di adeguata motivazione, nonostante l’offerta presentata fosse in linea con l’importo a base d’asta.
-
Omesso pagamento del contributo ANAC: anche per il TAR Catania è sanabile
Sentenza T.A.R. Catania, SEZ. IV, n. 3967/2024 del 02.12.2024: Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio nel caso di omesso pagamento del contributo ANAC si sono formati due orientamenti giurisprudenziali. Per l'orientamento più rigido il pagamento tempestivo costituisce condizione per la presentazione dell'offerta, senza alcuna possibilità di sanatoria in corso di gara. Per l'orientamento meno rigido, invece, l'impresa può effettuare il pagamento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, entro quello assegnato con soccorso istruttorio. Il TAR Catania con la sentenza n. 3967/2024 aderisce a quest'ultimo orientamento.
-
Valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione
Sentenza TAR Emilia Romagna, Sezione II, n. 942 del 12.12.2024: 1.Contratti pubblici – Gara pubblica – Valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi – Costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità 2. Contratti pubblici – Gara pubblica – Regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara – Non è violata dalla circostanza che essa sia stata uniforme per tutti i commissari- Atteso che la coincidenza di giudizi non costituisce infatti un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto
-
Gara suddivisa in lotti e limiti di partecipazione e aggiudicazione – Sindacabilità G.A.
Ordinanza Consiglio di Stato Adunanza plenaria 13/12/2024 n. 17: Appalti pubblici - Sistema di tutela giurisdizionale piena ed effettiva – Suddivisione in lotti - Limite del vincolo di partecipazione - Ricorso contro l’aggiudicazione di una gara suddivisa in lotti - Possibilità per il giudice di sindacare le scelte dell’amministrazione nella definizione dei limiti di partecipazione ad essa- Sindacabilità della scelta di non applicare il limite di partecipazione a livello di gruppo societario, quando essa conduca a consentire ad un solo gruppo di concorrere per 32 dei 34 lotti totali, per un valore complessivo superiore al 99% di quello complessivo della gara - Rimessione alla Corte di Giustizia Europea.
-
La previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante
Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 16/12/2024, n. 10113: Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di affermare che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante e che la loro preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis non è richiesta in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018. Nello specifico, la società appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Piemonte con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla società controinteressata della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato in questione.
-
Modifiche significative ai documenti di gara - Proroga dei termini offerta
Sentenza TAR Toscana, Sezione I, n. 1506 del 17.12.2024: L’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al comma 1, che «[l]e stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte» e, al comma 2, che «[i] termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: (…) b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»; ii) come sopra evidenziato, la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la versione del 17.04.2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, non è stata accompagnata dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte, che è rimasto quello fissato dal bando pubblicato il 28.03.2024; iii) né, peraltro, della sostituzione del disciplinare la stazione appaltante ha dato adeguata pubblicità, risultando che di essa siano stati specificamente informati solo gli operatori economici che alla data del 17.04.2024 avevano presentato la propria offerta o ne avevano caricato una bozza sulla piattaforma START...
-
Collegamento sostanziale e unicità del centro decisionale
Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 19/12/2024, n. 10201: Per condivisa giurisprudenza amministrativa: “L' art. 2359 c.c. integra una forma di presunzione iuris tantum di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l'ipotesi di collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara (Cons. di Stato n. 1091 del 2013); tali plurimi elementi possono essere costituiti, oltre che da intrecci personali tra gli assetti societari delle imprese, anche dalla predisposizione di buste identiche contenenti offerte, documenti redatti in modo identico, dalle certificazioni ottenute il medesimo giorno, fideiussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio, nonché dalla spedizione con lo stesso corriere” (C.d.S, V, 30.6.2022, n. 5438). In particolare, ai fini dell'esclusione da una pubblica gara, ciò che deve essere provato è soltanto l'unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale.
-
Garanzia provvisoria incompleta o inesatta: soccorso istruttorio “integrativo” o “completivo” (art. 106 d.lgs. 36/2023)
Sentenza T.A.R. Lazio (Sezione Terza TER) n.23262 del 23.12.2024: La recente giurisprudenza ha chiarito che il soccorso integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 “mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)” (Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024) e “prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte” (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 19040/2024; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1429/2024). Con riguardo alla garanzia provvisoria si aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’insufficienza o l’invalidità della stessa costituisce una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024; n. 10274/2022; n. 366/2021). Da tali coordinate ermeneutiche deriva che le carenze della garanzia provvisoria, diverse dalla mancata presentazione della stessa, le inesattezze e le divergenze di forma rispetto allo schema tipo di approvazione ministeriale possano essere sanate tramite il soccorso istruttorio integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.
-
Controversie relative all’anticipata esecuzione del contratto - Giurisdizione ordinaria
Sentenza TAR Piemonte, Sezione I, Torino, del 27/12/2024 n. 1336: Secondo i principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le controversie relative all’anticipata esecuzione del contratto nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “…avuto riguardo al fatto che il provvedimento che ha dichiarato la decadenza dell'aggiudicazione è intervenuto in una situazione in cui vi era stata l'anticipata esecuzione del contratto, poiché tale anticipata esecuzione è attività che, pur in difetto di stipulazione in via ordinaria del contratto, trova la sua giustificazione in un rapporto convenzionale e poiché la legge regolatrice dello stesso pur sempre è riconducibile al capitolato, posto che l'anticipata esecuzione è tale rispetto al contratto e trova, non diversamente da esso, nel capitolato la legge regolatrice, il potere esercitato […] È stato inoltre precisato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione “…che ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice ordinario non è indispensabile la stipula del contratto tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatrice, essendo a tal fine sufficiente che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (Cass., S.U., n. 6068 del 2009, che ha ritenuto idonea la consegna dei lavori)” (Cass. civ., sez. un., sent. n. 13191/2018, cfr. punto 2.1. della motivazione).
-
Limiti del soccorso istruttorio
Sentenza - Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 140 del 09/01/2025: Soccorso istruttorio - Attivabile solo per irregolarità non essenziali- Inammissibile nell’ipotesi di una carenza essenziale e strutturale dell’offerta - Applicabile, per giurisprudenza costante, soltanto in caso di errore manifesto e immediatamente percepibile (lapsus calami)- Inoltre tale errore deve essere emendabile “senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta “Come noto, secondo i consolidati approdi ermeneutici della giurisprudenza, tale istituto ben può riguardare anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell'offerta laddove "irregolarità non essenziale" dell'offerta medesima, nel senso che la loro integrazione non viola la regola della immodificabilità della stessa (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; V, 27 marzo 2020, n. 2146; V, 4 aprile 2019, n. 2219). Il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005). Per contro, l'integrazione non è ammessa per sanare una carenza essenziale e strutturale dell'offerta, né quando la documentazione mancante sia tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto ovvero riguardi un elemento essenziale presidiato dalla lex specialis con un'espressa clausola di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344; sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219; sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030)”.
-
Soccorso istruttorio sulla relazione dell’offerta tecnica
Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Seconda, n. 397 del 09/01/2025: Contratti pubblici - Procedura di gara- Formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) ritenuta “ambigua” - La stazione appaltante deve fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” - Finalità - Chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica. Da ultimo, il Consiglio di Stato con la sentenza del 31/07/2024, n. 6875 ha affermato che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve – fare- ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, D. Lgs 36/2023, comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.
|