Newsletter anno XIV, n. 1 - 3 febbraio 2025

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Qualificazione con riserva, per il settore lavori, servizi e forniture (Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, D.lgs. 36/2023).

    Delibera n. 579 del 10 dicembre 2024 (Riferimenti normativi artt. 62-63 d.lgs.36/2023): Qualificazione con riserva, per il settore lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Valle del Torbido (RC) c.f. 90033130809.
    Qualificazione Stazioni appaltanti e Centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13, D.lgs. n. 36/2023 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4, D.lgs. n. 36/2023 – Differenze – Effetti - Conseguenze.
    In base al disposto di cui all’art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.
    La qualificazione con riserva ai sensi dell’art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all’art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell’Atto dell’Autorità.
    L’Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 201/2022, in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica – Rapporto con la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al d.lgs. n. 36/2023 – Competenze di ANAC

    Comunicato del Presidente del 3 Dicembre 2024: Il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”, ha introdotto, all’articolo 6 “Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell’assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconferibilità”, comma 4, alcune fattispecie di inconferibilità/incompatibilità di incarichi professionali, di regolazione, di controllo societario, ovvero di gestione del servizio. Il medesimo decreto ha poi previsto, all’articolo 6, comma 6, che i soggetti ai quali sono conferiti tali incarichi sono tenuti a presentare le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Inoltre, al successivo comma 7, il legislatore ha stabilito che ai componenti della commissione di gara per l’affidamento della gestione dei servizi pubblici locali si applichino le disposizioni del menzionato d.lgs. 39/2013, nell’articolo 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e in materia di contratti pubblici. L’Autorità ha, quindi, approfondito il rapporto fra tali disposizioni e la normativa generale sulle inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 39/2013 e al d.lgs. n.36/2023

  • Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell’interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025

    Comunicato del Presidente del 18 Dicembre 2024: Per gli affidamenti fino a 5.000 euro, in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento digitale, il Consiglio di Anac ha deliberato un’ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell’Autorità. Tale proroga vale anche per l’adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31 dicembre 2023, con o senza successivo confronto competitivo, e per gli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1 gennaio 2024. Inoltre, la proroga è valida anche per la ripetizione di lavori o servizi analoghi per procedure pubblicate prima del 31 dicembre 2023, e per gli affidamenti in house. La decisione è stata presa con Comunicato a firma del Presidente deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024.
    Resta confermata in via definitiva la facoltà per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la Piattaforma dei Contratti Pubblici per l’acquisizione del codice identificativo di gara (cig) per tutte le fattispecie per cui è previsto l’utilizzo della scheda P5, ivi comprese le ipotesi di acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari.A partire dal 1° luglio 2025 non sarà più ammesso il ricorso all’interfaccia web per le fattispecie per cui è prevista la digitalizzazione.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Appalto integrato, servizi di progettazione, avvalimento premiale, offerta tecnica, limiti dimensionali, capacità professionale

    Parere di precontenzioso n. 525 del 20 novembre 2024: La finalità dell’avvalimento, sia c.d. puro che premiale, è quella di acquisire in prestito risorse o mezzi che il concorrente deve possedere in proprio, ai fini della partecipazione alla gara ovvero ai fini della valorizzazione della propria offerta. Laddove, in sede di offerta tecnica, la lex specialis di gara non imponga di impiegare per l’esecuzione dell’appalto solo personale dipendente e il concorrente decida di ricorrere all’ausilio di un consulente esterno, non è necessario ricorrere all’avvalimento premiale per acquisire una figura professionale (nel caso in esame, è stata ritenuta sufficiente la dichiarazione di impegno del professionista a supportare l’impresa in caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell’appalto).
    La sola violazione della dimensione del carattere utilizzato in alcune tabelle della relazione tecnica non impatta sulla valutabilità dell’offerta in parte qua, quando è stato rispettato il numero massimo di pagine prescritto nella lex specialis, quest’ultima non prevede espressamente la non valutabilità dell’offerta in caso di riduzione della dimensione del carattere e la Commissione, nel rispetto del principio di par condicio, abbia valutato integralmente tutte le offerte che non rispettavano fedelmente il font size. In presenza di tali circostanze la valutazione dell’offerta non ha comporta un aggravamento nel processo valutativo, cui è funzionale la previsione di limiti dimensionali nella redazione dell’offerta tecnica.

  • Appalto pubblico, scelta del contraente, mancata costituzione garanzia definitiva - aggiudicazione - revoca

    Parere di precontenzioso n. 546 del 28 novembre 2024: La mancata presentazione della garanzia definitiva da parte della società aggiudicataria, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante costituisce giusto motivo di revoca della aggiudicazione, per espressa previsione normativa. Appalto pubblico in genere- scelta del contraente–mancata costituzione garanzia. Appalto pubblico – In genere – Cause non automatiche di esclusione – Grave illecito professionale – Condizioni – Devono essere cumulativamente presenti

  • Appalto pubblico, Cause non automatiche di esclusione, Grave illecito professionale, Condizioni – Devono essere cumulativamente presenti - Necessità

    Parere di precontenzioso n. 550 del 28 novembre 2024: Il provvedimento che dispone l’esclusione del concorrente per grave illecito professionale richiede un’adeguata motivazione in ordine alla sussistenza di tutte le condizioni indicate all’art. 98, comma 2, del Codice. A fronte della tipizzazione normativa degli elementi integranti un illecito professionale e dei mezzi adeguati a provarne la sussistenza, è riconosciuta un’ampia discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’incidenza del grave illecito sull’affidabilità e integrità del concorrente. Appalto pubblico – In genere – Grave illecito professionale – Elementi integranti illecito – Fornire informazioni false o fuorvianti – Impatto sulle decisioni della Stazione appaltante – Verifica in concreto – Sussiste La fattispecie del fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti tali da incidere sulle decisioni della Stazione appaltante in ordine all’ammissione, esclusione o aggiudicazione della gara, richiede che l’Amministrazione valuti, in concreto, se l’informazione fornita abbia avuto impatti decisivi sulle determinazioni assunte, verificando, in particolare, se, in mancanza di tale informazione, sarebbe stata assunta una determinazione diversa.

  • Appalto pubblico, cause di esclusione automatica - violazioni fiscali – effetti del pagamento in sanatoria – iscrizione in Casellario ANAC

    Parere di precontenzioso n. 564 del 3 dicembre 2024: Artt. 94 co.6 D.lgs.36/2023: Appalto pubblico- cause di esclusione automatica- violazioni fiscali- imposte e tasse- presupposti normativi – effetti del pagamento in sanatoria – iscrizione in CasellarioANAC.
    In caso di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate è obbligatoria l’esclusione dell’operatore economico dalla gara in quanto, al ricorrere di entrambi i presupposti della gravità della violazione e della definitività dell’accertamento, la fattispecie è sussumibile tra le cause di esclusione automatica ai sensi dell’art.94 comma 6 D.lgs.36/2023. Il limite dei € 5.000 di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è da riferirsi all’importo complessivo delle violazioni accertate dall’Agenzia delle Entrate e la somma va considerata comprensiva di interessi, sanzioni e altri oneri. Nel caso delle irregolarità fiscali di cui all’art. 94 co.6 il meccanismo escludente possiede natura vincolata e quindi non è consentita alcuna valutazione in ordine all'incidenza delle violazioni riscontrate sull’affidabilità dell'operatore economico. L’iscrizione interdittiva nel Casellario ANAC nonché l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a causa della dichiarazione non veritiera in ordine ad una violazione fiscale grave e definitivamente accertata vengono stabilite tenendo conto dei presupposti del dolo e della colpa grave di cui all’art. 18 e dei parametri di cui all’art. 21 del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio di cui alla Delibera m. 271 del 20 giugno 2023.

  • Appalto pubblico, Offerta economica, Soccorso istruttorio, Tipologie, Inammissibilità, Principio di autoresponsabilità dei concorrenti

    Parere di precontenzioso n. 573 del 10 dicembre 2024: Il nuovo Codice dei contratti pubblici amplia l’ambito, la portata e le funzioni del soccorso istruttorio, superando altresì talune incertezze diffusamente maturate nella prassi operativa. Tale impianto normativo di cui all’articolo 101 identifica quattro tipologie di soccorso istruttorio: 1. il cd. soccorso istruttorio integrativo o completivo, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. a), volto a colmare carenze della documentazione necessaria; 2. il cd. soccorso sanante, di cui all’articolo 101, comma 1, lett. b), volto a rimediare a omissione, inesattezze o irregolarità della documentazione; 3. il cd. soccorso procedimentale, di cui all’articolo 101, comma 3, consistente nella richiesta di chiarimenti rispetto a documenti o contenuti dell’offerta già completa; 4. il cd. soccorso correttivo, di cui all’articolo 101, comma 4, funzionale a rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta.
    Appalto pubblico – Forniture– Scelta del contraente – Offerta economica – Soccorso istruttorio – Inammissibilità – Principio di autoresponsabilità dei concorrenti. La carenza nell’offerta economica e/o nell’offerta tecnica di uno specifico allegato richiesto a pena di esclusione non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, la cui integrazione postuma si pone in contrasto con il principio della par condicio competitorum.

GIURISPRUDENZA

  • L’assenza di indicazione dell’applicazione del Ccnl dei lavoratori dell’edilizia e la dichiarazione di equivalenza del Ccnl applicato dal concorrente, non è causa di esclusione.

    Sentenza T.A.R Piemonte, Torino SEZ I n.1222 del 25/11/2024: Tale previsione può ritenersi suffragata dalla nota illustrativa dell’ANAC sul Bando Tipo 1/2023, in cui è precisato “che l’articolo 11 del Codice richiede la verifica dell’equivalenza delle garanzie solo sull’operatore individuato prima dell’aggiudicazione, utilizzando anche le modalità prevista per la congruità. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione”. Per consolidata giurisprudenza, una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per l’aggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto, ovverosia in costanza della dichiarazione di un’offerta anormalmente bassa.

  • Facoltà di non aggiudicare l’appalto

    Sentenza T.A.R. Catania, SEZ. IV, n. 3966/2024 del 02.12.2024: Facoltà di non aggiudicare l’appalto – Termine di trenta giorni dalla valutazione delle offerte – Perentorietà – Violazione – Illegittimità. Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 3966 del 2 dicembre 2024, ha accolto il ricorso di un operatore economico contro l’annullamento di una gara e la successiva aggiudicazione effettuata tramite la riedizione della procedura. La vicenda riguardava una procedura aperta disciplinata dall’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, in cui la S.A. aveva:
    - annullato l’aggiudicazione iniziale in favore dell’impresa prima classificata;
    - disposto lo scorrimento della graduatoria, giudicando inammissibile l’offerta della seconda classificata e non conveniente quella della terza, che aveva poi presentato ricorso;
    - annullato l’intera procedura e indetto una nuova gara, aggiudicando l’appalto ad un altro operatore.
    Secondo la ricorrente, la decisione della S.A. di non aggiudicare l’appalto era stata adottata oltre i termini previsti dall’articolo 108 del Codice dei Contratti (30 giorni) e priva di adeguata motivazione, nonostante l’offerta presentata fosse in linea con l’importo a base d’asta.

  • Omesso pagamento del contributo ANAC: anche per il TAR Catania è sanabile

    Sentenza T.A.R. Catania, SEZ. IV, n. 3967/2024 del 02.12.2024: Sull’ammissibilità del soccorso istruttorio nel caso di omesso pagamento del contributo ANAC si sono formati due orientamenti giurisprudenziali. Per l'orientamento più rigido il pagamento tempestivo costituisce condizione per la presentazione dell'offerta, senza alcuna possibilità di sanatoria in corso di gara. Per l'orientamento meno rigido, invece, l'impresa può effettuare il pagamento anche dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, entro quello assegnato con soccorso istruttorio. Il TAR Catania con la sentenza n. 3967/2024 aderisce a quest'ultimo orientamento.

  • Valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione

    Sentenza TAR Emilia Romagna, Sezione II, n. 942 del 12.12.2024: 1.Contratti pubblici – Gara pubblica – Valutazione delle offerte tecniche effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi – Costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità
    2. Contratti pubblici – Gara pubblica – Regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara – Non è violata dalla circostanza che essa sia stata uniforme per tutti i commissari- Atteso che la coincidenza di giudizi non costituisce infatti un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto

  • Gara suddivisa in lotti e limiti di partecipazione e aggiudicazione – Sindacabilità G.A.

    Ordinanza Consiglio di Stato Adunanza plenaria 13/12/2024 n. 17: Appalti pubblici - Sistema di tutela giurisdizionale piena ed effettiva – Suddivisione in lotti - Limite del vincolo di partecipazione - Ricorso contro l’aggiudicazione di una gara suddivisa in lotti - Possibilità per il giudice di sindacare le scelte dell’amministrazione nella definizione dei limiti di partecipazione ad essa- Sindacabilità della scelta di non applicare il limite di partecipazione a livello di gruppo societario, quando essa conduca a consentire ad un solo gruppo di concorrere per 32 dei 34 lotti totali, per un valore complessivo superiore al 99% di quello complessivo della gara - Rimessione alla Corte di Giustizia Europea.

  • La previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante

    Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 16/12/2024, n. 10113: Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha avuto ragione di affermare che la previsione di sub-criteri o sub-punteggi costituisce una mera facoltà riservata alla stazione appaltante e che la loro preventiva obbligatoria individuazione nella lex specialis non è richiesta in termini di doverosità né dall’art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, né dalle Linee guida n. 2 dell’A.N.A.C. approvate nel 2016 e poi aggiornate nel 2018. Nello specifico, la società appellante ha impugnato la sentenza del T.a.r. per il Piemonte con la quale è stato respinto il ricorso proposto avverso l’aggiudicazione alla società controinteressata della procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato in questione.

  • Modifiche significative ai documenti di gara - Proroga dei termini offerta

    Sentenza TAR Toscana, Sezione I, n. 1506 del 17.12.2024: L’art. 92 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce, al comma 1, che «[l]e stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessità dell’appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte» e, al comma 2, che «[i] termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: (…) b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara»; ii) come sopra evidenziato, la sostituzione del disciplinare di gara originariamente pubblicato con la versione del 17.04.2024, contenente la diversa indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, non è stata accompagnata dalla proroga del termine per la presentazione delle offerte, che è rimasto quello fissato dal bando pubblicato il 28.03.2024; iii) né, peraltro, della sostituzione del disciplinare la stazione appaltante ha dato adeguata pubblicità, risultando che di essa siano stati specificamente informati solo gli operatori economici che alla data del 17.04.2024 avevano presentato la propria offerta o ne avevano caricato una bozza sulla piattaforma START...

  • Collegamento sostanziale e unicità del centro decisionale

    Sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 19/12/2024, n. 10201: Per condivisa giurisprudenza amministrativa: “L' art. 2359 c.c. integra una forma di presunzione iuris tantum di collegamento tra ditte partecipanti, mentre l'ipotesi di collegamento sostanziale va, di volta in volta, desunta dalla presenza di elementi plurimi, precisi e concordanti, idonei a sorreggere in via inferenziale la valutazione in fatto circa la sussistenza in concreto di un tale collegamento tra imprese partecipanti alla gara, distorsivo delle regole di gara (Cons. di Stato n. 1091 del 2013); tali plurimi elementi possono essere costituiti, oltre che da intrecci personali tra gli assetti societari delle imprese, anche dalla predisposizione di buste identiche contenenti offerte, documenti redatti in modo identico, dalle certificazioni ottenute il medesimo giorno, fideiussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dallo stesso notaio, nonché dalla spedizione con lo stesso corriere” (C.d.S, V, 30.6.2022, n. 5438). In particolare, ai fini dell'esclusione da una pubblica gara, ciò che deve essere provato è soltanto l'unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale.

  • Garanzia provvisoria incompleta o inesatta: soccorso istruttorio “integrativo” o “completivo” (art. 106 d.lgs. 36/2023)

    Sentenza T.A.R. Lazio (Sezione Terza TER) n.23262 del 23.12.2024: La recente giurisprudenza ha chiarito che il soccorso integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023 “mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico)” (Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024) e “prevede solo per la mancata presentazione della garanzia provvisoria, ma non per l’inesattezza della stessa, la possibilità di integrazione mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte” (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 19040/2024; TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 1429/2024).
    Con riguardo alla garanzia provvisoria si aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’insufficienza o l’invalidità della stessa costituisce una mera irregolarità sanabile attraverso il soccorso istruttorio (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, n. 4984/2024; n. 10274/2022; n. 366/2021).
    Da tali coordinate ermeneutiche deriva che le carenze della garanzia provvisoria, diverse dalla mancata presentazione della stessa, le inesattezze e le divergenze di forma rispetto allo schema tipo di approvazione ministeriale possano essere sanate tramite il soccorso istruttorio integrativo o completivo di cui all’art. 101, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 36/2023.

  • Controversie relative all’anticipata esecuzione del contratto - Giurisdizione ordinaria

    Sentenza TAR Piemonte, Sezione I, Torino, del 27/12/2024 n. 1336: Secondo i principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, le controversie relative all’anticipata esecuzione del contratto nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
    In particolare, la Suprema Corte ha affermato: “…avuto riguardo al fatto che il provvedimento che ha dichiarato la decadenza dell'aggiudicazione è intervenuto in una situazione in cui vi era stata l'anticipata esecuzione del contratto, poiché tale anticipata esecuzione è attività che, pur in difetto di stipulazione in via ordinaria del contratto, trova la sua giustificazione in un rapporto convenzionale e poiché la legge regolatrice dello stesso pur sempre è riconducibile al capitolato, posto che l'anticipata esecuzione è tale rispetto al contratto e trova, non diversamente da esso, nel capitolato la legge regolatrice, il potere esercitato […]
    È stato inoltre precisato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione “…che ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice ordinario non è indispensabile la stipula del contratto tra amministrazione aggiudicatrice e appaltatrice, essendo a tal fine sufficiente che il contratto abbia avuto un principio di esecuzione (Cass., S.U., n. 6068 del 2009, che ha ritenuto idonea la consegna dei lavori)” (Cass. civ., sez. un., sent. n. 13191/2018, cfr. punto 2.1. della motivazione).

  • Limiti del soccorso istruttorio

    Sentenza - Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 140 del 09/01/2025: Soccorso istruttorio - Attivabile solo per irregolarità non essenziali- Inammissibile nell’ipotesi di una carenza essenziale e strutturale dell’offerta - Applicabile, per giurisprudenza costante, soltanto in caso di errore manifesto e immediatamente percepibile (lapsus calami)- Inoltre tale errore deve essere emendabile “senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta
    “Come noto, secondo i consolidati approdi ermeneutici della giurisprudenza, tale istituto ben può riguardare anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell'offerta laddove "irregolarità non essenziale" dell'offerta medesima, nel senso che la loro integrazione non viola la regola della immodificabilità della stessa (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; V, 27 marzo 2020, n. 2146; V, 4 aprile 2019, n. 2219).
    Il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005).
    Per contro, l'integrazione non è ammessa per sanare una carenza essenziale e strutturale dell'offerta, né quando la documentazione mancante sia tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto ovvero riguardi un elemento essenziale presidiato dalla lex specialis con un'espressa clausola di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344; sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219; sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030)”.

  • Soccorso istruttorio sulla relazione dell’offerta tecnica

    Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Seconda, n. 397 del 09/01/2025: Contratti pubblici - Procedura di gara- Formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) ritenuta “ambigua” - La stazione appaltante deve fare ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” - Finalità - Chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.
    Da ultimo, il Consiglio di Stato con la sentenza del 31/07/2024, n. 6875 ha affermato che, qualora la formulazione della relazione tecnica (ossia della relativa offerta) sia ritenuta “ambigua” o non meglio specificata, la stazione appaltante deve – fare- ricorso al c.d. “soccorso procedimentale” il quale si applica proprio per chiarire il contenuto e la volontà effettiva dell’offerta tecnica e di quella economica.
    Secondo tale orientamento giurisprudenziale, si tratterebbe di un’ipotesi di soccorso istruttorio in senso stretto (art. 101, D. Lgs 36/2023, comma 3), che - recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale - abilita la stazione appaltante (o l'ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l'esatta acquisizione e a ricercare l'effettiva volontà dell'impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell'impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica.

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