Newsletter anno XIV, n. 4 - 3 giugno 2025

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Uso improprio della proroga da Ministero della Salute, carenze di programmazione e norme violate

    Delibera ANAC n. 150 del 09/04/2025: L’attività di vigilanza di Anac ha accertato che il Ministero della Salute ha utilizzato in maniera impropria l’istituto della proroga tecnica, estendendo la durata contrattuale del contratto di appalto di “servizio di presa in carico dalla dogana di destinazione della merce o dal punto di presa sul territorio nazionale, trasporto della merce presso i propri depositi, con connessa attività di custodia, nonché ridistribuzione e trasporto dei colli della merce ai luoghi di destinazione finale” ereditato dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza pandemica.
    Tale estensione è stata siglata non facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e violando reiteratamente i principi del Codice dei Contratti Pubblici.
    L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento.
    La programmazione è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto rappresenta un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento, per l’ottimizzazione delle risorse e per il controllo delle fasi gestionali.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Chiarimenti e indicazioni operative in merito all’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di verifica e l’attività di progettazione afferente al medesimo progetto.

    Comunicato del Presidente del 30/04/2025: Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e le conseguenti indicazioni operative. Il comma 3 dell’art. 34 dell’Allegato 1.7 al d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) espressamente prevede che “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” La norma in questione riprende, in realtà, l’identica formulazione dell’art. 26 comma 7 del precedente d.lgs. 50/2016, rispetto al quale l’Autorità aveva avuto modo di pronunciarsi in sede di precontenzioso (n. 928 del 16.10.2019) chiarendo che “Tale causa di incompatibilità riscontrata in sede di partecipazione alla gara in capo a un operatore economico ne determina l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016”, determinandosi, pertanto, “una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile”.

  • Indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024 alle disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in tema di incentivi per funzioni tecniche

    Comunicato del Presidente del 07/05/2025 - Novità D.Lgs. 209 del 2024 incentivi funzioni tecniche: L’art. 45 del D.lgs. 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice prevedendo al comma 2 che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziare - a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti - “per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale…. e per le finalità indicate al comma 5…”. Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle dette risorse, la disposizione in esame fa salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (così l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 45). La finalità dell’istituto in esame è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Costi della manodopera, ribasso, offerta economica, principio di autoresponsabilità

    Parere di precontenzioso n. 170 del 30 aprile 2025: Il Parere di precontenzioso fa rilevare come, in base all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non debbano essere ribassati, ma debbano essere indicati separatamente in offerta. L'articolo 108, invece, sancisce la necessità di indicare questi costi e gli oneri di sicurezza, sanzionando l'omessa indicazione con l'esclusione dalla gara.
    La disposizione ha lo scopo di tutelare i lavoratori e garantire che le offerte non si basino su un ribasso indebito dei costi della manodopera.
    Il testo evidenzia che, se la stazione appaltante ha chiaramente indicato nel bando i costi della manodopera non ribassabili e tutti i concorrenti, tranne l'istante, hanno compreso e rispettato questa indicazione, non è possibile una diversa interpretazione ex post.
    Il principio di autoresponsabilità richiede agli operatori economici di prestare particolare attenzione alla comprensione della lex specialis di gara e di formulare le offerte in base a essa.
    Riassumendo, il testo mette in luce come la stretta interpretazione delle clausole del bando di gara e il principio di autoresponsabilità degli operatori economici siano essenziali per garantire la trasparenza e la certezza nelle procedure di gara pubblica. L'interpretazione e la comprensione delle regole di gara, in particolare quelle riguardanti i costi della manodopera, sono fondamentali per garantire la corretta partecipazione alle procedure di appalto e per evitare contestazioni successive. Il principio di autoresponsabilità impone agli operatori economici di non limitarsi a una lettura superficiale delle clausole del bando, ma di comprenderne appieno il significato e le implicazioni.

  • Costi della manodopera, Tabelle Ministeriali, Aggiornamento

    Parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025: “Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata da ...omissis... - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento degli RSU etc…
    Con tale parere di precontenzioso L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato irregolarità nella stima dei costi della manodopera per una gara d'appalto. L’ istanza di parere è stata presentata da un operatore economico per la gara di raccolta rifiuti a Macerata Campania, ivi era stata lamentata una sottostima dei costi della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali aggiornate. Il riferimenti normativi sono l’art. 41, commi 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023. Infatti, correttamente, vige l’obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti e aggiornate per la stima dei costi della manodopera e non quelle precedenti non aggiornate, nel caso di specie vi è stata una differenza di quasi € 35.000,00, andando così ad impattare sul quadro economico di progetto, pertanto l’operato della Stazione Appaltante è stato ritenuto non conforme alla normativa; è quindi necessario annullare la procedura di gara e utilizzare le tabelle ministeriali aggiornate per la riedizione della procedura.

  • Appalto di servizi, requisiti speciali, certificazioni qualità, esclusione, illegittimità.

    Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025: Istanza presentata dalla ...omissis...- Procedura aperta per l'affidamento di un servizio per la realizzazione di un sistema integrato di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro cassette, macro vetrini, comprensivo della realizzazione e gestione di un archivio di conservazione a lungo termine e dell'allestimento di archivi temporanei per un periodo di 60 (sessanta) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi"……………
    Riferimenti: Art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023; Art. 95, co. 1 lett. c) del d.lgs 36/2023
    Il Consiglio - Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l’operato della Stazione appaltante in tema di determinazione dei requisiti di partecipazione è viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, la corretta declinazione degli stessi in conformità alla disciplina di riferimento. - Ritiene allo stesso tempo che la previsione di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non appare conforme alle indicazioni di cui all’art. 100 del d.lgs 36/2023. - La Stazione appaltante è, pertanto, invitata ad annullare in autotutela gli atti di gara e a bandirne eventualmente una nuova in conformità alle indicazioni di cui in motivazione

GIURISPRUDENZA

  • Offerta condizionata e Decorso termini impugnatori in assenza di comunicazione aggiudicazione.

    TAR Lazio Roma sez. II ter 15/4/2025 n. 7407: Massima: L’offerta può qualificarsi come condizionata, con conseguente esclusione, solo quando il concorrente subordina in modo inequivoco la propria partecipazione a condizioni estranee o difformi rispetto allo schema negoziale predisposto dalla stazione appaltante. Affinché si configuri una condizione vietata, è necessario che l’operatore economico inserisca elementi modificativi dello schema contrattuale tali da incidere sull’equilibrio negoziale o sulla fase esecutiva. Restano irrilevanti, ai fini dell’esclusione, dichiarazioni subordinate al rispetto delle previsioni della legge di gara o che rinviano espressamente alla successiva approvazione della stazione appaltante.
    In assenza della comunicazione formale di cui all’art. 90 del d.lgs. 36/2023, il termine per l’impugnazione degli atti di gara decorre dalla data in cui gli stessi sono effettivamente messi a disposizione del concorrente, ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. L’onere di tempestiva proposizione del ricorso deve quindi essere valutato alla luce del momento in cui l’interessato ha potuto esercitare pienamente il diritto di conoscenza degli atti lesivi. La mancata trasparenza nell’ostensione documentale non può riverberarsi negativamente sulla posizione del concorrente che agisca in giudizio solo dopo aver acquisito piena contezza del contenuto degli atti.

  • Contenzioso appalti – Interesse all’impugnativa del quarto classificato

    TAR Lazio Roma sez. V 23/4/2025 n. 8000: L’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato, che agisca in giudizio, sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata e della terza graduata. In proposito è appena il caso di ricordare il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sull’esclusione delle imprese poste in posizione poziore nella graduatoria, compresa l’impresa aggiudicataria (che implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria. Sul punto, è intervenuto di recente anche il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 29 chiarendo come “l’interesse all’aggiudicazione del terzo classificato sussiste “solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2020, n. 83; Cons. Stato, sez. III, 2 marzo 2017, n. 972), con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dei profili di doglianza espressi nell’ambito del gravame proposto dal quarto graduato nei confronti della prima e della seconda graduata nel caso in cui non risultino fondate le deduzioni prospettate nei confronti del terzo graduato.

  • Omessa indicazione dei Criteri ambientali, onere di tempestività impugnazione entro 30 gg dalla impugnazione del bando, non determina invalidità della procedura di gara.

    TAR Lazio Roma sez. V 29/4/2025 n. 8354: La mancata esplicita menzione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel bando di gara è considerata una clausola immediatamente lesiva, che impone l'onere di impugnazione entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla pubblicazione del bando. La mancata impugnazione tempestiva comporta l'inammissibilità del ricorso successivo. - Sotto il profilo del merito, l'omissione dei CAM nel bando non determina l'invalidità della procedura di gara. Questo perché opera il principio di eterointegrazione, in base al quale le disposizioni normative imperative, come quelle relative ai CAM, si integrano automaticamente nel contenuto della lex specialis e del contratto, rendendo irrilevante la loro mancata menzione esplicita.

  • Atti dell’Autorità nell’esercizio della funzione di vigilanza – espressione di attività di controllo e non direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari – non sono automaticamente impugnabili

    TAR Lazio Roma sez. I ter 30/4/2025 n. 8477: Gli atti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adottati nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, in quanto espressione di attività di controllo e non direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, non sono autonomamente impugnabili. La loro sindacabilità è subordinata all'adozione di un provvedimento finale che produca effetti esterni, concretamente incidenti sulle posizioni giuridiche soggettive.

  • Requisiti di capacità tecnica - Utilizzabilità dell'esperienza pregressa maturata da un concorrente quale socio fondatore di altra società - limiti alle dichiarazioni mendaci

    TAR Lazio Roma sez. V ter 2/5/2025 n. 8540: Ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica in una gara d'appalto, è utilizzabile l'esperienza pregressa maturata da un concorrente quale socio fondatore di altra società, purché si dimostri l'effettiva disponibilità delle risorse professionali che hanno eseguito le prestazioni. Inoltre, non costituisce dichiarazione mendace rilevante ai fini dell'esclusione la mera indicazione di professionisti che hanno collaborato a pregresse indagini, se ne è comprovata l'effettiva utilizzabilità per l'esecuzione del contratto.

  • Verifica di anomalia dell'offerta - Incidenza del rinnovo del CCNL sopravvenuto in corso di gara - Rilevanza ai fini della sostenibilità dell'offerta in fase esecutiva.

    TAR Toscana Firenze sez. III 2/5/2025 n. 790: Ai della verifica di congruità dell'offerta la Stazione appaltante deve tenere conto delle variazioni retributive ascrivibili all’adozione di un nuovo CCNL, ancorché sopravvenuto rispetto al momento di presentazione delle offerte.
    Sebbene le offerte debbano essere correttamente predisposte facendo riferimento al CCNL in vigore al tempo della loro presentazione, non si può trascurare il mutamento normativo determinato dal rinnovo del CCNL, specialmente in presenza di un carattere duraturo del servizio oggetto di aggiudicazione.

  • Qualificazione - Requisiti semplificati - Soglia di € 150.000 - Si intende riferita alla singola categoria scorporabile

    TAR Lazio Roma sez. V ter 5/5/2025 n. 8585: Per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici possono partecipare qualora siano in possesso dei requisiti "semplificati" di capacità tecnico-organizzativa previsti dall'art. 28, comma 1, dell'allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023. La soglia in questione non va riferita all'intero valore dell'appalto ma al valore delle singole categorie scorporabili.

  • Concessioni demaniali - balneari e proroghe tecniche

    TAR Lazio Latina sez. III 5/5/2025 n. 424: In attesa dell'espletamento delle gare pubbliche per il riaffidamento delle concessioni demaniali marittime, l'Amministrazione concedente ha il dovere di disporre una "proroga tecnica" delle concessioni scadute, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva, al fine di garantire la continuità del servizio e l'interesse pubblico. Il termine di scadenza della proroga tecnica non è quello previsto da norme nazionali (come il 31.12.2027), bensì la data del nuovo affidamento risultante dall'espletamento delle procedure di gara.

  • Proroga tecnica - presuppone contratto in corso di esecuzione ed efficace; Discrezionalità dell'amministrazione nel non concedere la proroga tecnica; Valutazione delle inadempienze come motivo per negare la proroga tecnica

    TAR Campania Napoli sez. IX 6/5/2025 n. 3639: La proroga tecnica di un contratto presuppone che il contratto sia ancora in corso di esecuzione e pertanto efficace. Se il contratto è già scaduto e non più efficace, non è possibile procedere alla proroga tecnica della sua durata. La scelta di non procedere alla proroga tecnica (soprattutto se tale fattispecie non era contemplata nella convenzione originaria) e di ricorrere a soluzioni alternative, come la stipula di un contratto-ponte per garantire il servizio nel tempo strettamente necessario all'indizione di una nuova gara, rientra tra le possibili soluzioni rimesse alla discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice. L'amministrazione può legittimamente rifiutare una proroga tecnica basandosi su inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario.

  • Regolamento sul casellario informatico - Illegittimità per assenza di contraddittorio e valutazione autonoma

    TAR Lazio Roma N. 9151 del 13/05/2025 Sezione Prima Quater: Massima: L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nell'esercizio del potere di annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici, non può limitarsi a una mera trascrizione delle segnalazioni provenienti dalle stazioni appaltanti. È necessario che l'Autorità svolga un'autonoma istruttoria e valutazione sulla non manifesta infondatezza della segnalazione e sull'utilità dell'annotazione stessa, garantendo il diritto al contraddittorio dell'operatore economico. La digitalizzazione dei cicli di vita dei contratti pubblici non può comportare la soppressione delle garanzie procedimentali fondamentali, tra cui il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento pregiudizievole. Pertanto, è illegittimo il regolamento ANAC (Delibera n. 272/2023) nella parte in cui elimina il vaglio preventivo dell'Autorità e la fase di contraddittorio con l'impresa, trasformando l'ANAC in un mero esecutore della segnalazione della stazione appaltante e attribuendo a quest'ultima un potere di iscrizione non previsto dalla legge.

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