DELIBERAZIONI
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Uso improprio della proroga da Ministero della Salute, carenze di programmazione e norme violate
Delibera ANAC n. 150 del 09/04/2025: L’attività di vigilanza di Anac ha accertato che il Ministero della Salute ha utilizzato in maniera impropria l’istituto della proroga tecnica, estendendo la durata contrattuale del contratto di appalto di “servizio di presa in carico dalla dogana di destinazione della merce o dal punto di presa sul territorio nazionale, trasporto della merce presso i propri depositi, con connessa attività di custodia, nonché ridistribuzione e trasporto dei colli della merce ai luoghi di destinazione finale” ereditato dalla struttura commissariale per la gestione dell’emergenza pandemica. Tale estensione è stata siglata non facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e violando reiteratamente i principi del Codice dei Contratti Pubblici. L’utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi di libera concorrenza e di parità di trattamento. La programmazione è espressione dei più generali principi di buon andamento, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, in quanto rappresenta un momento di chiarezza fondamentale per la determinazione del quadro delle esigenze, per la valutazione delle strategie di approvvigionamento, per l’ottimizzazione delle risorse e per il controllo delle fasi gestionali.
COMUNICATI DEL PRESIDENTE
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Chiarimenti e indicazioni operative in merito all’incompatibilità tra lo svolgimento dell’attività di verifica e l’attività di progettazione afferente al medesimo progetto.
Comunicato del Presidente del 30/04/2025: Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Autorità, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa, ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti e le conseguenti indicazioni operative. Il comma 3 dell’art. 34 dell’Allegato 1.7 al d.lgs. 36/2023 (codice dei contratti pubblici) espressamente prevede che “Lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.” La norma in questione riprende, in realtà, l’identica formulazione dell’art. 26 comma 7 del precedente d.lgs. 50/2016, rispetto al quale l’Autorità aveva avuto modo di pronunciarsi in sede di precontenzioso (n. 928 del 16.10.2019) chiarendo che “Tale causa di incompatibilità riscontrata in sede di partecipazione alla gara in capo a un operatore economico ne determina l’esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016”, determinandosi, pertanto, “una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile”.
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Indicazioni operative in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 209/2024 alle disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 in tema di incentivi per funzioni tecniche
Comunicato del Presidente del 07/05/2025 - Novità D.Lgs. 209 del 2024 incentivi funzioni tecniche: L’art. 45 del D.lgs. 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice prevedendo al comma 2 che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziare - a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti - “per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale…. e per le finalità indicate al comma 5…”. Ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle dette risorse, la disposizione in esame fa salva la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale (così l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 45). La finalità dell’istituto in esame è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
PARERI DI PRECONTENZIOSO
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Costi della manodopera, ribasso, offerta economica, principio di autoresponsabilità
Parere di precontenzioso n. 170 del 30 aprile 2025: Il Parere di precontenzioso fa rilevare come, in base all'articolo 41 del d.lgs. 36/2023, i costi della manodopera non debbano essere ribassati, ma debbano essere indicati separatamente in offerta. L'articolo 108, invece, sancisce la necessità di indicare questi costi e gli oneri di sicurezza, sanzionando l'omessa indicazione con l'esclusione dalla gara. La disposizione ha lo scopo di tutelare i lavoratori e garantire che le offerte non si basino su un ribasso indebito dei costi della manodopera. Il testo evidenzia che, se la stazione appaltante ha chiaramente indicato nel bando i costi della manodopera non ribassabili e tutti i concorrenti, tranne l'istante, hanno compreso e rispettato questa indicazione, non è possibile una diversa interpretazione ex post. Il principio di autoresponsabilità richiede agli operatori economici di prestare particolare attenzione alla comprensione della lex specialis di gara e di formulare le offerte in base a essa. Riassumendo, il testo mette in luce come la stretta interpretazione delle clausole del bando di gara e il principio di autoresponsabilità degli operatori economici siano essenziali per garantire la trasparenza e la certezza nelle procedure di gara pubblica. L'interpretazione e la comprensione delle regole di gara, in particolare quelle riguardanti i costi della manodopera, sono fondamentali per garantire la corretta partecipazione alle procedure di appalto e per evitare contestazioni successive. Il principio di autoresponsabilità impone agli operatori economici di non limitarsi a una lettura superficiale delle clausole del bando, ma di comprenderne appieno il significato e le implicazioni.
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Costi della manodopera, Tabelle Ministeriali, Aggiornamento
Parere di precontenzioso n. 193 del 14 maggio 2025: “Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 presentata da ...omissis... - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento degli RSU etc… Con tale parere di precontenzioso L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha rilevato irregolarità nella stima dei costi della manodopera per una gara d'appalto. L’ istanza di parere è stata presentata da un operatore economico per la gara di raccolta rifiuti a Macerata Campania, ivi era stata lamentata una sottostima dei costi della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali aggiornate. Il riferimenti normativi sono l’art. 41, commi 13 e 14 del D. Lgs. 36/2023. Infatti, correttamente, vige l’obbligo di utilizzare le tabelle ministeriali vigenti e aggiornate per la stima dei costi della manodopera e non quelle precedenti non aggiornate, nel caso di specie vi è stata una differenza di quasi € 35.000,00, andando così ad impattare sul quadro economico di progetto, pertanto l’operato della Stazione Appaltante è stato ritenuto non conforme alla normativa; è quindi necessario annullare la procedura di gara e utilizzare le tabelle ministeriali aggiornate per la riedizione della procedura.
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Appalto di servizi, requisiti speciali, certificazioni qualità, esclusione, illegittimità.
Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025: Istanza presentata dalla ...omissis...- Procedura aperta per l'affidamento di un servizio per la realizzazione di un sistema integrato di archiviazione, tracciabilità e rintracciabilità di vetrini, blocchetti, macro cassette, macro vetrini, comprensivo della realizzazione e gestione di un archivio di conservazione a lungo termine e dell'allestimento di archivi temporanei per un periodo di 60 (sessanta) mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 (trentasei) mesi"…………… Riferimenti: Art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023; Art. 95, co. 1 lett. c) del d.lgs 36/2023 Il Consiglio - Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che l’operato della Stazione appaltante in tema di determinazione dei requisiti di partecipazione è viziato da una incompleta e carente istruttoria, difettando, in particolare, la corretta declinazione degli stessi in conformità alla disciplina di riferimento. - Ritiene allo stesso tempo che la previsione di una clausola, dall’efficacia sostanzialmente escludente, che impone il possesso di determinate certificazioni di qualità come requisito di partecipazione non appare conforme alle indicazioni di cui all’art. 100 del d.lgs 36/2023. - La Stazione appaltante è, pertanto, invitata ad annullare in autotutela gli atti di gara e a bandirne eventualmente una nuova in conformità alle indicazioni di cui in motivazione
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