Newsletter anno XV, n. 1 - 9 gennaio 2026

IN EVIDENZA

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Delibera n. 436 del 5 novembre 2025

    Presunta inconferibilità dell’incarico di Presidente della Giunta omissis Fasc. ANAC n. 2786/2025: Inconferibilità, incarico di amministratore di ente pubblico, ente di diritto privato regolato o finanziato Nel caso di specie, quindi, appariva poter venire in rilievo la fattispecie di inconferibilità di cui all’art. 4, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013, che prevede: “A coloro che, nell'anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti […] b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale”.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Appalti viaggi istruzione

    Comunicato del Presidente del 5 novembre 2025: La gestione degli appalti aventi ad oggetto i servizi di programmazione, organizzazione ed esecuzione dei viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali, da parte delle istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli articoli 62 e 63 nonché dell’allegato II.4 del d.lgs. 36/2023

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Criteri Ambientali Minimi, non discrezionalità da parte della S.A.

    Parere di precontenzioso n. 438 del 11 novembre 2025 - UPREC/PRE/0334/2025/S/PREC: Se un servizio rientra nel campo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), l'Amministrazione non ha discrezionalità e deve obbligatoriamente includere le specifiche tecniche e le clausole contrattuali stabilite dal decreto nella documentazione di gara. Questo principio, spesso confermato anche dall'ANAC significa che non è possibile derogare o modificare i CAM, pena l'annullamento della procedura di gara. L'ANAC ha chiesto al Comune di Bari di annullare in autotutela un bando di gara per il servizio di trasporto scolastico perché la deroga ai requisiti di cui all'articolo 57 del Codice degli Appalti si poneva in contrasto con la normativa. Le motivazioni alla base della deroga sono state considerate carenti, in quanto si basavano su dati di mercato non aggiornati e non giustificavano l'esclusione di potenziali concorrenti. Violazione dell'articolo 57: La deroga a quanto previsto dall'articolo 57 del Codice degli Appalti è considerata illegittima e le motivazioni errate: La giustificazione addotta dal Comune, basata su una carenza di operatori economici idonei, si riferiva a un mercato precedente (2022-2023) e non a quello attuale, non escludendo quindi che altri operatori si fossero adeguati nel tempo. Difetto di istruttoria: La relazione tecnica fornita dal Comune è stata ritenuta affetta da un evidente difetto di istruttoria. Richiesta di annullamento: L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiesto al Comune di Bari di annullare in autotutela il bando di gara per evitare la restrizione della concorrenza….

PARERI SULLA NORMATIVA

  • Richiesta di parere per procedure di alienazione di beni dell’amministrazione.

    Parere funzione consultiva n. 48 del 5 novembre 2025 - UPREC-CONS-0220-2025 FUNZ CONS 48-2025: In esito a quanto richiesto con nota pervenuta in data 18 settembre 2025, acquisita al prot. Aut. n. 123532, ai sensi del Regolamento sulla funzione consultiva del 17 giugno 2024, si comunica che il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del 5 novembre 2025, ha approvato le seguenti considerazioni. Si rappresenta preliminarmente che esula dalla sfera di competenza di questa Autorità il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti, nonché alla stipula di contratti d’appalto o di concessione, fatto salvo l’esercizio dell’attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici ai sensi del relativo Regolamento. Pertanto, il presente parere è volto a fornire un indirizzo generale sulla questione sollevata nell’istanza, esclusivamente sulla base degli elementi forniti nella stessa. Con la nota sopra indicata, il …..OMISSIS….. comunica all’Autorità l’intenzione di avviare una procedura di vendita di diverse unità navali, suddivisa in lotti, per un importo complessivo di circa 900.000,00 euro. In relazione a tale procedura di alienazione di beni, l’istante chiede all’Anac di fornire indicazioni in relazione ai seguenti aspetti: …………

GIURISPRUDENZA

  • Inversione procedimentale e accesso agli atti, sopralluoghi e proroghe, ammissibilità

    TAR Lombardia Milano, sez. IV, 29/10/2025 n. 3459: In virtù di tale sentenza, si è stabilito che, in una gara con inversione procedimentale, la documentazione amministrativa degli altri concorrenti non è un "atto presupposto" all'aggiudicazione perché l'amministrazione verifica solo quella del primo classificato. Di conseguenza, le richieste di accesso a questi documenti devono essere respinte per carenza di interesse concreto ed attuale, poiché l'interesse potrebbe nascere solo in caso di successivi scorrimenti di graduatoria dovuti a vicende che caducano l'aggiudicazione. Come noto, l’inversione procedimentale è una modalità prevista dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 che consente alla stazione appaltante di valutare le offerte prima di verificare la documentazione amministrativa dei concorrenti. La Verifica è limitata: Nell'inversione procedimentale, la stazione appaltante, per snellire la procedura, verifica la documentazione amministrativa solo del vincitore. La documentazione degli altri concorrenti non viene quindi esaminata né utilizzata per l'aggiudicazione. Atto presupposto: Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del Codice, un "atto presupposto" è un atto che precede e fonda un'aggiudicazione. La documentazione degli altri concorrenti, non essendo stata verificata, non rientra in questa categoria. Pertanto una istanza di accesso a codesti documenti deve essere respinta……

  • Sostituzione CCNL in corso di gara da parte del concorrente

    TAR Puglia Lecce sez. I 3/11/2025 n. 1449: In virtù di tale sentenza l'individuazione del contratto collettivo (CCNL) è un elemento essenziale dell'offerta in un appalto pubblico, necessaria in base agli artt. 11 e 41 del D.Lgs. 36/2023 e influisce direttamente sul costo del lavoro, ed è un fattore cruciale per valutarne la sostenibilità. L'applicazione di un CCNL diverso da quello corretto può rendere l'offerta anomala, dato che ha un impatto diretto sui costi della manodopera, che devono essere valutati per garantirne la correttezza e la sostenibilità. Quindi: 1) Gli articoli 11 e 41 del D.Lgs. 36/2023 impongono di indicare il contratto collettivo applicabile, trattasi di un obbligo normativo. 2) Il CCNL è un parametro utilizzato dalla stazione appaltante per verificare la correttezza e la sostenibilità dell'offerta, sia in fase iniziale che durante il sub-procedimento di anomalia. Le conseguenze della mancata o errata indicazione sono le seguenti: 1) Anomalia dell'offerta: Se il CCNL indicato è scorretto, l'offerta può essere considerata anomala e venire esclusa. 2) Legittima esclusione: Non indicare il CCNL può comportare l'esclusione dell'offerta, come confermato dalla giurisprudenza. Vi è pertanto un divieto di modifica: Il CCNL applicato e i relativi costi della manodopera non possono essere modificati dopo la presentazione dell'offerta, a pena di illegittimità……

  • Valutazione di equivalenza CCNL - Ammissibile il “superminimo”

    TAR Campania Napoli sez. IV 30/10/2025 n. 7073: Secondo tale sentenza la verifica di equivalenza delle tutele tra il CCNL della stazione appaltante e quello dell'operatore economico è un obbligo a carico della stazione appaltante e non un atto discrezionale. Tale valutazione, soggetta a controllo solo per manifesta illogicità, non richiede l'identità dei due contratti, ma una valutazione complessiva e sintetica che consideri l'equipollenza delle tutele normative ed economiche. Sono ammessi scostamenti marginali, come bilanciamenti tra istituti diversi (es. malattia e ferie), purché il giudizio complessivo rimanga positivo. La valutazione è discrezionale e sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto. Nell'ambito della verifica di equivalenza del CCNL ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico può fornire chiarimenti su voci come il "superminimo" o altre integrazioni retributive. Questa non è una modifica illegittima dell'offerta, ma un legittimo chiarimento che serve a dimostrare l'equivalenza economica dell'offerta proposta rispetto al CCNL di riferimento indicato dalla stazione appaltante. …….deve essere un chiarimento, non una modifica, l'integrazione di voci salariali che non figurano nel CCNL applicato, ed è una prassi legittima per completare l'informazione sul costo del personale. Non si tratta di un'aggiunta a posteriori che alteri l'offerta iniziale, ma di una precisazione sulla composizione del costo orario medio dichiarato…….

  • Equivalenza CCNL - Superminimo non ammesso

    TAR Puglia Lecce sez. II 5/11/2025 n. 1461: In virtù di tale sentenza invece, l'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 obbliga la stazione appaltante a condurre una verifica approfondita dell'equivalenza tra un diverso CCNL proposto dall'operatore economico e quello previsto dalla legge di gara (lex specialis), prima dell'aggiudicazione. Questa verifica, seguendo le modalità dell'art. 110 (verifica di anomalia), deve esaminare sia gli aspetti economici (componenti fisse della retribuzione) sia quelli normativi (istituti contrattuali) nel loro complesso. L'obiettivo è accertare che l'offerta del concorrente garantisca tutele equivalenti a quelle previste dal contratto collettivo di riferimento. La verifica di equivalenza è obbligatoria ogni volta che l'operatore economico indica un CCNL diverso da quello specificato negli atti di gara. La modalità della verifica deve essere sostanziale e approfondita, analogamente alla verifica dell'anomalia dell'offerta, come previsto dall'art. 110. La valutazione deve considerare l'insieme delle tutele, incluse le componenti economiche (tutele fisse) e quelle normative (istituti contrattuali), come un unico blocco. L’obiettivo è quello di assicurare che l'operatore economico garantisca ai lavoratori trattamenti equivalenti a quelli previsti dal CCNL indicato dalla stazione appaltante, sia in termini economici che normativi…………….

  • L’utilizzo del FVOE non può essere imposto a pena di esclusione

    TAR Toscana, Firenze sez. III 14/11/2025 n. 1856: Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico non è un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma uno strumento di supporto per la stazione appaltante. Pertanto, se un concorrente non è registrato o il sistema non funziona, è ammessa la presentazione di autocertificazioni che attestino i requisiti. L'RTI ricorrente si è aggiudicato il secondo posto in una gara d'appalto e contesta l'esclusione dell'operatore economico che si è aggiudicato il primo posto, affermando che quest'ultimo non avrebbe presentato correttamente la propria documentazione sulla piattaforma di gara, non formando un fascicolo virtuale completo. In assenza di questa documentazione completa, secondo il ricorrente, l'operatore aggiudicatario non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione e quindi la sua ammissibilità. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico non può essere imposto a pena di esclusione da una gara d'appalto, a meno che una legge lo preveda espressamente. Le sentenza chiarisce che tale fascicolo serve come supporto per la stazione appaltante nella verifica dei requisiti, ma non costituisce di per sé un elemento necessario per la partecipazione alla gara…………….

  • Il progetto di assorbimento non deve essere presentato dal gestore uscente

    TAR Basilicata, Sez I, 18/11/2025, n. 528: Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 528/2025, ha chiarito che il gestore uscente non deve presentare il progetto di riassorbimento del personale in un appalto di servizi se il subentrante è lo stesso gestore, poiché non vi è una successione nella gestione e il presupposto della clausola sociale (impegno a garantire la stabilità occupazionale) non sussiste. La presentazione di un progetto di assorbimento sarebbe un formalismo eccessivo e inutile in questo caso, poiché il “commitment” alla stabilità occupazionale è già garantito dall'operatore uscente/entrante. Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, nell’ambito di una gara di appalto relativa al servizio di gestione e funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri, un consorzio contestava l’esito della procedura e tra le censure sollevate, affermava la violazione della clausola sociale di cui all’art. 102, in merito alla presentazione del progetto di riassorbimento del personale. Secondo il ricorrente, l’aggiudicataria, avendo omesso di allegare tale documento all’offerta tecnica, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non potendosene consentire la produzione postuma in sede di soccorso istruttorio, occorre rimarcare che l’aggiudicataria corrispondeva con il gestore uscente del servizio.

  • Errore materiale e rettifica aggiudicazione

    TAR Toscana Firenze sez. III 14/11/2025 n. 1857: Secondo tale sentenza è necessario richiamare l'orientamento giurisprudenziale il quale richiede che un errore materiale sia riconoscibile come una svista palese, ovvero una discrasia tra la volontà effettiva e la sua espressione formale, che non necessiti di complesse valutazioni interpretative. La rettifica è legittima solo se l'errore è obiettivamente e univocamente identificabile, in modo da evitare la creazione di un "affidamento incolpevole" del destinatario dell'atto. Le caratteristiche dell’errore materiale sono quindi: deve essere un “errore ostativo”, cioè un errore nella fase di estrinsecazione formale della volontà, non un’errata valutazione della sostanza, deve altresì essere riconoscibile e palese, non richiedendo il minimo sforzo interpretativo e deve trattarsi di una discrasia obiettivamente rilevabile tra la volontà sostanziale dell’amministrazione e la sua manifestazione nell’atto……

  • Grave Illecito Professionale – Pendenza giudizio contro risoluzione

    TAR Puglia-Bari, Sez. I, sentenza 13 novembre 2025, n. 1299: Con tal sentenza si stabilisce che, la risoluzione di un contratto per inadempimento è considerata un grave illecito professionale ai sensi del D.Lgs. 36/2023, sia per la tipizzazione come prova (art. 98, co. 3, lett. c) che per l'esclusione dalla gara (art. 95, co. 1, lett. e)). La stazione appaltante non ha discrezionalità sulla valutazione di quali fatti costituiscano illecito professionale né sui mezzi di prova idonei, poiché l'art. 98 del D.Lgs. 36/2023 individua tassativamente le fattispecie e i relativi mezzi di prova, incluso il caso di risoluzione contrattuale. L'esclusione può essere legittimamente fondata anche su un singolo episodio di risoluzione, purché la gravità delle inadempienze (come nel caso di gravi inadempienze, percezione di somme eccedenti e abbandono cantiere) sia accertata e la stazione appaltante possa fondare la sua valutazione su tale episodio. La pendenza di un contenzioso relativo alla risoluzione contrattuale non impedisce alla stazione appaltante di escludere un operatore economico dalla gara. La risoluzione, anche se impugnata, costituisce un fatto sufficiente a far sorgere un dubbio sull'affidabilità dell'operatore, e la stazione appaltante può esercitare il suo potere discrezionale di valutare questo fatto ai fini dell'esclusione…….

  • Contratti pubblici - Specifiche tecniche

    TAR Puglia Bari sez. III 2/12/2025 n. 1381: Le censure contro la seconda classificata per assenza di certificato "zero residui" e difformità tecniche non reggono perché, secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità ed equivalenza funzionale, la Marcatura CE e la conformità ISO sono sufficienti: certificare l'assenza assoluta di residui chimici è irrealistico e tecnicamente impossibile, quindi la documentazione fornita (CE/ISO) dimostra la sicurezza sanitaria, raggiungendo lo stesso scopo della richiesta, come previsto anche dall'Art. 79 D.Lgs. 36/2023, che favorisce soluzioni equivalenti per la sicurezza. È irragionevole e sproporzionato esigere una certificazione impossibile da ottenere (zero assoluto chimico), soprattutto quando gli standard internazionali non la prevedono. L'obiettivo della stazione appaltante è la sicurezza sanitaria, non una certificazione tecnicamente irrealizzabile…

  • Malfunzionamento Piattaforme telematiche

    TAR Umbria Perugia sez. I 9/12/2025 n. 854: Con tal sentenza si stabilisce che il rischio tecnico informatico in un appalto telematico ricade sulla Stazione Appaltante (S.A.), non sul concorrente diligente, che ha diritto alla rimessione in termini per guasti ignoti o non imputabili a negligenza, come un formato P7M bloccante non chiaramente vietato dal manuale. La S.A. deve garantire la partecipazione, quindi un operatore che prova di aver agito con anticipo e diligenza, ma fallisce per problemi di piattaforma (es. formato firma non accettato senza avviso), va tutelato con proroga o riammissione, a differenza di chi agisce per negligenza propria. La S.A. deve attivare meccanismi (come proroghe) per permettere la partecipazione a chi, pur diligente, non riesce a inviare l'offerta per problemi tecnici. L'anticipo nell'invio è prova di diligenza; la negligenza (es. caricare all'ultimo minuto) fa ricadere il rischio sull'operatore Un formato di firma P7M bloccante è imputabile alla S.A. se il manuale non lo vieta esplicitamente, poiché l'operatore non poteva prevederlo……….

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