Newsletter anno XV, n. 2 - 11 marzo 2026

IN EVIDENZA

  • Decisioni pubbliche sempre più trasparenti

    Firmata l’intesa fra Anac e Fondazione Etica; viene rafforzato l'impegno per la Piattaforma Unica della Trasparenza
    Garantire sempre più legalità e trasparenza. Sviluppare tecnologie informatiche e telematiche per facilitare la raccolta e l’organizzazione di dati e informazioni sottoposte a obblighi di pubblicazione. Sono questi alcuni degli obiettivi dell’intesa firmata tra Anac e Fondazione Etica Con l’accordo viene rafforzato l'impegno per la Piattaforma Unica della Trasparenza, gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, offrendo dati e informazioni del settore pubblico per la partecipazione attiva e consapevole dei cittadini e di tutti gli stakeholder…

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Suddivisione in lotti, Quinto d’obbligo, Controlli in corso di esecuzione negli appalti di servizi

    Delibera n. 28 del 28 gennaio 2026 - Fascicolo Anac n. 1915/2025: Affidamento del servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero di idrocarburi, di sostanze dagli stessi derivate e di oli minerali nelle acque del mare territoriale e, ove necessario, in alto mare, provenienti da sinistri marittimi, sversamenti operativi o volontari da navi, terminali petroliferi, piattaforme di estrazione, inclusi gli inquinamenti di origine terrestre ….
    Appalto pubblico - Suddivisione in lotti – Motivazione – Obbligo – Limiti
    La suddivisione degli appalti in lotti funzionali o prestazionali è espressione del principio di accesso al mercato e costituisce uno strumento volto a favorire la più ampia partecipazione alle procedure degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese, garantendo l’effettiva contendibilità degli affidamenti. La decisione della stazione appaltante di non procedere alla suddivisione in lotti richiede una motivazione specifica, coerente con l’oggetto dell’affidamento, che dia conto, oltre delle ragioni tecniche, economiche o funzionali, anche del contemperamento con l’interesse all’apertura alla concorrenza e della partecipazione delle piccole e medie imprese. In assenza di un apparato motivazionale adeguato, che dia conto di un’adeguata istruttoria, la scelta di prevedere l’affidamento dell’appalto in un unico lotto nazionale si pone in contrasto con i principi di accesso al mercato, tutela della concorrenza e di favor partecipationis sanciti dal diritto comunitario e recepiti dalle norme nazionali. I controlli in corso di esecuzione effettuati dalla Stazione appaltante sono finalizzati all’accertamento del rispetto, da parte dell’appaltatore, delle condizioni e dei termini stabiliti dal contratto di appalto, in particolare se le prestazioni svolte siano eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previste dal contratto stesso e dall’offerta tecnica.

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Corretta identificazione del CCNL negli atti di gara

    Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026: Il Presidente comunica che il Consiglio, nell’Adunanza del 10 febbraio 2026, ha deliberato quanto segue. In ragione delle segnalazioni che continuano a pervenire, il Consiglio ha ritenuto di ricordare alle Stazioni Appaltanti gli elementi essenziali della normativa applicabile, in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno venire da una revisione della relazione al bando tipo e di altri interventi chiarificatori sull’equivalenza contrattuale e pertanto ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla corrette indicazioni per una corretta identificazione del CCNL negli atti di gara.

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Appalto, commissione di gara, nomina, competenza

    Parere di precontenzioso n. 55 del 17 febbraio 2026 - UPREC-PRE-0016-2026-S: La nomina dei commissari di gara conforme all'art. 93 del D.Lgs. 36/2023, che prevede la presenza di esperti del settore unita a competenze in materia di gare, soddisfa il requisito di competenza dell'organo collegiale. Secondo l'ANAC, la commissione è legittima anche senza una rigida corrispondenza tra le specializzazioni dei membri e l'intero oggetto dell'appalto. Conformità Normativa: L'operato è conforme al D. Lgs 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti), in particolare l'art. 93 che disciplina la nomina della commissione, garantendo trasparenza e competenza. La Competenza dei Commissari è così organizzata: La presenza di due ingegneri (esperti tecnici) e un membro con competenza in appalti pubblici assicura una valutazione tecnica qualificata, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che non richiede una corrispondenza simmetrica, ma una complessiva adeguatezza professionale. Principi di Nomina: La scelta deve rispettare i principi di rotazione e trasparenza, assicurando che i commissari non abbiano conflitti di interesse. Termini di Nomina: La nomina dei commissari deve avvenire obbligatoriamente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La giurisprudenza amministrativa conferma che la composizione del collegio non deve necessariamente rispecchiare in modo rigido ogni singolo ambito materiale dell'appalto, purché garantisca la competenza tecnica necessaria, come confermato nel parere ANAC n.55/2026

PARERI SULLA NORMATIVA

  • Suddivisione in lotti, quinto d’obbligo, controlli in corso di esecuzione negli appalti di servizi

    Parere sulla normativa n. 31 del 17 gennaio 2024 istanza di parere. AG6-2023: Contratti di concessioni per la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga nelle aree bianche del territorio nazionale, stipulati tra …..OMISSIS….. e …..OMISSIS….. - richiesta relativa al riconoscimento dei c.d. “extra-costi” determinati dall’evento pandemico da Covid19 e dagli impatti economici legati al conflitto in Ucraina e conseguente caro materiali - Applicabilità dell’art. 8, comma 4, lett. b) d.l. 76/202 (conv. in l.n. 120/2020) e dell’art. 27 del d.l. 50/2022 (conv. in l.n. 91/2022) – Nonostante le clausole contrattuali di assunzione del rischio di costruzione e l'esclusione della revisione prezzi, il concessionario ha richiesto oltre 184 milioni di euro di extra-costi. Le richieste riguardano misure anti-Covid (art. 8, D.L. 76/2020) e l'incremento prezzi di materiali ed energia (art. 27, D.L. 50/2022), dovuti a pandemia e guerra. In dettaglio, il concessionario ha avanzato le seguenti istanze: Misure Anti- Covid: Note del 10.8.2022 e 24.11.2022, per il ristoro di € 4.655.436,25 per costi di prevenzione/contenimento, invocando l'art. 8, comma 4, lett. b) del D.L. 76/2020 (conv. in L. 120/2020), estendendo la richiesta anche al periodo post-emergenziale. Caro Materiali ed Energia: Nota del 28.11.2022, per un importo di 180 milioni di euro, basata sull'art. 27 del D.L. 50/2022 (conv. in L. 91/2022). La richiesta deriva dal ricalcolo dei computi metrici dei progetti esecutivi, causato dagli aumenti straordinari dei prezzi dei materiali e dell'energia, aggravati dal conflitto in Ucraina. La posizione della società concessionaria mira a ottenere la revisione dei costi sostenuti per via eccezionale, nonostante il contratto prevedesse l’invariabilità dei prezzi e il trasferimento dei rischi di costruzione al concessionario…………

GIURISPRUDENZA

  • Contratti pubblici e Annotazioni Casellario ANAC (Risoluzione Contrattuale e Diligenza dell’O.E)

    TAR Lazio, Sezione Prima Quater, n.22594 del 15/12/2025: In virtù di tale Sentenza, ANAC, nel suo potere di annotazione al Casellario Informatico per risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, svolge un ruolo informativo/istruttorio, non giudicante sulla fondatezza dell'illecito, limitandosi a verificare la "non manifesta infondatezza" della notizia e se l'informazione è utile per le stazioni appaltanti, senza sostituirsi al giudice ordinario per stabilire legittimità o colpa, operando in un'ottica di "fumus" di illecito e garantendo il contraddittorio per non creare danni ingiusti all'operatore economico, come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che ne razionalizza l'operato. Il sindacato del giudice amministrativo sull'annotazione si concentra sulla completezza e imparzialità della rappresentazione degli opposti interessi (Stazione Appaltante e Operatore Economico), ma esclude l'obbligo per ANAC di esaminare e risolvere questioni complesse (es. congruità dei compensi, errori di classificazione tecnica) che richiedono un'istruttoria approfondita o una CTU, le quali sono di esclusiva competenza del giudice ordinario. Le contestazioni dell'impresa devono dimostrare un vizio "manifestamente infondato" o "abnorme" della risoluzione, ovvero la sua immediata percepibilità senza approfondimenti istruttori.

  • Soccorso istruttorio processuale - Servizi analoghi - Requisiti di esecuzione e adempimento

    Consiglio di Stato sez. V 16/12/2025 n. 9967: Il testo della Sentenza in esame riassume correttamente i principi chiave del soccorso istruttorio (Art. 101 D.Lgs. 36/2023): è obbligatorio per la Stazione Appaltante (SA) colmare carenze documentali (anche nel DGUE); anche se non attivato, il giudice amministrativo può intervenire in via suppletiva per sanare requisiti speciali (es. servizi analoghi), purché esistenti entro la data di scadenza offerta; l'analogia dei "servizi analoghi" va interpretata in senso ampio (struttura/funzione), non esigendo perfetta corrispondenza tecnica o condizioni di TPL, ma servizi di trasporto persone continuativo su tratte definite. Pertanto, obbligatoriamente la Stazione Appaltante, deve attivare il soccorso per integrare o sanare omissioni/irregolarità (es. DGUE, requisiti speciali). Se la SA non lo attiva, il Giudice Amministrativo può supplire, permettendo la produzione in giudizio di documenti mancanti, purché il requisito fosse posseduto entro la scadenza delle offerte – c.d. favor partecipationis. Non si possono sanare omissioni che rendano incerta l'identità del concorrente o che configurino un inadempimento procedurale, ma si ammette la regolarizzazione documentale in sede processuale. Per quanto concerne il requisito dei servizi analoghi, va data una interpretazione ampia; l’analogia si valuta su connotati strutturali e funzionali comuni (come trasporto continuativo di persone, orari, fermate definite). Riassumendo quindi, vi è una Distinzione tra Fasi: Il Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023, Art. 18, co. 6) separa nettamente i requisiti di partecipazione/offerta (verificati in gara) da quelli esecutivi (verificati in corso d'opera).

  • Trattamento economico negli appalti, Retribuzione minima tabellare inderogabile, salario minimo

    Corte costituzionale Sent. del 16/12/2025 n. 188: La Corte Costituzionale, con la sentenza n.188 del 16.12.2025, ha respinto il ricorso del Governo sulla legge regionale della Puglia, dichiarando legittima la fissazione di una soglia retributiva minima (9 euro/ora) negli appalti pubblici perché la norma regionale è circoscritta a tale ambito e non introduce un salario minimo generale, rispettando così le competenze statali e le finalità di tutela del lavoro senza ledere l'autonomia collettiva. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'impugnazione inammissibile, ritenendo la norma circoscritta agli appalti e non estesa a tutti i contratti privati, ma ha lasciato aperta la questione sulla legittimità di tali leggi regionali in futuro, dato il delicato equilibrio tra autonomia regionale e competenza statale in materia di lavoro e concorrenza. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi del Governo contro una legge regionale che imponeva minimi salariali negli appalti pubblici, rilevando che la norma regionale non viola la competenza statale né i principi costituzionali, ma si limita a regolare l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) negli appalti, perseguendo obiettivi di tutela del lavoro e lotta al dumping contrattuale, senza creare un salario minimo generalizzato per tutti i rapporti privati. Pertanto con questa sentenza è stata riscontrata una vera e propria inammissibilità delle questioni governative: Il Governo non ha spiegato come una norma regionale negli appalti pubblici possa contrastare con principi come proporzionalità, sufficienza retributiva o autonomia della contrattazione collettiva.

  • Autotutela - Revoca della gara - Clausole esonero responsabilità

    TAR Lombardia Milano sez. V 17/12/2025 n. 4190: L’autotutela, secondo tale sentenza, è un potere-dovere (non rinunciabile) che l'Amministrazione ha per tutelare l'interesse pubblico, dovendo adattarsi alle circostanze (art. 97 Cost.) e non potendo essere limitato preventivamente, neanche in un bando (lex specialis), perché gli interessi pubblici sono indisponibili e la P.A. deve garantire il buon andamento e la mutabilità dell'azione amministrativa. Le clausole inserite nella lex specialis (bando di gara) che esonerano preventivamente la stazione appaltante dalla responsabilità risarcitoria per atti illeciti o illegittimi sono generalmente considerate nulle per contrarietà a principi costituzionali (artt. 28 e 97 Cost.) e al principio generale di buona fede, in quanto limitano in modo eccessivo la tutela del privato e l'azione amministrativa responsabile; la giurisprudenza le considera clausole abusive, inefficaci e disapplicabili, non potendo la PA esimersi dai propri obblighi di correttezza e trasparenza. Le clausole che escludono la responsabilità dell'Amministrazione o che limitano l'accesso alla giustizia sono illegittime, violando l’art. 28 Cost (responsabilità dei funzionari) e l’art. 97 (buon andamento ed imparzialità), oltre all'art. 1129, che invalida patti di esonero per dolo o colpa grave, garantendo il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) anche contro l'eccesso di potere amministrativo, poiché nessuno può essere dispensato dal rispondere delle proprie azioni, specialmente nella funzione pubblica. È invece lecita la rinuncia preventiva del privato al solo indennizzo per atti di autotutela legittimi.

  • Spese di giudizio e istanza cautelare

    TAR Puglia-Bari, (Sez. III) sentenza del 20 dicembre 2025, n. 1479: Con tale sentenza, il TAR ha correttamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse iniziale del ricorrente è venuto meno, ma ha poi deciso sulle spese basandosi sulla "ragione più liquida" (rigetto cautelare sul fumus) e sulla situazione processuale concreta (non opposizione ma insistenza della resistente Alfa), imponendo le spese a carico di Alfa e compensandole con il Ministero, in un'ottica di bilanciamento tra la soccombenza virtuale di Alfa e la minime attività del Ministero, risolvendo così la questione dell'interesse anche ai fini delle spese La Società Alfa ha inizialmente impugnato la sua esclusione da una gara pubblica per forniture, chiedendo l'annullamento degli atti e il risarcimento danni, ma solo dopo che il Tribunale ha respinto la sospensiva per la sua offerta tecnica viziata (prezzi di listino al posto di prezzi economici, mancanza prezzi telai), Alfa ha chiesto l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, poiché la propria offerta era inammissibile, mentre il Ministero e l'AMIU (ente appaltante) si opponevano, con l'AMIU che chiedeva comunque la condanna alle spese, riconoscendo il vizio ma tutelando i costi di giudizio.

  • White List, sufficienza della mera domanda di iscrizione

    TAR Emilia-Romagna – Bologna (Sez. II) sentenza 23 dicembre 2025, n. 1646: La giurisprudenza conferma che l'iscrizione nella "white list" della Prefettura (art. 1, comma 53, L. 190/2012) è un requisito generale e imprescindibile per partecipare a gare in settori sensibili, che deve essere posseduto in modo continuo dal momento della presentazione dell'offerta, per tutta la durata della procedura di gara e nell'esecuzione dell'appalto, pena l'esclusione dalla procedura, anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) che integra tale obbligo, sottolineando la sua natura di norma imperativa. L'obbligo riguarda appalti in settori ad alto rischio di infiltrazione mafiosa (es. estrazione materiali, trasporto, autotrasporto, guardiania, ecc.). In Sintesi, l'obbligo di iscrizione nella white list è una condizione "sine qua non" che deve essere soddisfatta per tutta la vita del rapporto contrattuale, a tutela della legalità negli appalti pubblici, secondo numerose pronunce del Consiglio di Stato e TAR. Si afferma altresì che l'esclusione per mancata iscrizione alla white list è valida secondo il Codice Appalti (D.Lgs. 36/2023, art. 10), poiché legislativamente equiparata all'art. 94, comma 2, rendendola una causa tipica, non violando la tassatività. Tuttavia, esiste un'opinione minoritaria che ritiene sufficiente la sola domanda di iscrizione per partecipare alla gara, richiedendo l'iscrizione effettiva solo al momento della aggiudicazione/stipula, sebbene l'orientamento prevalente, confermato anche dalla Cassazione, richieda l'iscrizione già al momento della partecipazione per le attività a rischio.

  • Indicazione CCNL da parte del concorrente, scelta tra più contratti indicati nel bando, Dichiarazione di impegno

    TAR Molise Campobasso sez. I 31/12/2025 n. 405: La sentenza n. 00405/2025 del T.A.R. Molise (Sezione Prima), pubblicata il 31 dicembre 2025, interviene su aspetti cruciali del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento all'applicazione dei CCNL di settore e ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia dell'offerta. L’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 asserisce: se la Stazione Appaltante (SA) indica più CCNL nel bando, l'operatore economico può limitarsi a dichiarare l'impegno generico al rispetto del bando (e delle tutele) senza specificare quale applicherà, demandando la verifica di equivalenza alla fase di anomalia se sceglie un CCNL diverso da quelli indicati, ma l'onere di prova dell'equivalenza è sempre in capo al concorrente se non si allinea, garantendo tutele almeno pari, altrimenti può scattare l'esclusione, dato che il principio è la tutela dei lavoratori. Il passaggio della sentenza sottolinea che, poiché il disciplinare di gara ammetteva l'applicazione indifferente di tre CCNL e l'impresa ha dichiarato di applicare quello specificato nel bando, non era necessaria un'indicazione più specifica nella domanda (ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele), poiché la Stazione Appaltante riteneva ugualmente valide tutte le opzioni, garantendo comunque il rispetto dei diritti dei lavoratori (sottintendendo una tutela equivalente tra i CCNL indicati). In sostanza, la Stazione Appaltante ha stabilito una condizione di parità tra i CCNL, rendendo la scelta dell'impresa irrilevante ai fini dell'ammissione, purché aderente all'impegno preso.

  • Risoluzione negoziale appalto e ordinanza di sgombero

    TAR Sicilia Catania sez. III 2/2/2026 n. 296: Il TAR Catania ribadisce la distinzione tra giurisdizione del Giudice Ordinario sulla risoluzione della concessione (fase paritetica) e del Giudice Amministrativo sull'intimazione di sgombero (fase autoritativa), limitando la cognizione incidentale ex art. 8 c.p.a.. Il giudice amministrativo non può riesaminare l'inadempimento contrattuale, già accertato in altra sede, per annullare l'atto di sgombero. Pertanto la controversia sul riparto di giurisdizione in tema di concessioni di beni pubblici separa la risoluzione contrattuale per inadempimento (Giudice Ordinario) dagli atti autoritativi di sgombero (TAR). Il TAR può valutare in via incidentale la legittimità dell'inadempimento contestato, ex art. 8 c.p.a., per verificare la legittimità dell'atto di autotutela, senza efficacia di giudicato sulla risoluzione.
    Il TAR individua la risoluzione del contratto come la questione principale ("antecedente logico"), mentre lo sgombero è solo una conseguenza tecnica e automatica. Poiché la validità della risoluzione è un diritto soggettivo, la sua verifica spetta al Giudice Ordinario, il quale, nel giudicare la risoluzione, valuterà la legittimità dello sgombero come atto consequenziale.
    L'associazione sportiva dovrà procedere con la riassunzione della causa davanti al Giudice Ordinario (Tribunale Civile) entro i termini perentori previsti (solitamente 3 mesi, ex art. 11 c.p.a.) per non perdere gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • Atti endoprocedimentali – Riammissione di un concorrente

    TAR Emilia Romagna Bologna sez. II 9/2/2026 n. 230: I tre punti esposti sintetizzano l'orientamento attuale della giurisprudenza amministrativa in materia di appalti, consolidatosi a seguito dell'abrogazione del cosiddetto rito "super-speciale" (art. 120, comma 2-bis, c.p.a.), ripristinando la regola generale dell'impugnazione differita. Interesse ad agire (Personale, Attuale, Concreto): Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere fino alla decisione. Si configura solo quando il provvedimento finale dell'amministrazione determina una lesione diretta e immediata della sfera giuridica dell'operatore, rendendo concreta la lesione del "bene della vita" (l'aggiudicazione). Natura endoprocedimentale della riammissione: Un atto di riammissione in gara di un concorrente precedentemente escluso è considerato atto "endoprocedimentale" (interno al procedimento). Non determina un arresto della procedura né una lesione immediata, pertanto non è autonomamente impugnabile. Deve essere contestato unitamente al provvedimento finale di aggiudicazione. Abrogazione rito "superspeciale" e onere di impugnazione: Con la fine del rito "super-speciale" (che imponeva l'impugnazione immediata dei provvedimenti di ammissione/esclusione entro 30 giorni), è venuta meno la qualificazione ex lege di immediata lesività dell'ammissione. Il principio generale è ripristinato: l'ammissione di un concorrente è lesiva solo se questo risulta aggiudicatario, spostando l'onere di impugnazione alla conclusione della gara. In sintesi, l'impugnazione della riammissione di un concorrente prima dell'aggiudicazione è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la lesione lamentata è solo potenziale e futura.

  • Appalti pubblici - Segreti tecnici e commerciali in sede di gara - L’oscuramento non può essere “massivo”

    Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige Trento 10/2/2026 n. 21: La ricostruzione fornita da tale sentenza è pienamente conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi anche sotto il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, artt. 35 e 36). La tutela della riservatezza delle offerte non può tradursi in una barriera ingiustificata alla trasparenza e al diritto di difesa dei concorrenti. Spetta all'operatore economico, già in sede di presentazione dell'offerta, individuare in modo chiaro e specifico le informazioni da proteggere, dimostrandone la segretezza oggettiva, il valore economico e il vantaggio competitivo derivante dalla loro segretezza. Richiami generici a "know-how", "metodologie organizzative" o profili ordinari non sono sufficienti per oscurare l'offerta. Divieto di soccorso istruttorio o precisazioni postume: Quando le ragioni di segretezza sono allegate in modo generico, la stazione appaltante può legittimamente negare l’oscuramento e consentire l’ostensione. L'operatore non può colmare in corso di causa, mediante precisazioni “postume” o in sede di ricorso, l'originaria carenza motivazionale. Prevalenza della trasparenza: In assenza di una prova rigorosa del segreto tecnico-commerciale, il principio di trasparenza prevale sulla riservatezza delle informazioni. Il Consiglio di Stato ha ribadito questi concetti, sottolineando la necessità di una concreta ed equilibrata motivazione nell'azione di oscuramento da parte della stazione appaltante (es. Cons. Stato, V, 24 marzo 2025, n. 2384; Cons. Stato, V, 10 dicembre 2025, n. 8231).

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