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“La dichiarazione non veritiera” secondo il Consiglio di Stato
Consiglio di Stato del 6/02/2026, Sezione V, n. 989: Il Consiglio di Stato, con sentenza del 6 febbraio 2026, n. 989, ha sancito che le dichiarazioni inesatte inserite da operatori economici in piattaforme pubbliche impongono una segnalazione immediata all'Amministrazione, anche prima della gara, in virtù dei principi di buona fede e diligenza. La mancata tempestiva correzione genera colpa, richiedendo un elevato standard professionale che si estende alla fase preparatoria. Obbligo di Segnalazione: L'imprecisione o inesattezza riscontrata nella documentazione di gara, specialmente se inserita in piattaforme digitali, richiede una segnalazione proattiva dell'operatore economico per permettere all'Amministrazione le valutazioni e gli interventi necessari. L'inottemperanza a questo obbligo di collaborazione costituisce colpa dell'operatore economico, denotando una mancanza della diligenza e della professionalità specifica richiesta nei contratti pubblici. La Diligenza deve essere anche preliminare, la diligenza necessaria non riguarda solo l'esecuzione, ma si estende alla fase di preparazione, inclusa la redazione accurata dei documenti di gara, confermando che l'operatore deve agire con diligenza superiore alla media. In sintesi, la sentenza rafforza l'obbligo di trasparenza e correttezza (buona fede) nel corso dell'intera procedura di gara, inclusa quella di pre-gara, sanzionando le imprecisioni non prontamente rettificate.
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Offerta economica - Forma del ribasso
TAR Calabria Catanzaro sez. I 12/2/2026 n. 274: E’ legittima l'esclusione del concorrente che indica il prezzo complessivo invece del ribasso percentuale richiesto. La giurisprudenza così conferma che il vincolo della lex specialis prevale, rendendo l'errore sanzionabile a pena di esclusione, senza che il principio del risultato possa sanare la difformità. Quando la lex specialis impone un limite preciso alle cifre decimali del ribasso percentuale, tale prescrizione è vincolante e la sua violazione comporta l'incertezza dell'offerta e la conseguente esclusione. Se dal calcolo basato sui decimali consentiti scaturisce un prezzo diverso da quello indicato inizialmente dal concorrente, si configura un’incertezza dell'offerta e una sua inammissibile modifica, non sanabile tramite chiarimenti procedimentali. Il principio del risultato (art. 1, D.Lgs. 36/2023) non costituisce una "clausola in bianco" che autorizza la stazione appaltante a disapplicare le norme di gara o a sanare violazioni gravi dei concorrenti. Sebbene il nuovo Codice degli Appalti del 2023 ponga il principio del risultato come criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e l'esecuzione del contratto, esso deve essere bilanciato con altri principi fondamentali….."Tale principio [...] non può costituire una sistematica leva per scardinare il regime cristallizzato nella lex specialis, pena altrimenti il rischio di disattendere [...] ogni precetto teso a regolamentare una procedura di gara."
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Contratti pubblici - Proroga tecnica - Ordinanza contingibile e urgente
TAR Campania Salerno sez. I 23/2/2026 n. 359: E’ legittimo pertanto l’affidamento diretto e solo temporaneo del servizio di raccolta rifiuti per mezzo di ordinanza contingibile e urgente qualora l’istruttoria tecnica dimostri un pericolo concreto per la salute pubblica, restando irrilevante che la situazione di degrado sia imputabile alla stessa Amministrazione o a disservizi del precedente gestore, la legittimità del ricorso ai poteri extra ordinem del Sindaco in materia di rifiuti non richiede necessariamente un'emergenza "imprevedibile". È sufficiente che la situazione di degrado (anche se risalente nel tempo) rappresenti un pericolo attuale e concreto per la salute pubblica, rendendo impossibile il ricorso agli strumenti ordinari. In capo all'appaltatore uscente non è configurabile alcun interesse legittimo alla proroga tecnica del contratto scaduto. La proroga rappresenta per la stazione appaltante una facoltà discrezionale, non un obbligo, finalizzata esclusivamente a garantire la continuità del servizio nelle more di una nuova gara……... "
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Contratti pubblici sotto soglia e Principio di rotazione
TAR Campania Napoli sez. IX 25/2/2026 n. 1358: Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, sancito dall'art. 49 del d.lgs. 36/2023 e dalla giurisprudenza (Cons. Stato, V, n. 2292/2021), mira a favorire la concorrenza distribuendo le opportunità di aggiudicazione ed evitando il consolidamento di rendite di posizione del gestore uscente, specialmente a livello locale. La ratio e lo scopo di tale sentenza è di impedire che il gestore uscente mantenga vantaggi anticoncorrenziali derivanti da asimmetrie informative o posizioni dominanti, garantendo la parità di trattamento. L’ambito di applicazione è il seguente: Si applica obbligatoriamente agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate (sotto soglia). Il codice degli appalti vieta l'aggiudicazione al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano lo stesso settore merceologico o categoria di opere. L’eccezione al principio di rotazione la troviamo naturalmente nelle procedure aperte, in quanto le stesse sono per loro natura aperte a tutti gli operatori, ma anche nell’indagine di mercato aperta e negli affidamenti diretti inferiori a 5.000 euro (art. 49 c. 6, d.lgs. 36/2023). L’uscente può esser reinvitato o aggiudicatario solo se la stazione appaltante motiva adeguatamente, basandosi su un'accurata analisi di mercato o sulla sua assenza. Nel caso di affidamento diretto (art. 50, c. 1, lett. b, D.Lgs. 36/2023), l'applicazione del principio di rotazione (art.49) è quindi corretta, escludendo il gestore uscente se non motivando il tutto in virtù di una "struttura del mercato" con assenza di alternative e "accurata esecuzione" precedente, come ribadito dal T.A.R. Catania (sent. 1370/2024) La deroga richiede la "concorrente sussistenza" dei requisiti motivazionali…
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Contratti pubblici e Project financing
TAR Sicilia Palermo sez. I 26/2/2026 n. 534: La fase preliminare di approvazione del progetto di fattibilità nel project financing (art. 183, c. 15, D.Lgs. 50/2016) è una valutazione discrezionale dell'interesse pubblico e della conformità alla programmazione, non una gara di appalto. L'amministrazione privilegia la coerenza progettuale rispetto alla comparazione tecnica, rendendo inapplicabili le garanzie partecipative tipiche delle procedure competitive. Trattasi di una valutazione dell’interesse pubblico; in questa fase, l'amministrazione valuta se la proposta risponde a un pubblico interesse, verificandone la congruità tecnico-economica. Vi è quindi una totale discrezionalità amministrativa, l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare le proposte, non essendo tenuta a una scelta tecnica comparativa tra offerte come in una gara definitiva. Vi è altresì una vera e propria assenza di regole di gara, infatti, poiché si tratta di una valutazione preliminare volta a verificare la fattibilità dell'opera, non si applicano le ordinarie regole di garanzia partecipativa o le procedure di scelta del contraente (evidenza pubblica). Pur con discrezionalità, la procedura deve rispettare i principi generali di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento per gli operatori economici, specialmente nel confronto delle diverse proposte. In sintesi, la dichiarazione di pubblico interesse è un atto amministrativo, non una gara. Sebbene la giurisprudenza citi a volte la necessità di principi di trasparenza, la fase in questione mira a scegliere non la migliore offerta tecnica, ma il progetto più confacente all'interesse pubblico dell'ente.
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Cause atipiche di esclusione, Pantouflage
TAR Calabria Catanzaro sez. II 26/2/2026 n. 376: Ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, il conflitto di interessi negli appalti pubblici richiede che un soggetto, interveniente con compiti funzionali (esercizio di poteri amministrativi) nella procedura, vanti interessi personali, finanziari o economici atti a influenzare imparzialità e indipendenza, su presupposti specifici e documentati. Non basta un ruolo meramente operativo o un pericolo astratto; serve la prova di un interesse effettivo. Il conflitto sussiste quando un soggetto interviene (a qualsiasi titolo) nella procedura di aggiudicazione o esecuzione e ha interessi che minacciano la sua imparzialità. È necessario che il soggetto svolga compiti funzionali (potere amministrativo), escludendo mansioni meramente materiali o d'ordine, come precisato dalla relazione illustrativa. Chi invoca il conflitto deve provarlo tramite "presupposti specifici e documentati", superando il precedente orientamento che valorizzava il mero rischio potenziale. Deve trattarsi di interessi reali, la cui soddisfazione è conseguibile solo subordinando un interesse all'altro. La norma mira a preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, richiedendo una valutazione caso per caso (non automatica) per evitare situazioni che falsino la concorrenza. Il personale coinvolto in procedure di appalto deve comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, e astenersi dal partecipare alla procedura.
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Verifica di anomalia e Costi del personale
TAR Calabria Catanzaro sez. II 26/2/2026 n. 379: La giurisprudenza amministrativa, conferma che le voci di costo indicate in offerta vincolano l'operatore economico e non possono essere ignorate dalla stazione appaltante in sede di verifica dell'anomalia. L'impresa non può successivamente rimettere in discussione la propria rappresentazione economica, sebbene sia ammessa una parziale riperimetrazione dei costi per dimostrare la sostenibilità complessiva dell'offerta. «Si tratta di costi che lo stesso operatore economico ricorrente ha ritenuto di dover indicare, cosicché l'amministrazione non avrebbe potuto legittimamente ignorarli in sede di valutazione dell'anomalia.» In sede di verifica di anomalia, la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo è un costo diretto autonomo e obbligatorio, distinto dalle festività retribuite già incluse nelle tabelle ministeriali. Le tabelle considerano il minor monte ore teorico, ma non il compenso aggiuntivo per il lavoro effettivo, giustificando calcoli separati. Vi è una Distinzione costi; le tabelle ministeriali coprono le ore non lavorate (ex festività), mentre la maggiorazione per il lavoro in giorno festivo (spesso 50% o CCNL specifici) costituisce un costo aggiuntivo. La Stazione Appaltante deve includere il costo del lavoro, non solo il costo teorico (CCNL) ma anche il costo effettivo lavorato, incluse maggiorazioni per festività e straordinari. Per la correttezza del calcolo è pertanto ritenuto logico e conforme applicare l’incidenza della maggiorazione (es. 50%) proporzionalmente ai giorni festivi realmente lavorati all'interno del monte ore offerto. La mancata inclusione di tali maggiorazioni, se previste, rende l'offerta inattendibile.
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Revisione prezzi - Silenzio inadempimento
Tar Sicilia Catania sez. III 2/3/2026 n. 619: La sentenza in esame, sulla scorta della seguente legge: (art. 2 L. 241/90 e l.r. 7/2019), sancisce il dovere della PA di concludere i procedimenti con un provvedimento espresso, garantendo la certezza del diritto. Il silenzio-inerzia (ovvero inadempimento) configura il presupposto per il ricorso di cui all’art. 117 c.p.a., strumento che consente al privato di tutelarsi contro l'inerzia amministrativa, chiedendo al giudice di ordinare l'adozione dell'atto tanto atteso. I punti fondamentali della sentenza sono innanzitutto: il c.d. dovere di provvedere da parte della P.A.; Le amministrazioni devono concludere i procedimenti, attivati d'ufficio o a istanza di parte, con un provvedimento formale entro termini definiti, generalmente 30 giorni salvo diverse disposizioni. Poi vi è il problema del silenzio-inadempimento (inerzia): Il mancato rispetto dei termini comporta la formazione del silenzio-inadempimento, una violazione dei doveri funzionali della PA. Il privato può adire il TAR (ex art. 117 c.p.a.) per ottenere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e la condanna della PA all'adozione del provvedimento (anche di diniego) entro un congruo termine. Il provvedimento può essere adottato anche in forma semplificata in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza, ma deve comunque essere espresso.
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Proposte migliorative e apparente gratuità
TAR Friuli Venezia Giulia Trieste sez. I 13/3/2026 n. 84: La sentenza in questione asserisce che, ai sensi del principio del risultato (art. 1, d.lgs. n. 36/2023), le clausole della lex specialis sulle migliorie devono garantire che i costi siano interamente a carico dell'aggiudicatario, senza incrementare la base d'asta. Secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 1187/2026, prevale l'interesse pubblico al contenimento economico rispetto a migliorie che, pur nel limite dell'importo, ne facciano lievitare il costo finale. La ricostruzione giuridica fornita, è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di appalti pubblici, applicabile anche alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 36/2023). Nel caso di specie vi è stata una discrasia insanabile tra Offerta Tecnica ed Economica; quando la documentazione tecnica propone un miglioramento a costo zero (ore aggiuntive) e l'offerta economica valorizza economicamente tali ore, si determina un'incertezza assoluta sul reale contenuto della prestazione e del prezzo. Non è possibile stabilire se l'offerta sia "prezzo più basso + ore in più" o "stesso prezzo con meno ore". Il soccorso istruttorio (art. 101, D.lgs. n. 36/2023) non è ammissibile per sanare contraddizioni sostanziali tra offerta tecnica ed economica, poiché ciò equivarrebbe a permettere all'operatore di modificare l'offerta dopo la scadenza dei termini, violando la par condicio. E’ stato altresì rimarcato che, in virtù del principio c.d. di autoresponsabilità, l’operatore economico partecipante, ha l’onere di sopportare tutte le conseguenze degli errori commessi nel presentare i documenti e nel formulare l’offerta, prescindendo dalla ipotesi che il prezzo complessivo offerto sia comunque inferiore rispetto alla base d’asta.
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Valore stimato dell’appalto – Quinto d’obbligo e qualificazione
TAR Puglia – Bari (sez. I) sentenza 17 marzo 2026, n. 325: In virtù dell’art. 17, comma quarto del D. Lgs. 36/2023, al fine di calcolare il valore un appalto pubblico (stimato), bisogna considerare l’importo massimo stimato, omnicomprensivo di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi, nonché premi, pagamenti per offerenti e candidati, stabiliti in maniera precisa all’interno delle documentazioni di gara. Il valore stabilito è utile per comprendere se la gara sia soggetta alla disciplina dei sopra soglia, ma anche al fine di determinare quali siano i requisiti di partecipazione (ex art. 100 del D.Lgs. n.36/2023), ciò perché il sistema di qualificazione per chi esegue i contratti pubblici è articolato in ragione delle categorie di opere e dell’importo delle medesime (ciò è dettagliato dall’allegato II.12, che qualifica gli operatori in virtù del valore stimato della procedura di gara omnicomprensivo di tutte le forme di opzioni e rinnovi del contratto). Di riflesso, solo ed esclusivamente l’importo della procedura complessivo (non il prezzo offerto dal concorrente, né l’importo a base di gara) rappresenta il riferimento al fine di individuare i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. La Conclusione a cui si è giunti è confortata dalla Direttiva 2014/24/UE all’art. 72, comma 1, lette e) e comma 4. Essa riconosce nel valore omnicomprensivo dell’importo delle prestazioni opzionali già individuate nella disciplina di gara, il metro di riferimento al fine di determinare i requisiti di partecipazione.
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