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Salario minimo negli appalti - Illegittimità L.R. Toscana n.30/2025
Corte costituzionale 30/4/2026 n. 60: La disciplina dei criteri di aggiudicazione, inclusi quelli premiali, rientra nella competenza esclusiva statale ("tutela della concorrenza"), mirando a garantire la massima apertura del mercato (sentenze nn. 44/2023, 4/2022, 137/2018). Criteri regionali (es. paga minima 9€/ora) che alterano il mercato o creano barriere territoriali sono illegittimi, in quanto spetta allo Stato bilanciare la concorrenza con obiettivi sociali (sentenze nn. 80/2025, 174/2024, 23/2022). La normativa sui criteri di gara mira alla concorrenza "per il mercato". L'imposizione regionale di paghe minime orarie (9€) nei contratti pubblici costituisce una restrizione territoriale del mercato. Vi è e vi deve essere una Uniformità Nazionale: La contrattualistica pubblica richiede uniformità per evitare barriere regionali, come confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 80/2025, 174/2024 e 23/2022. Vi è e vi deve essere un equilibrio degli Interessi: Lo Stato, non le Regioni, deve bilanciare la concorrenza con la tutela dei lavoratori e le politiche sociali (sentenze nn. 80/2025 e 4/2022). Le citazioni riportate provengono dalla recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 60 del 30 aprile 2026 (depositata il 2 maggio 2026), con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana n. 30/2025. In sintesi, la Corte Costituzionale ribadisce che le Regioni non possono introdurre criteri premiali propri negli appalti pubblici (specialmente legati a salari minimi o manodopera locale) che si discostino da quelli statali, poiché la disciplina dei contratti pubblici deve essere uniforme su tutto il territorio nazionale.
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Gli oneri di sicurezza aziendali sono rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara.
Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 04/05/2026, n. 1341: La sentenza del TAR Sicilia, Catania, SEZ V, 04/05/2026 n.1341 ribadisce che gli oneri di sicurezza aziendali (che sono oneri interni, diversi da quelli da interferenza) sono quantificati liberamente dall'operatore economico in base alla propria organizzazione produttiva. Di conseguenza, non sono automaticamente incongrui se inferiori alle tabelle ministeriali o alle altre offerte, purché giustificabili. Gli oneri aziendali infatti, variano da operatore a operatore e dipendono dalla specifica struttura dell'impresa. Ecco la Differenza da Costi "Interferenza": A differenza dei costi per la sicurezza da interferenza (non ribassabili), quelli aziendali non possono essere predeterminati rigidamente dalla stazione appaltante. La differenza principale risiede nell'origine del rischio: gli oneri di sicurezza aziendali (o interni) sono costi intrinseci dell'impresa per la gestione dei propri rischi specifici (formazione, DPI, DVR), mentre i costi di interferenza (o da DUVRI/PSC) sono spese per rischi derivanti dall'incontro tra più imprese o tra appaltatore e stazione appaltante. Per quanto riguarda la Verifica di Anomalia: Sebbene la stazione appaltante debba verificare la congruità dell'offerta (inclusi i costi sicurezza), un importo inferiore alla media non ne comporta l'esclusione automatica, se il concorrente dimostra attraverso giustificazioni dettagliate (es. organizzazione efficiente) la sostenibilità dei costi. Il TAR ha quindi respinto il ricorso, ritenendo legittima l'aggiudicazione dato che la controinteressata ha dimostrato, tramite note tecniche, come la propria organizzazione interna consentisse l'abbattimento dei costi della manodopera.
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Il requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 11/05/2026 n.2974: La massima del TAR Campania in esame, ribadisce il principio pro-concorrenziale della massima partecipazione negli appalti pubblici. Il requisito dei "servizi analoghi" non deve essere inteso in senso restrittivo (come "servizio identico"), ma deve favorire l'ammissione di tutti gli operatori che dimostrano un'affidabilità professionale sovrapponibile. I punti salienti della pronuncia si articolano in: Nozione di servizi analoghi: Non è richiesta l'identità dell'oggetto del contratto, ma la capacità tecnica maturata in servizi appartenenti allo stesso settore imprenditoriale o professionale. Ratio della norma: La finalità è l'apertura del mercato. L'esperienza pregressa serve ad attestare l'affidabilità dell'operatore, non a creare riserve di mercato a favore di chi ha già svolto quel preciso intervento. Applicazione al caso specifico: La progettazione di strutture per un impianto fotovoltaico e la progettazione strutturale per il recupero di un immobile rientrano entrambe nella macro-categoria della "progettazione di strutture". Essendo l'attività richiesta dal bando (la progettazione di "strutture, opere infrastrutturali puntuali") soddisfatta da entrambe, il requisito si considera pienamente assolto. Questo orientamento giurisprudenziale, che predilige un'interpretazione ampia a favore della concorrenza, è costantemente ribadito dal Consiglio di Stato.
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Società in house – Nomina di amministratori e sindaci
TAR Sicilia Catania sez. V 29/5/2026 n. 1513: Le società con partecipazione pubblica mantengono la natura di enti di diritto privato, come ribadito dal quadro giurisprudenziale e dal Testo Unico in materia. L'identità dell'azionista pubblico e l'eventuale controllo "in house" non modificano l'autonomia soggettiva e la veste societaria. La società di capitali con partecipazione pubblica e l'ente pubblico sono soggetti giuridici distinti. Il controllo analogo è una relazione intraorganica che riguarda la direzione dell'ente, ma non ne assorbe la soggettività giuridica. L'utilizzo del modello societario assoggetta l'ente alle regole di diritto comune e alle norme del codice civile. Nonostante la proprietà pubblica (totalitaria, maggioritaria o minoritaria), l'attività negoziale e la responsabilità patrimoniale seguono i principi del diritto privato. La configurazione di ente "in house" deriva da un'interpretazione funzionale e sostanziale del diritto comunitario, che prescinde dalle qualificazioni formali nazionali. La normativa di riferimento è stabilita dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), il quale sancisce l'applicazione delle norme del codice civile e del diritto privato per tutto ciò che non è espressamente derogato dal decreto stesso. Tale orientamento è confermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa: La Cassazione Civile (Sez. I, n. 32465/2025) afferma l'irrilevanza della natura pubblica dell'azionista ai fini delle vicende societarie e dell'autonomia negoziale. Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6616/2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 6472/2025) riconosce la natura intrinsecamente privatistica della forma societaria, anche quando applicata agli affidamenti.
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Sostituzione ausiliaria
TAR Lazio Roma sez. V 28/5/2026 n. 9871: L'estratto giurisprudenziale in questione fotografa in pieno il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, pienamente recepito dal Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che boccia qualsiasi automatismo espulsivo dell'impresa principale (avvalente) a causa di vicende che colpiscono la sua impresa ausiliaria. Viene ad estrinsecarsi il c.d. principio del "divieto di contagio", il ragionamento si articola su tre capisaldi, innanzitutto la sostituibilità: 1) Qualora l'ausiliaria dovesse essere incisa da una causa di esclusione, l'operatore economico ha il diritto di essere autorizzato a sostituirla con un altro soggetto in possesso dei requisiti, come previsto dall'art. 104, comma 6 del Codice. 2) Non vi è alcun automatismo espulsivo: la stazione appaltante deve concedere all'offerente la possibilità di sanare la carenza strutturale. Non è ammesso, dunque, il "contagio" immediato dell'offerta. 3) Valutazione discrezionale (Art. 95): Trattandosi di cause di esclusione non automatiche (quali i gravi illeciti professionali), la stazione appaltante non può procedere a esclusioni aprioristiche. È richiesto invece un giudizio complesso e tecnico sull'affidabilità dell'operatore, che di fatto salvaguarda la concorrenza e favorisce la conservazione dell'offerta.
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Revisione prezzi e rinegoziazione - Aumento CCNL in corso di gara
TAR Lombardia Milano sez. I 29/5/2026 n. 2701: Il principio espresso stabilisce la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta il rinnovo del CCNL (e la conseguente istanza di rinegoziazione) intervenga prima dell'aggiudicazione e persino prima della verifica di anomalia. In questa fase, infatti, l'operatore vanta un interesse legittimo. La linea di demarcazione della giurisdizione si articola in due scenari distinti, la sopravvenienza prima dell'aggiudicazione (come nel caso di cui trattasi con evento del 16.02.2024) e il verificarsi dopo l’aggiudicazione, nel caso in questione la procedura di gara è ancora aperta e la stazione appaltante deve ancora individuare l'aggiudicatario sulla base delle condizioni economiche iniziali. Poiché permane l'esercizio del potere amministrativo, la controversia è devoluta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo. Quando il rinnovo del CCNL si verifica successivamente all'aggiudicazione definitiva (e a maggior ragione in fase di esecuzione contrattuale), il rapporto negoziale è già consolidato. In questa ipotesi, come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9468/2024, la pretesa al riequilibrio economico assume la consistenza di un diritto soggettivo patrimoniale, radicando la giurisdizione del giudice ordinario.
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Convenzioni Consip – Obbligo di convenzionamento delle Regioni
Consiglio di Stato sez. V 1/6/2026 n. 4353: Il quadro normativo e giurisprudenziale delineato da tale sentenza stabilisce il principio di centralizzazione e obbligatorietà dell'approvvigionamento tramite Consip S.p.A. per le Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento alle Regioni. I capisaldi di tale disciplina si articolano come segue: Art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006, impone l'obbligo di approvvigionamento tramite le convenzioni messe a disposizione da Consip per le categorie merceologiche dell'energia elettrica, del gas, dei carburanti (rete ed extra-rete) e dei combustibili per riscaldamento. L’ art. 1, comma 7, D.L. n. 95/2012 stabilisce le sanzioni e le responsabilità per l'elusione di detti obblighi (nullità dei contratti stipulati in violazione e profili di responsabilità amministrativa/danno erariale). L’ Art. 9, comma 3, D.L. n. 66/2014 estende gli obblighi di centralizzazione degli acquisti e di utilizzo delle convenzioni quadro d.P.C.M. 11 luglio 2018 (sub n. 19). Ricomprende formalmente i servizi di manutenzione di immobili e impianti tra quelli per cui vige l'obbligo di riferimento a Consip. La possibilità di derogare agli accordi quadro attivi è strettamente limitata. Ricorrere ad altri canali di approvvigionamento è illegittimo, a meno che non sussistano elementi talmente differenziali da rendere la prestazione non comparabile o sostanzialmente difforme da quella offerta dal fornitore convenzionato. L'aggiunta di servizi ancillari o accessori (come il call center, la reperibilità, l'anagrafe tecnica o la certificazione energetica) non giustifica lo scostamento dal vincolo di convenzionamento, non alterando la natura qualitativa dell'affidamento principale.
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Costo della manodopera - Soccorso istruttorio processuale - Oneri della sicurezza
TAR Lombardia Milano sez. IV 4/6/2026 n. 2855: La sentenza in esame ricalca i capisaldi della giurisprudenza amministrativa in materia di verifica di congruità dell'offerta (anomalia). Generalmente, occorre evidenziare che l’onere della prova spetta all’operatore economico, infatti è l'operatore economico che impugna l'aggiudicazione a dover dimostrare che la valutazione di non anomalia dell'amministrazione è manifestamente errata o irragionevole. Il giudizio sulla congruità è un apprezzamento tecnico-discrezionale. Il giudice può sindacarlo solo in presenza di errori macroscopici o di una palese inattendibilità complessiva dell'offerta. Nel settore delle pulizie ospedaliere, la giurisprudenza riconosce pacificamente che la formazione del personale avviene per lo più "sul campo" ovvero la c.d. formazione on the job, non richiedendo necessariamente corsi specifici pregressi o formalizzati nell'offerta. Chiarire come avvenuto nel caso di specie, nel corso della procedura, che la formazione sarà eseguita "on the job", non è una modifica dell'offerta, ma una specificazione ammissibile che non viola la par condicio tra i concorrenti. La giurisprudenza amministrativa ammette invero il soccorso istruttorio processuale quando il giudice verifichi che la stazione appaltante non è intervenuta in soccorso del concorrente, come sarebbe stata tenuta, ed eserciti i poteri istruttori per accertare, nel corso del processo, ciò che avrebbe dovuto essere accertato dall’amministrazione, durante il procedimento. La giurisprudenza amministrativa ritiene siffatta verifica (inerente il caso in esame) non violi il principio di par condicio tra i concorrenti, in quanto l’istituto mira ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, riparando una incompletezza o irregolarità che la stazione appaltante, se avesse tempestivamente rilevato, avrebbe dovuto comunicare alla concorrente, attivando l’obbligatorio procedimento del soccorso istruttorio (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2022 n. 7145; 14 marzo 2019, n. 1690; 8 giugno 2018, n. 3483; 10 aprile 2018, n. 2180; 11 dicembre 2017, n. 5826; Sez. III, 2 marzo 2017, n. 975).
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Gare telematiche - Malfunzionamento piattaforma telematica
TAR Lazio Roma sez. I bis 10/6/2026 n. 10691: Si ritorna su una problematica sempre rilevante e di carattere pratico, infatti anche la sentenza 10 giugno 2026, n. 10691 del TAR Lazio, Roma (Sez. I-bis) ha chiarito che, in caso di mancato invio dell'offerta entro i termini di scadenza, la rimessione in termini è subordinata alla prova rigorosa del malfunzionamento del sistema telematico, analizzabile tramite i log di sistema. I principi chiave stabiliti dalla pronuncia in tema di gare telematiche e malfunzionamento della piattaforma includono innanzitutto il valore probatorio dei log di sistema: L'istruttoria tecnica basata sull'analisi dei log è decisiva. Se dai registri informatici risulta che l'invio non è mai stato completato, l'operatore non può essere rimesso in termini, anche se il caricamento era iniziato. Successivamente viene sempre richiamato il Principio di autoresponsabilità: L'operatore economico è responsabile della trasmissione tempestiva. Il caricamento della documentazione costituisce un'obbligazione di risultato e deve avvenire con debito anticipo rispetto alla scadenza per evitare problemi di congestione di rete. Per quanto riguarda l’onere della prova, l'onere di dimostrare che l'invio è fallito per un'oggettiva anomalia tecnica del portale ricade sull'operatore economico, il quale deve dimostrare la non imputabilità del ritardo.
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Requisiti di Capacità Tecnica; Contratti di Punta
TAR Lazio, Roma, Sezione II, sentenza 23 giugno 2026, n. 11447: Il TAR Lazio, Roma, Sezione II, sentenza 23 giugno 2026, n. 11447 conferma la legittimità della richiesta del contratto di punta, stabilendo che la richiesta di un servizio analogo di importo elevato o unitario non viola il principio di proporzionalità se serve a garantire l'affidabilità tecnica del concorrente. Il contratto di punta serve alla stazione appaltante per verificare in modo sicuro le reali capacità tecniche e organizzative dell'impresa. La richiesta di un unico servizio di punta di importo o entità paragonabile a quello in gara non è sproporzionata, purché sia strettamente correlata e parametrata all'oggetto dell'appalto. Rientra nelle prerogative della stazione appaltante inserire tale parametro nei requisiti di capacità tecnico-professionale per selezionare operatori già collaudati su prestazioni analoghe.
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