Newsletter anno XV, n. 4 - 17 giugno 2026

IN EVIDENZA

  • Serve un nuovo Codice identificativo gara (Cig) anche nei provvedimenti di emergenza - Consiglio dell’Autorità del 1° aprile 2026
    Il caso dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto, Anac è intervenuta sulla richiesta dell’Agenzia del trasporto pubblico di Bergamo in merito alla proroga del servizio di trasporto. Il quesito dell’Agenzia riguardava la necessità o meno di acquisire un nuovo Codice Identificativo Gara (CIG) in caso di proroga del servizio ai sensi dell’articolo 5, par. 5, del Regolamento n. 1370/2007. La risposta di Anac è stata precisa: nel caso di provvedimenti di emergenza di cui all’articolo 5, comma 5, del Regolamento n. 1370/2007 (affidamenti diretti, proroga di contratti di servizio pubblico e imposizioni di obblighi di servizio pubblico), è necessario acquisire un nuovo CIG.

INTERVENTI DELL'ANAC

DELIBERAZIONI

  • Presunta ipotesi di violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente dell’Università - Divieto di pantouflage – Contratti PNR

    DELIBERA ANAC n. 205 del 25 maggio 2026 - Fasc. ANAC n. 4406/2025: Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Autorità emergeva la possibile violazione del divieto di pantouflage di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 da parte del dott. omissis. L’interessato, dipendente a tempo determinato dell’Università degli Studi omissis, avrebbe difatti svolto l’incarico di RUP nell’ambito di una procedura (configurata come un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, del d.lgs. n. 36/2023) indetta per l’acquisto di alcuni software. La procedura in questione si sarebbe conclusa con l’affidamento dell’appalto a favore della società omissis. Dopo la conclusione della procedura, l’interessato avrebbe comunicato la volontà di concludere il proprio rapporto lavorativo con l’Ateneo per assumere un incarico presso la citata Società………. L’Autorità ha dunque avviato, con nota del 4 dicembre 2025, un procedimento di vigilanza……

COMUNICATI DEL PRESIDENTE

  • Comunicato del Presidente n. 10 del 6 maggio 2026: La stazione appaltante non deve oscurare alcun dato, notizia o informazione presente nelle piattaforme digitali, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte... Come noto, l’art. 36 del Codice dei contratti pubblici prevede l’ostensibilità integrale a tutti i candidati e agli offerenti non definitivamente esclusi, dell’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, unitamente ai verbali e agli atti, dati e informazioni presupposti dell’aggiudicazione, nonché la reciproca messa a disposizione degli stessi documenti relativi agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria, salvo eventuale oscuramento in tutto o in parte dell’offerta tecnica a fronte di una specifica richiesta dell’operatore economico. Il Consiglio di Stato, con parere n. 61 del 2026, ha chiarito che “quanto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione, salvo in tutto o in parte l’offerta tecnica per la quale l’operatore abbia indicato le relative ragioni e le stesse siano state accolte (ex art. 35, comma 4, lett. a) e art. 36, comma 3).

PARERI DI PRECONTENZIOSO

  • Minimi retributivi, rinnovo CCNL, congruità

    Parere di precontenzioso n. 182 del 18 maggio 2026 - UPREC 0128/2026/S: Il Consiglio ritiene, per le motivazioni che precedono, che: nel caso di specie, essendo il rinnovo del CCNL intervenuto prima della valutazione di congruità dell’offerta, non risulta dimostrato un immediato motivo di esclusione per violazione dei minimi retributivi in quanto è evidente che i concorrenti applicavano il contratto in vigore al momento della formulazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione appaltante, in applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza, deve tenere conto dei nuovi livelli retributivi applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e quindi a verificare il rispetto dei minimi retributivi previsti dal nuovo CCNL, anche alla luce degli elementi di flessibilità dichiarati dall’aggiudicatario, al fine di verificare se l'offerta economica dell'impresa aggiudicataria sia in grado di sostenere i nuovi costi...

  • Clausole sociali, progetto di assorbimento del personale, soccorso istruttorio

    Parere di precontenzioso n. 193 del 25 maggio 2026 - UPREC - PREC 171-2026-S: Nel Parere di cui trattasi, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha stabilito che l'esclusione di un operatore economico per aver presentato un progetto di assorbimento del personale (clausola sociale) ritenuto incompleto è illegittima qualora la Stazione Appaltante non abbia preliminarmente attivato il soccorso istruttorio. L'Autorità ha chiarito i seguenti punti cardine in merito alla normativa (d.lgs. n. 36/2023): Soccorso Istruttorio (Art. 101): È sempre obbligatorio attivare il soccorso istruttorio per consentire all'offerente di integrare o regolarizzare dichiarazioni e documenti carenti relativi alla proposta di assorbimento, purché non si tratti di modifiche sostanziali dell'offerta economica. Clausola Sociale e Progetto di Assorbimento (Art. 57): La presentazione del progetto di assorbimento costituisce un impegno organizzativo e non un elemento rigido e immodificabile a pena di esclusione immediata. La sua incompletezza formale rientra tra le carenze sanabili. Principio di Tassatività delle Cause di Esclusione (Art. 102): Escludere un concorrente senza prima richiedere l'integrazione documentale viola il principio di massima partecipazione e il divieto di introdurre cause di esclusione non previste dalla legge.

PARERI SULLA NORMATIVA

  • Richiesta di parere da parte del RPCT dell'Azienda Sanitaria ...omissis... sulla gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali di natura continuativa (rif. prot. Anac 19190 del 25.02.2026).

    Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 - Fascicolo URAV n. 1607/2026: In riferimento alla questione sottoposta all’esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 19190 del 25.02.2026 – concernente la gestione delle situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse dei medici titolari di incarichi libero professionali – si rappresenta quanto segue. Al fine di valutare la riconducibilità dei medici titolari di incarichi libero-professionali nell’alveo soggettivo dei pubblici dipendenti cui fa riferimento il d.lgs.165/2001 e i consequenziali riflessi del sistema delle “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, dettato nell’art. 53 del medesimo decreto legislativo, appare utile richiamare il principio espresso nella Delibera A.N.AC. n. 538 del 17 giugno 2020 con riguardo ai “medici specialisti ambulatoriali che svolgono attività in convenzione con le aziende sanitarie”, anch’essi appartenenti alla macrocategoria in esame. In tale occasione l’Autorità ha ritenuto non applicabili gli istituti propri della disciplina sul rapporto di pubblico impiego di cui al d.lgs. n. 165/2001, tra cui la misura della c.d. rotazione straordinaria, prevista dall’art. 16 co. 1, lett. l-quater) del d.lgs. n. 165/2001. Ciò in quanto, come affermato da costante giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. lav., 26 maggio 2004, n. 10168; C.d.S. – sez. III- sent. n. 4188/2017; Cassazione civile, Sez. lav., 5 dicembre 2018 n. 31502), “il rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie si configura come rapporto di lavoro privatistico autonomo-professionale con i connotati della cosiddetta “parasubordinazione” ed esula, pertanto, dall’ambito del pubblico impiego”.

  • Richiesta di parere in merito al sostituto del gestore delle segnalazioni whistleblowing (note prot. ANAC n. 29303 del 23.03.2026 e sollecito n. 48118 del 15.05.2026).

    Parere anticorruzione del 18 maggio 2026 - Fasc. USRAC n. 2026/1808. Riscontro: In merito alla richiesta di parere (fasc. USRAC n. 2026/1808) sul sostituto del gestore whistleblowing, l'ANAC ha chiarito che l'Organismo di Vigilanza (OdV), anche in forma collegiale, può assumere tale ruolo, ma l'accesso alla piattaforma deve essere tecnicamente inibito al gestore sostituto e attivato solo in caso di impedimento effettivo del gestore titolare. L'Autorità ha affrontato i dubbi interpretativi sollevati dalle note prot. n. 29303 del 23 marzo 2026 e n. 48118 del 15 maggio 2026, definendo i seguenti punti chiave: Ruolo dell'OdV: L'Organismo di Vigilanza può ricoprire la funzione di sostituto per garantire l'imparzialità e la continuità del canale di segnalazione. Accesso al sistema: È esclusa la possibilità di una visione in tempo reale e permanente delle segnalazioni da parte del sostituto mentre il gestore ordinario è in carica. Attivazione tecnica: Per tutelare al massimo la riservatezza del segnalante (Whistleblower), l'accesso alla piattaforma deve rimanere tecnicamente precluso al sostituto e potrà essere "sbloccato" solo qualora si verifichi l'effettiva assenza o impedimento del gestore principale.

GIURISPRUDENZA

  • Fornitura di dispositivi medici e Principio di equivalenza

    TAR Lazio Roma sez. II 31/3/2026 n. 6026: In virtù di tale sentenza, il principio di equivalenza (art. 79 d.lgs. 36/2023) si applica solo a specifiche tecniche funzionali (prestazioni/finalità), non a requisiti strutturali. L'equivalenza consente di offrire prodotti diversi se soddisfano i bisogni e le necessità specificate dalla lex specialis; la sua applicazione a requisiti strutturali invece, andrebbe a comportare un vero e proprio aliud pro alio e violerebbe la par condicio. Ecco i punti fondamental alla base della sentenza in esame: Il principio di equivalenza opera esclusivamente per i requisiti minimi di natura funzionale, ovvero obiettivi, prestazioni o finalità esplicitate nel capitolato. La natura del requisito dipende dalla Lex Specialis di gara; se questa descrive una necessità da soddisfare (funzionale), l’equivalenza è possibile, se invece impone rigidamente una caratteristica tecnica (strutturale) questa diventa vincolante. Essa non deve portare alla fornitura di un bene radicalmente diverso da quello richiesto, configurando così un aliud pro alio non ammissibile. La Giurisprudenza di riferimento della sentenza in esame è la seguente: Cons. Stato, sez. V, n. 4155/2024 e n. 9693/2022, le quali confermano tale distinzione, limitando la discrezionalità della stazione appaltante nella valutazione di soluzioni tecniche alternative. La stazione appaltante ha il diritto di ricevere esattamente il prodotto con le caratteristiche costruttive descritte.

  • Compilazione del DGUE e Subappalto necessario

    Consiglio di Stato sez. III 31/3/2026 n. 2635: La sentenza in questione statuisce che il subappalto necessario o qualificante è un mezzo per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, non una scelta opzionale in fase esecutiva. Richiede una dichiarazione espressa, specifica e inequivocabile sin dalla domanda di partecipazione, indicando categorie e lavorazioni, senza formule generiche, pena la violazione della par condicio. (Cons. Stato, Sez. V, n. 549/2022; n. 2365/2022; n. 11596/2022). La natura dell’istituto del subappalto necessario (o qualificante) permette a un operatore economico privo della qualificazione in una o più categorie (lavorazioni SIOS o scorporabili) di partecipare alla gara affidando l'esecuzione a un subappaltatore qualificato. Vi è pertanto un obbligo dichiarativo: Non basta dichiarare genericamente il subappalto. La giurisprudenza richiede una manifestazione di volontà specifica che integri i requisiti di partecipazione. La mera intenzione di subappaltare per motivi organizzativi (subappalto facoltativo) è differente. Le conseguenze della mancata o generica dichiarazione di subappalto necessario non è sanabile tramite soccorso istruttorio, poiché non si tratta di regolarizzare una forma, ma di dichiarare un requisito di qualificazione mancante, violando altrimenti i principi di trasparenza e par condicio. L'orientamento, confermato dal Consiglio di Stato (Sez. V, n. 549/2022, 2365/2022, 11596/2022 e 8761/2023), impone che la volontà di subappaltare per supplire a una carenza di qualificazione sia esplicitata chiaramente, distinguendo tra subappalto necessario (per partecipare) e facoltativo (per gestire l'appalto - l’esecuzione dello stesso).

  • In una gara Mepa Consip, ambiguità del modulo informatico

    TAR Basilicata Potenza sez. I 2/4/2026 n. 148: La giurisprudenza amministrativa, con tal sentenza, ha confermato che la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica non è configurabile quando la commistione derivi da ambiguità strutturali del modulo informatico predisposto dalla stazione appaltante. Ecco i punti chiave emersi dalla sentenza Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 6183/2025 (e conformi a Sez. V, nn. 5871/2024, 1263/2024, 334/2024, 7997/2022, 2090/2020). Se l'offerta tecnica richiede la compilazione di un campo obbligatorio denominato "Valore offerto" (identico a quello dell'offerta economica), il concorrente che inserisce il dato economico non commette un illecito sanzionabile con l'esclusione. L'errore è indotto da una piattaforma non chiara. In presenza di clausole ambigue nella lex specialis, deve prevalere l'interpretazione che favorisce l'ammissione alla gara, tutelando la massima partecipazione e la concorrenza. Trova applicazione il principio del legittimo affidamento del concorrente, che non può subire le conseguenze negative di una richiesta palesemente ambigua o contraddittoria della stazione appaltante. Il divieto di commistione deve essere verificato in concreto, non in modo automatico. Se il dato economico è inserito solo per errore del sistema, non sussiste la violazione della segretezza o dell'imparzialità della valutazione. L'esclusione è illegittima se la commistione è frutto della struttura errata del portale telematico, e non di una precisa volontà del concorrente di anticipare elementi economici nella busta tecnica (anche Tar Basilicata, Sez. I, 20/03/2025).

  • Principio di equivalenza funzionale

    Consiglio di Stato sez. III 8/4/2026 n. 2782: Secondo la sentenza in esame, il principio di equivalenza funzionale garantisce la massima partecipazione (favor partecipationis) negli appalti pubblici, permettendo l'ammissione di prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste (Cons. Stato, Sez. III, nn. 4364/2013, 4541/2013, 5259/2017, 6561/2018, 6212/2019, 3081/2020, 8840/2025). Questo principio si applica in modo generalizzato sia ai requisiti minimi che a quelli discrezionali, coprendo l'offerta nel suo complesso e il punteggio attribuito. La valutazione di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. Pertanto il principio generale trova una applicazione generalizzata sia per quanto riguarda i requisiti minimi sia per quanto riguarda i requisiti discrezionali e caratterizza l’intera disciplina della evidenza pubblica, con la possibilità di aggiungere, successivamente alla valutazione fatta dalla S.A., prodotti che abbiano specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, e ciò risponde, per l’appunto, al principio del favor partecipationis. Il Giudice non può sostituire le sue capacità valutative a quelle della P.A. quando si tratti esclusivamente di regole tecniche attinenti alle modalità di valutazione delle offerte, nemmeno se la determinazione adottata sia semplicemente opinabile dal punto di vista metodologico. È interessante notare come la giurisprudenza più recente tenda a considerare l'equivalenza come implicita: anche se il bando non lo scrive espressamente, la Stazione Appaltante è obbligata a valutare i prodotti equivalenti, proprio per garantire la massima concorrenza.

  • Contratto di avvalimento e formalità

    TAR Puglia Lecce sez. I 9/4/2026 n. 577: La sentenza in questione stabilisce che il contratto di avvalimento è lo strumento (art. 104, D.lgs. 36/2023) che consente a un operatore economico di integrare i requisiti di partecipazione necessari, avvalendosi delle risorse di un'ausiliaria. Richiede forma scritta a pena di nullità, indicazione specifica delle risorse e produzione in originale o copia autentica alla domanda di partecipazione. Il soccorso istruttorio (art. 101) sanerà eventuali mancanze solo se il contratto abbia data certa anteriore al termine di gara. Secondo il nuovo codice degli appalti; l'ausiliaria deve mettere a disposizione risorse umane, tecniche e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Deve specificare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione (non genericamente). È un contratto normalmente oneroso, salvo interesse specifico dell'ausiliaria. Operatore economico e ausiliaria sono responsabili in solido verso la stazione appaltante. Per quanto concerne, come accennato, la possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. a), il soccorso istruttorio è ammesso per produrre il contratto, a condizione che sia stato stipulato (con data certa) prima della scadenza del termine di partecipazione. La Sostituzione della Ausiliaria è ammessa in caso di dichiarazioni mendaci o carenze, purché non alteri sostanzialmente l'offerta. La sanabilità, mediante il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, è possibile per la sola incompletezza documentale e non anche della mancata sottoscrizione di uno dei contraenti. La giurisprudenza, quindi con tale sentenza e sotto il nuovo codice in genere, tende a considerare non sanabile tramite soccorso istruttorio l'assenza radicale di sottoscrizione del contratto da parte di uno dei contraenti (es. l'ausiliaria) al momento della presentazione, in quanto non si tratta di una mera incompletezza documentale, ma di un vizio genetico dell'atto, non potendosi formare la volontà contrattuale dopo la scadenza del termine.

  • Legittimità dell’esclusione per irregolarità fiscale certificata dal FVOE

    Consiglio di Stato, sez. V, 9 aprile 2026, n. 2844: Le risultanze del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), in materia di regolarità contributiva/tributaria costituiscono prova legale e fanno fede fino a querela di falso, vincolando la stazione appaltante. Ai sensi della sentenza Consiglio di Stato 2844/2026, non sussiste obbligo di contraddittorio procedimentale o verifiche autonome, essendo onere dell'operatore monitorare la propria posizione. Ecco cosa statuisce tale sentenza: Innanzitutto la c.d. Fede privilegiata: Il FVOE certifica la regolarità fino a querela di falso. Poi vi è il principio di Autoresponsabilità: L'operatore economico è responsabile della correttezza dei dati nel proprio fascicolo. Va rimarcato che non è necessario attivare sub-procedimenti in contraddittorio, superando le indicazioni della vecchia delibera ANAC 464/2022 a favore della delibera ANAC 262/2023. Non vi è nessun onere per l'Ente: La stazione appaltante non deve svolgere verifiche ulteriori o mettere in dubbio i dati del FVOE. Questa sentenza rafforza l'affidabilità del sistema digitale FVOE, trasferendo l'intero onere di verifica della regolarità fiscale e contributiva dalla stazione appaltante all'operatore economico dal momento dell'offerta fino all'aggiudicazione. Pertanto, non sussiste in capo all’Amministrazione alcun onere di attivazione del contraddittorio procedimentale né di compimento di verifiche autonome a fronte di un’attestazione di irregolarità, gravando esclusivamente sull’operatore economico, in virtù del principio di autoresponsabilità, l’onere di monitorare la propria posizione fiscale e di garantire la continuità del possesso del requisito dalla data di presentazione dell’offerta sino all’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha pertanto confermato l'esclusione di un operatore economico per irregolarità fiscale, sancendo la natura vincolante del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) che fa fede fino a querela di falso. La sentenza stabilisce che il possesso dei requisiti deve essere ininterrotto e non sanabile con documenti postumi, escludendo la necessità di contraddittorio in base alle nuove delibere ANAC.

  • Decisioni algoritmiche e c.d. “riserva di umanità”

    TAR Sicilia Catania sez. III 22/4/2026 n. 1157: In una procedura di appalto, l'errore di calcolo nel punteggio tecnico attribuito da un software è contestabile e fondato se provato da perizia tecnica che, partendo dai voti dei commissari, ricalcoli il totale secondo la lex specialis, evidenziando discrepanze, specie in assenza di contestazioni specifiche. Corre l’obbligo di rilevare l’ammissibilità della perizia di parte: Anche se è un indizio, la perizia tecnica di parte assolve l'onere probatorio quando si basa su calcoli matematici chiari che portano a un risultato certo, dimostrando l'errore. Per quanto riguarda la contestazione del calcolo: La parte ricorrente deve dimostrare, attraverso operazioni aritmetiche, che il punteggio finale risulta diverso da quello corretto, partendo dai coefficienti singoli attribuiti dai commissari. Infine, è importante il c.d. il Principio di non contestazione (art. 64 c.p.a.): Il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati. Le sole eccezioni in rito presentate dalle controparti non equivalgono a una contestazione specifica nel merito del calcolo matematico. I punteggi relativi all'offerta tecnica devono rispettare il metodo aggregativo-compensatore (o quello indicato) previsto dal disciplinare. Se il software di gestione della gara calcola erroneamente il punteggio violando le formule del bando, la graduatoria è inficiata. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui l'errore di calcolo nel punteggio tecnico, anche se generato da un software, è perfettamente contestabile e fondato se provato matematicamente, specialmente in assenza di contestazioni specifiche sul merito del calcolo da parte della stazione appaltante o degli altri concorrenti. In sintesi, la dimostrazione matematica dell'errore, non contestata specificamente nel merito, rende la censura fondata.

  • Accordo quadro manutentivo

    Consiglio di Stato sez. V 24/4/2026 n. 3203: Innanzitutto occorre premettere che un accordo quadro manutentivo è un contratto tramite cui un ente pubblico o privato stabilisce ex ante le condizioni (prezzi, tempi, qualità) per futuri interventi di manutenzione (ordinaria o straordinaria su beni immobili). Non comporta una spesa immediata, ma crea un vincolo per attivare i lavori al bisogno. Negli accordi quadro manutentivi complessi, le soluzioni tecniche differenziate per la medesima tipologia di intervento non costituiscono offerte alternative vietate, bensì proposte migliorative ammissibili, adattate all'eterogeneità degli immobili. Secondo la giurisprudenza e quindi secondo il Consiglio di Stato, il rigido divieto di offerte plurime non si applica al contesto inerente la sentenza in esame, per via del fatto che ci troviamo dinanzi ad una varietà-pluralità di edifici. Il principio di unicità dell'offerta mira a garantire la par condicio, evitando indebiti vantaggi competitivi. Nel caso de quo invece siamo di fronte ad un Accordo Quadro e di fronte ad una pluralità di edifici, nonché varietà degli stessi. Vi è pertanto una deroga negli Accordi Quadro. Negli appalti di manutenzione su molteplici immobili (eterogenei per struttura, epoca e condizioni), la proposizione di soluzioni mirate per ogni caso è considerata un'offerta migliorativa e non una violazione, proprio in virtù dell'oggetto dell'accordo. La proposta di soluzioni diverse per cespiti diversi non integra un'offerta alternativa, ma un adeguamento tecnico necessario alla "pluralità degli edifici interessati, non uguali e neppure nello stesso stato". Questa interpretazione valorizza l’offerta tecnica adattabile alle reali esigenze manutentive, differenziandosi dalle forniture standardizzate dove l’univocità è requisito essenziale in materia di accordi quadro manutentivi e interventi su edifici esistenti.

  • Servizi di ristorazione - Requisito del "nutrizionista/dietologo"

    Consiglio di Stato sez. III 27/4/2026 n. 3256: In virtù di tale sentenza è stato appurato che la stazione appaltante non può utilizzare i chiarimenti per restringere la portata del bando. Le regole della lex specialis prevalgono sulle successive interpretazioni restrittive dell'ente appaltante. I principi chiave stabiliti dalla giurisprudenza includono innanzitutto una interpretazione letterale: Nel caso di specie infatti, era stata indetta una gara che prevedeva un criterio premiale per la presenza di un nutrizionista dietologo; l'espressione generica «nutrizionista/dietologo» consente la partecipazione di entrambe le figure professionali. Il favor partecipationis e il tenore letterale del bando prevalgono su integrazioni e limitazioni non previste originariamente. La Natura dei chiarimenti è la seguente: Un chiarimento che precisi che il professionista «deve essere iscritto al relativo albo professionale» non può comportare «restrizioni ab origine non previste» dalla lex specialis, i chiarimenti non sono atti provvedimentali, ma meri strumenti interpretativi. Non possono costituire una modifica o un'integrazione della lex specialis. Non vi è nessun onere di impugnazione diretta dei chiarimenti, non essendo infatti questi degli atti lesivi capaci di modificare le regole di gara, non sussiste alcun onere di impugnazione immediata da parte dei concorrenti. Eventuali precisazioni sull'iscrizione all'albo non possono aggiungere restrizioni illegittime, ma servono solo a orientare l'individuazione di professionisti adeguati all'interno di un quadro normativo ampio.

  • Omessa previsione del criterio premiale sulla certificazione sulla parità di genere

    TAR Piemonte Torino sez. II 29/4/2026 n. 973: Con la sentenza n.561 del 04/03/2026, il TAR SICILIA, Palermo (Sez II) ha respinto il ricorso contro l'omessa previsione di un criterio premiante per la parità di genere. Il giudice ha ritenuto irrilevante l'omissione poiché, essendo la certificazione posseduta anche dall'aggiudicataria, il punteggio non avrebbe modificato la graduatoria. Nel caso di specie i Giudici hanno ravvisato un difetto di interesse (nessuna utilità): La ricorrente non avrebbe ottenuto un vantaggio concreto dalla riedizione della gara (il cosiddetto "bene della vita"), poiché l'inserimento del criterio non avrebbe sovvertito l'esito finale della competizione. Hanno altresì rilevato una Neutralità della Omissione: Se tutti i concorrenti, inclusa l'aggiudicataria, possiedono la certificazione, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo tabellare (come previsto dal DL 51/2023) avrebbe determinato un incremento di punteggio paritario per tutti, mantenendo invariata la graduatoria. Parità di genere e bandi: Pur essendo la certificazione un elemento strategico e premiale previsto dal Codice Appalti, la sua mancata valorizzazione specifica non sempre invalida la procedura se non ha alterato la parità di trattamento o l'aggiudicazione finale. La sentenza sottolinea la necessità che il ricorrente dimostri non solo l'illegittimità, ma anche il concreto vantaggio che avrebbe derivato dall'accoglimento della domanda. Il principio del risultato (art. 1 d. lsg. N.36/2023 e quello di conservazione degli atti giuridici art. 108 comma 7) rendono infondata la doglianza, privilegiando l'affidamento del contratto e il miglior rapporto qualità-prezzo rispetto a formalismi eccessivi, purché nel rispetto di legalità e concorrenza.

Hai bisogno di aiuto?

Lasciaci i tuoi dati, ti contatteremo al più presto!

Descrivi brevemente quello di cui hai bisogno.