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Obbligo di dichiarare le pendenze giudiziarie

Requisiti generali - Provvedimento di esclusione nei confronti di un operatore economico che abbia omesso di comunicare le pendenze giudiziarie nelle quali è coinvolto.

Sommario:

  1. Il caso trattato

  2. Legittimità dell’esclusione anche se l’illecito non è previsto tra i casi di esclusione tassativa ma per violazione dei principi fondamentali

  3. Le stazioni appaltanti devono svolgere gare realizzando l’interesse pubblico e, perseguendo il principio del risultato, nel rispetto della legalità formale

  4. Rigetto dell’appello e conclusioni

1. Il caso trattato

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 11/09/2025 n.7282 Sezione V, ha pienamente condiviso l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie da parte di un operatore economico, come previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrino nei casi di esclusione automatica (artt. 94-95). 

 

2. Legittimità dell’esclusione anche se l’illecito non è previsto tra i casi di esclusione tassativa ma per violazione dei principi fondamentali

Tale omissione viola infatti i principi fondamentali del nuovo codice dei contratti, quali il principio del risultato, il principio di buona fede e il principio della fiducia. L’organo giudicante ha quindi confermato la legittimità dell’esclusione dell’operatore economico che non ha dichiarato le sue pendenze giudiziarie. L’esclusione è giustificata anche se le pendenze non rientrano nelle ipotesi di reato elencate negli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, che prevedono le cause di esclusione automatica o non automatica.  L’omissione dichiarativa costituisce una violazione del nuovo Codice dei contratti pubblici perché contravviene a principi guida fondamentali: Principio del risultato (art. 1): Non permette il corretto conseguimento degli obiettivi del contratto pubblico. Principio di buona fede (art. 5): Danneggia la correttezza e la lealtà nell’agire delle parti. Principio della fiducia (art. 2): Mina l’affidamento sull’integrità dell’operatore, minando la credibilità della procedura di gara.  In ragione di tanto l’operatore non può sottrarsi all’obbligo di dichiarare le proprie pendenze giudiziarie, poiché l’occultamento di informazioni, anche quando non espressamente previste come causa di esclusione automatica, lede i principi generali del Codice degli appalti e rende l’operatore inaffidabile. 

 

3. Le stazioni appaltanti devono svolgere gare realizzando l’interesse pubblico e nel rispetto della legalità formale, perseguendo il principio del risultato.

La stazioni appaltanti devono garantire che gli appalti realizzino l’interesse pubblico, rispettando la legalità formale e sempre privilegiando il principio del risultato, ovvero il miglior soddisfacimento degli interessi collettivi. Il D.Lgs. 36/2023 richiede che le cause di esclusione per grave illecito professionale siano tassative e provate secondo le procedure previste; tuttavia, il potere dell’Amministrazione di valutare l’incidenza di un illecito sull’affidabilità di un operatore economico, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lettera b), rimane invariato, consentendo una valutazione non automatica ma discrezionale. 

In base al principio del risultato pertanto, la stazione appaltante deve svolgere le gare non solo nel rispetto della legalità formale, ma soprattutto per realizzare l’opera pubblica o acquisire servizi nel modo più rispondente agli interessi della collettività.

 

4. Rigetto dell’appello e conclusioni

Secondo il Consiglio di Stato anche il motivo di appello che sostiene l’esclusione dell’obbligo dichiarativo per reati estinti per il solo decorso del termine previsto dall’art. 460, comma 4, c.p.p. (che dispone …nel caso in cui l’imputato sia irreperibile, il decreto penale di condanna non può essere notificato e il giudice deve revocare il decreto), deve essere respinto (così come già si era pronunciato il Giudice di prime cure), perché l’estinzione del reato non è automatica ma richiede una pronuncia del giudice dell’esecuzione penale, che deve preliminarmente verificare l’insussistenza di elementi ostativi. Pertanto, l’effetto estintivo non può ritenersi formalizzato per il semplice scorrere del tempo, senza un provvedimento del giudice. 

In sintesi, il motivo di appello è respinto perché si fonda su un’errata interpretazione della natura non automatica dell’estinzione del reato, che necessita di una pronuncia giudiziale per essere efficace. 

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