1. Il Fatto
Un’impresa partecipava a una gara pubblica telematica. Nel caricare la documentazione richiesta, al posto del prescritto “Elenco dei prodotti offerti” (un campo obbligatorio del sistema e un elemento essenziale stabilito dal disciplinare), l’operatore inseriva un file contenente solo le certificazioni dei prodotti. La stazione appaltante disponeva l’esclusione del concorrente. L’impresa impugnava il provvedimento, invocando l’attivazione del soccorso istruttorio per rimediare all’errore materiale.
2. La Decisione del TAR
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’esclusione. I giudici hanno chiarito che, quando la lex specialis (il disciplinare di gara) qualifica un documento come essenziale a pena di esclusione o inammissibilità, l’amministrazione non ha alcun margine di discrezionalità. L’esclusione diventa un vincolo rigido.
3. I Principi Applicati (Principio di autovincolo, autoresponsabilità e limiti del soccorso istruttorio)
Il principio di autovincolo: La stazione appaltante è tenuta a rispettare rigorosamente le regole che essa stessa ha stabilito nel bando o nel disciplinare di gara, a tutela della parità di trattamento tra tutti i concorrenti.
Il principio di autoresponsabilità: Ciascun operatore economico deve sopportare le conseguenze negative di errori, omissioni oppure omessa allegazione, commessi durante la compilazione dell’offerta o nel caricamento dei file sulla piattaforma telematica. La commissione di gara non ha il compito di “soccorrere” l’impresa sostituendosi ad essa o ricostruendo una volontà negoziale non espressa correttamente.
I limiti del soccorso istruttorio: Il soccorso istruttorio (regolato nel settore dei contratti pubblici) serve a regolarizzare o integrare la documentazione di tipo amministrativo. Non può mai essere utilizzato per sanare una carenza o una modifica sostanziale dell’offerta tecnica ed economica, poiché ciò violerebbe la parità di concorso.
4. Gli errori materiali nelle gare telematiche
La giurisprudenza sugli errori materiali nelle gare telematiche poi, ha sempre stabilito una distinzione netta tra errore materiale e inadempimento essenziale; l’errore materiale è quello riconoscibile “icto oculi” ed è un errore formale puramente emendabile, mentre un’omissione sostanziale comporta una esclusione automatica del concorrente.
Va considerato altresì il principio di Autoresponsabilità Digitale: l’utilizzo delle piattaforme telematiche ha inasprito l’onere di diligenza in capo all’operatore economico. Il rischio tecnologico legato all’upload dei file (es. file corrotti, scambi di buste o caricamenti parziali) grava interamente sull’impresa.
5. Considerazioni pratiche
La digitalizzazione delle gare pubbliche alza l’asticella dell’attenzione richiesta alle imprese. Un semplice errore di distrazione durante l’invio dei file (come caricare un certificato al posto dell’elenco dei prodotti) non è un mero refuso correggibile. Diventa un difetto strutturale dell’offerta. Di conseguenza, il sistema blocca ogni possibilità di recupero tramite il soccorso istruttorio, per evitare di dare un vantaggio sleale a chi ha sbagliato rispetto agli altri partecipanti.