1. Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, riedizione della gara
Principio fondamentale è Il principio di segretezza dell’offerta economica che si applica nei casi in cui l’aggiudicazione avviene sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa (criterio qualità/prezzo o costo/efficacia), per evitare che la valutazione tecnica sia influenzata dal prezzo.
Tutela dell’imparzialità: La regola è posta a presidio dell’imparzialità e della par condicio dei concorrenti, impedendo che la commissione giudicatrice possa essere condizionata da elementi di valutazione di carattere automatico (come il prezzo) prima di aver valutato gli aspetti qualitativi.
Rischio di alterazione: La conoscenza del prezzo, anche solo in via potenziale e astratta, può alterare la serenità e l’imparzialità della commissione di gara.
Irrimediabilità della violazione: L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche prima del completamento della valutazione delle offerte tecniche compromette in modo irrimediabile il corretto svolgimento della procedura, creando un precedente che non può essere sanato.
Nel caso specifico, la riapertura della procedura per rivalutare le offerte tecniche dopo aver già aperto le buste economiche viola il principio perché la commissione, avendo già avuto accesso alle informazioni economiche, non può più garantire una valutazione completamente imparziale delle offerte tecniche, anche se si cerca di annullare l’errore.
2. La conoscenza preventiva di un’offerta economica
La conoscenza preventiva del contenuto di un’offerta economica, da parte di una commissione di gara, anche se la commissione viene sostituita, vizia irrimediabilmente la valutazione tecnica. Questo perché il mero “conoscere” l’offerta, anche in astratto, compromette la parità di trattamento tra i concorrenti e la genuinità della gara, rendendo nullo l’intero procedimento, anche senza la prova di un condizionamento effettivo.
Principio di parità di trattamento: La valutazione deve basarsi esclusivamente su criteri oggettivi e predeterminati, senza che i commissari possano essere influenzati da informazioni preliminari sulle altre offerte.
Conoscibilità astratta: L’irregolarità non richiede la prova di un condizionamento, ma è sufficiente la mera possibilità che i commissari conoscano l’offerta economica, cosa che può inquinare la valutazione tecnica.
Necessità di annullamento: Di conseguenza, la violazione di questo principio richiede l’annullamento dell’intera procedura di gara per ripartire da zero, anche se viene nominata una nuova commissione.
La valutazione tecnica delle offerte è una competenza esclusiva della commissione giudicatrice, soggetta solo a controllo per manifesta illogicità, irragionevolezza, palese inattendibilità o travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione, specialmente se il bando le attribuisce un ruolo centrale nella valutazione, ad esempio, nel dare un peso effettivo a certificazioni come le ISO, anche se indicate come esemplificative. Non è sufficiente dimostrare la semplice non condivisione del giudizio, ma è necessario provare l’abnormità, l’insostenibilità evidente o l’irrazionalità della scelta tecnica.
3. Applicabilità del Soccorso Istruttorio per Acquisizione Certificazioni ISO
Il soccorso istruttorio non è applicabile per integrare la produzione di certificazioni di qualità (come le ISO) che il concorrente aveva dichiarato di possedere, ma non ha allegato. Tale omissione, avendo un valore sostanziale e non puramente formale, non può essere sanata tramite il soccorso istruttorio, in quanto quest’ultimo è riservato a carenze documentali che non incidono sulla sostanza dell’offerta e non si estende a modifiche o integrazioni sostanziali.
Pertanto: Il soccorso istruttorio si applica alle carenze di natura formale, non a quelle sostanziali. Nel caso di specie, la mancata produzione della certificazione ISO rappresenta un’omissione sostanziale, non un errore formale.
Differenza tra carenza formale e sostanziale: Una carenza formale è un vizio nella documentazione (es. mancata firma, formato errato), mentre un vizio sostanziale è l’assenza di un requisito essenziale dichiarato. La produzione della certificazione ISO rientra in questa seconda categoria.
Inammissibilità della modifica dell’offerta: La richiesta di produrre la certificazione ISO non è una mera integrazione documentale, ma una modifica sostanziale dell’offerta, in quanto la certificazione ISO è un requisito che doveva essere dimostrato fin dall’inizio.
Principio di parità di trattamento: Ammettere il soccorso istruttorio per sanare la mancanza di certificazioni violerebbe il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, consentendo a un concorrente di integrare un requisito sostanziale non dimostrato, mentre altri concorrenti lo avevano dimostrato correttamente.
Possibile ricorso al soccorso istruttorio: L’uso del soccorso istruttorio è invece legittimo per sanare carenze formali, come la mancata produzione di un documento che era già stato correttamente allegato, o per integrare documentazione amministrativa non essenziale.
4. Limiti al controllo del giudice amministrativo sulla ammissibilità dell’offerta tecnica
La valutazione delle offerte tecniche rientra nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione, che la esercita in base ai criteri definiti dal bando.
Sindacabilità: L’operato della commissione è sindacabile solo in casi di Manifesta illogicità, Irragionevolezza, Palese inattendibilità, Travisamento dei fatti
Prova richiesta: Per contestare una valutazione, non basta dimostrare che non la si condivide, ma occorre provare che è palesemente insostenibile.
Sostituzione non permessa: Il giudice non può sovrapporre la propria valutazione a quella della commissione, ma si deve limitare a un controllo essenziale per verificare che la valutazione non sia abnorme, il che richiederebbe la dimostrazione di un evidente vizio.
5. Il ruolo del bando di gara e sintesi conclusiva della sentenza
Le indicazioni del bando, come l’elenco di certificazioni ISO, possono essere considerate “a mero titolo esemplificativo”, ma la commissione mantiene la discrezionalità nel valutarne l’effettivo contenuto e nel tradurlo in punteggio.
La commissione ha il compito di valorizzare concretamente gli elementi tecnico-qualitativi presentati nelle offerte e di attribuire i punteggi corrispondenti.
Con tale sentenza, il TAR Calabria ha accolto il ricorso della società, annullando l’intera procedura di gara per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti a causa della violazione del fondamentale principio di segretezza dell’offerta economica.