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Il principio di rotazione negli affidamenti dei servizi sociali sottosoglia

Un Commento alla Sentenza del TAR di Catania

La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, con la pronuncia n. 1370/2024, offre importanti spunti di riflessione sul principio di rotazione negli affidamenti di contratti pubblici, in particolare per i servizi alla persona di importo inferiore alla soglia europea, ossia “sottosoglia”. La decisione si inserisce in un contesto normativo e giurisprudenziale complesso, che interessa la disciplina degli appalti pubblici e in particolare la gestione dei servizi sociali, soggetti a una regolamentazione ad hoc per quanto riguarda le modalità di affidamento.

La questione centrale riguarda l’applicabilità del principio di rotazione per gli affidamenti sottosoglia di servizi sociali, alla luce della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e delle specifiche disposizioni dell’articolo 128. L’argomentazione della ricorrente, secondo cui il principio di rotazione non sarebbe applicabile a tali affidamenti in assenza di un rinvio esplicito da parte dell’art. 128, comma 8, è stata respinta dal TAR, che ha chiarito l’interpretazione sistematica delle norme.

Sommario

  • Il principio di rotazione e la sua applicabilità

  • La disciplina combinata e la deroga motivata

  • Le implicazioni per gli affidamenti dei servizi sociali

     

Il principio di rotazione e la sua applicabilità

Il principio di rotazione degli affidamenti è un principio cardine della contrattualistica pubblica, volto a garantire una distribuzione equa delle opportunità tra gli operatori economici, evitando la perpetuazione degli stessi affidamenti a un unico operatore. La giurisprudenza ha consolidato l’idea che tale principio si applica in via generale a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici, anche se, in taluni casi, la sua applicazione può essere derogata.

Nel caso specifico degli affidamenti sottosoglia dei servizi sociali, la ricorrente sosteneva che l’omesso rinvio esplicito nell’articolo 128, comma 8, all’art. 49 del Codice avrebbe escluso l’applicabilità del principio di rotazione. Tuttavia, il TAR ha respinto tale tesi, sottolineando che la normativa generale di cui all’art. 49, comma 1, del Codice, che sancisce l’applicazione del principio di rotazione, non è stata derogata esplicitamente per gli affidamenti sottosoglia.


La disciplina combinata e la deroga motivata

Il TAR ha poi affrontato il tema della combinazione delle normative di carattere generale e speciale per gli affidamenti di servizi alla persona sotto la soglia europea. In base all’interpretazione logico-sistematica dell’art. 128, comma 8, l’Amministrazione, pur potendo derogare al principio di rotazione, deve fornire una motivazione adeguata per tale deroga. Questo perché la scelta dell’affidamento diretto deve essere giustificata in funzione dei principi e dei criteri stabiliti nell’art. 128, comma 3, che impongono di garantire la qualità, la continuità, l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi. Questi principi sono particolarmente rilevanti nel contesto dei servizi sociali, che devono rispondere alle esigenze specifiche di gruppi svantaggiati e promuovere il coinvolgimento degli utenti.

Il giudice ha sottolineato che la deroga al principio di rotazione non può avvenire in modo arbitrario, ma deve essere giustificata da motivazioni che si fondano sulle specifiche esigenze dei servizi da affidare. In assenza di tale motivazione, infatti, ci sarebbe il rischio di creare una situazione di monopolio a favore dello stesso operatore, con una violazione dei principi di accesso al mercato e concorrenza.


Le implicazioni per gli affidamenti dei servizi sociali

Un aspetto centrale della sentenza riguarda la necessità di bilanciare l’esigenza di garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi alla persona con quella di rispettare i principi di concorrenza e trasparenza. La giurisprudenza recente, infatti, ha precisato che l’affidamento diretto dei servizi sociali sottosoglia è ammesso, ma solo a condizione che l’amministrazione giustifichi adeguatamente questa scelta in base agli specifici parametri previsti dall’art. 128, comma 3.

Il TAR di Catania ha quindi ribadito l’importanza della motivazione, che deve sempre essere presente quando si decide di derogare al principio di rotazione. Una motivazione adeguata è necessaria per evitare che il ricorso continuo all’affidamento diretto possa escludere altri operatori dal mercato, limitando la concorrenza e danneggiando la qualità complessiva dei servizi offerti.

La sentenza del TAR di Catania rappresenta un importante punto di riferimento per la comprensione dell’applicabilità del principio di rotazione agli affidamenti sottosoglia dei servizi sociali. La decisione chiarisce che, pur non essendoci un rinvio esplicito, il principio di rotazione rimane applicabile agli affidamenti di servizi alla persona, ma con la possibilità per l’amministrazione di derogare, purché tale deroga sia adeguatamente motivata. Questo approccio, che privilegia un equilibrio tra la necessità di garantire servizi di qualità e l’osservanza dei principi generali della concorrenza e trasparenza, segna un’importante evoluzione nella disciplina degli appalti pubblici, soprattutto in un ambito delicato come quello dei servizi sociali.

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