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Proroga tecnica per ritardi interni a causa di disfunzioni organizzative

Sentenza del TAR Sicilia - Catania, sez. V 9/1/2026 n. 41

La sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania-  sez. V 9/1/2026 n. 41, chiarisce che la proroga tecnica è uno strumento eccezionale e temporaneo per garantire la continuità dei servizi essenziali, non una proroga ordinaria: l’Amministrazione non può imporre condizioni economiche scadute (prezzi 2018) se le proroghe sono dovute alla sua inerzia (ritardi tecnici), superando i limiti del bando, violando la concorrenza; i ritardi interni non giustificano l’imposizione di condizioni onerose al fornitore, che non è obbligato a mantenere patti vecchi oltre quanto previsto. 

Sommario

  1. Aspetti della proroga tecnica
  2. La proroga opzionale (contrattuale e differenze con la proroga tecnica)
  3. Disamina della Sentenza

1. Aspetti della proroga tecnica

L’essenza della proroga tecnica nei contratti pubblici è la seguente: trattasi di uno strumento eccezionale, ammesso solo se previsto nel bando, limitato strettamente al tempo necessario per completare la nuova gara, e non può superare i termini originari senza giustificazione oggettiva, pena la violazione della concorrenza, trasformandosi in un affidamento senza gara (affidamento diretto). 

Non è la regola, ma un rimedio per garantire la continuità dei servizi essenziali (es. sicurezza, igiene, interesse pubblico). Deve essere esplicitamente inserita nei documenti di gara, specificando le condizioni.

I Limiti temporali sono i seguenti: Durata minima indispensabile per concludere la nuova procedura di affidamento, senza superare i tempi originari. Deve essere supportata da ragioni oggettive e insuperabili, non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione. L’appaltatore uscente esegue alle stesse condizioni (o più vantaggiose). Superare questi limiti equivale a un affidamento diretto e costituisce una violazione, bypassando la gara e violando il principio di concorrenza, come sancito dalla giurisprudenza (es. D. Lgs. 50/2016, ora D. Lgs. 36/2023). 

In sintesi, è un meccanismo di “ponte” per evitare interruzioni dannose, non una proroga discrezionale, richiedendo trasparenza e rispetto delle regole di gara. 

“La proroga tecnica […] costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo […] limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, al fine di garantire la continuità del servizio.”

 

2. La proroga opzionale (contrattuale e differenze con la proroga tecnica)

La proroga opzionale (prevista nel bando) estende il contratto alle condizioni originarie (prezzi 2018 inclusi), mentre la proroga tecnica emergenziale/unilaterale (oltre i limiti) non obbliga automaticamente a mantenere le condizioni iniziali (es. prezzi 2018), soprattutto se l’attesa della nuova gara è colpa e/o responsabilità della stazione appaltante, aprendo la porta a una rinegoziazione delle condizioni economiche o a nuove condizioni, data la natura eccezionale e non pattuita in origine della prosecuzione. Pertanto:

la Proroga Opzionale (Patto Contrattuale):
Prevista nei documenti di gara iniziali (bando, capitolato) come opzione per l’Amministrazione. Effetto: Si applica alle condizioni economiche pattuite nel contratto originario (es. prezzi 2018 in tal caso) per l’intero periodo di proroga, perché è un’estensione dei termini originali.

la Proroga Tecnica/Emergenziale (Oltre i Limiti):
Non è prevista dal bando, ma si rende necessaria per evitare l’interruzione del servizio (es. emergenza COVID-19 o inerzia amministrativa). Non si applica automaticamente il prezzo originario, specialmente se l’inerzia della stazione appaltante (ritardo nell’indire nuova gara) è la causa della proroga. Le condizioni economiche diventano oggetto di rinegoziazione, non essendo più legate alle condizioni iniziali pattuite. L’Amministrazione non può imporre i prezzi del 2018 se l’attesa è colpa sua, ma deve considerare l’adeguamento dei prezzi (es. indici ISTAT) per garantire la continuità del servizio senza penalizzare eccessivamente l’operatore economico.  In sintesi, nella proroga emergenziale, viene meno il vincolo automatico dei prezzi preesistenti, consentendo una rinegoziazione dettata dalla necessità e dall’equità, soprattutto se l’inadempimento (l’inerzia) è dell’Amministrazione, in deroga alle normali regole di applicazione dei prezzi. 

 

3. Disamina della sentenza

Il T.A.R. Sicilia ha pertanto dichiarato illegittima la condotta di un’Azienda Sanitaria per aver reiterato proroghe tecniche oltre i limiti consentiti, trasformandole da eccezionali a ordinari per inerzia, e ha stabilito che non può imporre condizioni economiche obsolete (prezzi 2018) a prestazioni future (2025) senza rinegoziazione, ribadendo la natura straordinaria della proroga e l’obbligo dell’Amministrazione di rispettare i termini previsti dalla lex specialis, pena la violazione dei principi di correttezza e libertà d’impresa. 

L’Azienda Sanitaria non può utilizzare la proroga tecnica come scusa per ritardi procedurali e per imporre condizioni economiche non più congrue, dovendo invece gestire la procedura di gara con la dovuta diligenza, rispettando i limiti imposti dalla normativa e dal bando di gara. 

Il T.A.R. Sicilia ha quindi stabilito che l’Azienda Sanitaria ha agito illegittimamente, reiterando proroghe tecniche oltre il limite previsto dal bando (lex specialis), trasformando uno strumento straordinario in ordinario a causa della sua inerzia, e non può imporre prezzi obsoleti (2018) per prestazioni future (2025), violando i diritti del fornitore che aveva chiesto la revisione, poiché l’inerzia amministrativa non giustifica l’imposizione di condizioni economiche non più adeguate. L’ASP, di fatto, nel caso di specie, ha arbitrariamente prorogato un contratto per oltre due anni oltre i 6 mesi previsti, imponendo i prezzi del 2018 a causa dei propri ritardi nell’indire la gara.

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