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Rito super-accelerato in materia di accesso agli atti, quando decade e si torna all’applicazione dell’art. 116 c.p.a.

La sentenza n. 8 del 9 settembre 2026 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato stabilisce che il termine super-breve di 10 giorni per fare ricorso in materia di accesso agli atti di una gara d’appalto scatta unicamente se l’ente pubblico adotta una decisione esplicita e formale sulla richiesta di oscurare parti dell’offerta.

Sommario

  1. Il problema di partenza

  2. I punti fondamentali della decisione

  3. Riepilogo dei principi stabiliti dalla Plenaria

1. IL PROBLEMA DI PARTENZA

Nelle gare d’appalto, capita spesso che l’azienda vincitrice chieda di coprire (e/o oscurare) parti della propria offerta tecnica per proteggere i propri segreti commerciali o industriali. Il Codice dei contratti pubblici prevede un rito speciale “super-accelerato” di soli 10 giorni per contestare le decisioni sull’accesso agli atti. Si discuteva se questo termine partisse anche quando l’amministrazione pubblicava semplicemente i documenti coperti da omissis, senza motivare o decidere in modo chiaro, rimettendosi alla sola volontà dell’operatore economico di far oscurare l’offerta.

 

2. I PUNTI FONDAMENTALI DELLA DECISIONE

La sola pubblicazione sulla piattaforma telematica di un’offerta con parti oscurate non vale come accoglimento tacito o implicito della richiesta di riservatezza. L’ente deve esprimersi in modo chiaro, per cui niente decisioni implicite.

Quando partono i 10 giorni
Il termine super-breve di 10 giorni per contestare, si applica soltanto se l’ente rispetta tutti gli obblighi informativi e adotta un provvedimento espresso e specifico sull’oscuramento.

Cosa succede se l’ente sbaglia o tace?
Se l’amministrazione non compie gli adempimenti informativi corretti o non adotta una decisione esplicita, il termine breve di 10 giorni non slitta in avanti: semplicemente decade il rito super-accelerato e si torna alle regole ordinarie del processo amministrativo (articolo 116 del codice del processo amministrativo).

Il rito speciale super-accelerato per l’accesso agli atti di gara (art. 36, co. 4, d.lgs. 36/2023) si applica esclusivamente se la stazione appaltante adempie in modo contestuale e completo agli obblighi informativi e dà una decisione espressa sull’oscuramento; in difetto, torna a valere il rito ordinario dell’art. 116 c.p.a.

 

3. RIEPILOGO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA PLENARIA (Sentenza n. 8/2026)

Limiti del rito super-accelerato
Il termine di 10 giorni decorre solo dalla comunicazione digitale contestuale dell’aggiudicazione e degli oneri informativi. Non si estende a comunicazioni tardive o a istanze successive.

Esclusione del provvedimento implicito
La pubblicazione di un’offerta oscurata (in tutto o in parte) non vale come decisione implicita di accoglimento dell’oscuramento. Serve un atto espresso che specifichi l’ an, il quomodo e il quare della scelta, per evitare ricorsi “al buio”.

Riespansione dell’art. 116 c.p.a.
In caso di violazione sostanziale degli obblighi informativi o di mancanza di un provvedimento espresso, si torna ad applicare il rito ordinario dell’accesso.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici e la giurisprudenza mirano a evitare i ricorsi al buio, garantendo la conoscenza immediata dei documenti necessari alla difesa. Se l’offerta tecnica è oscurata in modo integrale e ingiustificato (senza reali segreti tecnici o commerciali), il nesso di strumentalità per la difesa è immediato e giustifica il ricorso o l’istanza ex art. 116 del Codice del Processo Amministrativo.

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