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Servizi di Ingegneria e Architettura, incarico Professionale Esterno, natura giuridica

TAR Campania Salerno - sez. II - del 13/11/2025 n.1857

Con la sentenza del TAR Campania Salerno sez. II del 13.11.2025 n.1857, è stato stabilito che l’assegnazione di un incarico professionale ad un professionista esterno da parte di un ente pubblico è considerata un atto di autonomia privata e non amministrativa, qualificabile come un contratto di prestazione d’opera intellettuale (locatio operis). Tale atto deve essere qualificato come atto di  autonomia negoziale-sostanziale (es. recesso contrattuale per inadempimento), avente natura privatistica giuridica di contratto d’opera. Di conseguenza, le dispute relative a questo contratto, inclusi gli atti di revoca o annullamento, sono di competenza del Giudice Ordinario.

Sommario

  1. Natura dell’atto di annullamento in autotutela della determina di affidamento di un incarico esterno, giudice competente

  2. Riepilogo e punti salienti della sentenza

  3. Decisione del TAR

1. Natura dell’atto di annullamento in autotutela della determina di affidamento di un incarico esterno, giudice competente

L’atto mediante il quale la S.A., in fase di esecuzione, annulla in autotutela la determina di affidamento di un incarico esterno (professionale) per inadempienze (presunte), nella esecuzione della prestazione, non è un provvedimento autoritativo, ma deve essere riconsiderato come un atto di  autonomia negoziale-sostanziale (es. recesso contrattuale per inadempimento).

Circa la cognizione sulla legittimità di tale atto, deve essere chiamata a pronunciarsi la magistratura ordinaria, dinanzi alla quale, lo stesso potrà, se ne è il caso, essere disapplicato.

La giurisdizione sulla controversia dipende dalla fase del rapporto: la giurisdizione del Giudice Amministrativo è esclusiva per le controversie relative alla fase pubblicistica di appalti di servizi di ingegneria e architettura (SIA), cioè fino all’aggiudicazione. Per le controversie che riguardano la fase di esecuzione del contratto, o per gli incarichi affidati direttamente senza gara, ineriscono a diritti soggettivi e la competenza passa al Giudice Ordinario.


2. Riepilogo e punti salienti della sentenza

Riassumendo quindi:
Fase pre-contrattuale (fino all’aggiudicazione):
La giurisdizione è del Giudice Amministrativo. In questa fase, le controversie riguardano i provvedimenti di gara, e sono di natura pubblicistica.

Fase contrattuale (esecuzione):
La giurisdizione è del Giudice Ordinario. La fase di esecuzione del contratto, inclusa la risoluzione o il recesso, attiene a diritti soggettivi di natura privatistica.

Affidamento diretto:
Le controversie relative a incarichi affidati senza gara rientrano nella giurisdizione del Giudice Ordinario


3. Decisione del TAR

Con questa sentenza il TAR ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, il ricorso presentato da un professionista contro l’annullamento in autotutela della Determina di affidamento di un incarico di Direttore con funzioni operative emesso da un Comune

Di conseguenza, l’atto impugnato, sebbene formalmente denominato “annullamento in autotutela” (ex art. 21-nonies), non è un provvedimento amministrativo, ma deve essere riqualificato in termini privatistici come un atto di recesso contrattuale (o risoluzione) per inadempimento.

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