1. Natura Giuridica e Giurisdizione
Il Tar Lazio con tal sentenza ha ribadito la riqualificazione pubblicistica di questi suddetti soggetti giuridici, infatti, pur avendo essi acquisito personalità giuridica di diritto privato, operano come organismi di diritto pubblico in quanto perseguono finalità di rilievo costituzionale. Il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 6014/2012) aveva già stabilito che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.
Il sindacato giurisdizionale non è limitato agli atti di vigilanza ministeriale, ma si estende alle controversie relative all’applicazione dei principi generali sui contratti pubblici.
2. Affidamento dei Contratti esclusi per Servizi Legali
Definizione di Contratti esclusi: I contratti esclusi dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) sono fattispecie sottratte all’applicazione delle procedure ordinarie di evidenza pubblica. Sebbene esclusi dalle procedure di gara, l’affidamento di questi contratti deve comunque rispettare i principi generali dell’azione amministrativa (come economicità, trasparenza e concorrenza). L’articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 impone che l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione integrale del Codice, ma che offrono opportunità di guadagno economico, rispetti comunque i principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice stesso.
«la “suddetta esclusione” riguarda tuttavia l’applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica ma non elide al tempo stesso la natura “pubblica” del contratto di appalto che deve essere concluso con un dato professionista» (in diritto, con citazione di Cons. Stato, n. 2776/2025). Nei contratti esclusi sono compresi i servizi legali.
3. Profili applicativi della norma ed equo compenso
Nell’affidamento di servizi legali, le Casse devono garantire il rispetto della disciplina sull’equo compenso (l. n. 49/2023). Le procedure richiedono: a) Pubblicazione periodica di interpelli o avvisi. b) Istituzione e aggiornamento di elenchi o albi di professionisti di fiducia. c) Conferimento degli incarichi applicando il criterio della rotazione per assicurare trasparenza e contendibilità.
La giurisprudenza ha chiarito che la nozione di pubblica amministrazione, ai fini della legge n.49/2023 sull’equo compenso, si estende a tutti gli enti di rilievo pubblicistico, incluse le Casse di previdenza, che non possono imporre ai professionisti compensi inferiori ai parametri del D.M. n. 147/2022 tramite riduzioni percentuali astratte.
Ambito soggettivo (Casse Previdenziali): La normativa tutela il professionista come “contraente debole” a prescindere dal committente (impresa, società pubblica o ente con finalità pubblicistiche). Gli enti previdenziali, pur essendo privatizzati, perseguono finalità di interesse pubblico e sono quindi tenuti all’applicazione dell’equo compenso.
Violazione della L. n. 49/2023: La predeterminazione di compensi fissi inferiori ai parametri ministeriali viola l’art. 1 della legge, che impone la conformità dei compensi ai decreti del Ministero della Giustizia.
Nullità delle clausole (Art. 3): Qualsiasi pattuizione che preveda un compenso inferiore ai parametri forensi è da considerarsi nulla.
«sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d’opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale» (in diritto, con citazione di art. 3, l. n. 49/2023)
4. Conclusioni
La sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. V, 28 maggio 2026, n. 9870, in conclusione, ha stabilito che è illegittimo fissare compensi legali “a prezzo fisso” o forfettario per gli avvocati, sancendo l’applicazione delle regole sull’equo compenso anche nei confronti delle casse di previdenza privatizzate e della Pubblica Amministrazione.
Il ricorso era stato promosso dall’Ordine degli Avvocati di Roma contro la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC).
Violazione dell’equo compenso: È illegittimo imporre un compenso fisso e predeterminato per gli incarichi legali, in quanto le prestazioni intellettuali devono garantire una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Trasparenza e concorrenza: Pur non richiedendo una gara d’appalto in senso stretto, l’affidamento degli incarichi legali da parte di enti pubblici o di rilievo pubblicistico deve rispettare i principi di imparzialità, pubblicità, rotazione e trasparenza. È la prima volta che il giudice amministrativo estende la disciplina dell’equo compenso all’attività contrattuale di una cassa previdenziale, offrendo maggiore tutela ai professionisti, si tratta di un vero e proprio precedente storico.
Va altresì specificato, secondo la sentenza, quale sia la natura giuridica dell’Ordine degli Avvocati strettamente connesso, naturalmente, alla natura giudica delle Casse previdenziali: esso è un ente pubblico non economico istituito presso ciascun Tribunale, che possiede in via esclusiva la rappresentanza istituzionale della categoria forense a livello locale (ex art. 25 della Legge 247/2012).
Tutela degli interessi diffusi: Esso ha il compito primario di curare pubblici interessi legati all’esercizio della professione, inclusa la salvaguardia del decoro e della dignità dell’avvocatura.
Legittimazione al ricorso: Poiché l’Ordine ha un interesse proprio, concreto e attuale a difendere la categoria, la giurisprudenza amministrativa riconosce la sua piena legittimazione a impugnare atti, bandi o avvisi che si ritengano lesivi del decoro e delle prerogative professionali degli iscritti.