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Sussistenza del divieto di incompatibilità in capo agli amministratori locali che assumano la carica di Presidente del CDA in aziende speciali consortili

Una questione di rilievo è stata sollevata grazie alla richiesta di parere all’ANAC (Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc. URAV 1462.2026), in virtù del quale ANAC, in riscontro, ha fornito indicazioni in merito alla sussistenza di cause di incompatibilità ex D.LGS. 39/2013 in capo agli amministratori locali che assumano la carica di Presidente del CDA in aziende speciali consortili.

Sommario

  1. Differenza tra inconferibilità e incompatibilità, cenni circa le recenti disposizioni normative che hanno provveduto ad abrogare il divieto di inconferibilità.

  2. Riscontro dell’ANAC e motivazioni circa l’incompatibilità

  3. Conclusioni Finali

     

1. Differenza tra inconferibilità e incompatibilità, cenni circa le recenti disposizioni normative che hanno provveduto ad abrogare il divieto di inconferibilità.

Va innanzitutto premesso che la differenza tra inconferibilità e incompatibilità è la seguente. L’inconferibilità impedisce l’origine del rapporto di lavoro e rappresenta un divieto assoluto, temporaneo o permanente, di attribuire un incarico ad un soggetto. Essa scatta decisamente prima del conferimento dell’incarico, le cause tipiche sono ad es. aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione o aver ricoperto cariche politiche negli anni precedenti, l’incarico non può essere assegnato in nessun modo.

L’incompatibilità invece impedisce la contemporaneità di due ruoli. Questa si verifica quando un soggetto, già in servizio, assume un secondo incarico o svolge un’attività che la legge vieta di cumulare con quella principale.

Va evidenziato a tal proposito il recente contesto normativo, che ha provveduto alla abrogazione del divieto di inconferibilità, tramite la Legge 8 agosto 2025, n. 122. Questa normativa ha espressamente abrogato l’articolo 7 del Decreto Legislativo 8 Aprile 2013 n.39, eliminando così il “divieto di porte scorrevoli” che impediva ai politici a livello regionale e locale di assumere incarichi dirigenziali subito dopo la fine del mandato.

Il parere che si va ad esaminare quindi, fa rilevare che, pur essendo venuta meno l’inconferibilità (o meglio il divieto di inconferibilità) per il passaggio diretto da amministratore locale a vertice di ente strumentale (a seguito dell’abrogazione dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legislativo 8 Aprile 2013 n.39, operata dalla L. n. 15/2025), resta fermo il divieto di incompatibilità in corso di mandato. 

2. Riscontro dell’ANAC e motivazioni circa l’incompatibilità

E’ stato chiarito, con il parere in questione, che sussiste una situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 39/2013, tra la carica di Presidente del CdA di un’azienda speciale consortile (che gestisce servizi per conto dei comuni soci) e la carica di componente della giunta o del consiglio del comune o della forma associativa che ha conferito l’incarico; la ratio di questa norma è quella di prevenire conflitti di interesse, anche potenziali, tra l’organo di indirizzo politico e l’ente esecutivo (separazione tra politica e gestione).

Ecco i punti fondamentali e le motivazioni di questa incompatibilità:

  • Natura giuridica dell’ASC: l’Azienda Speciale Consortile (ASC) è considerata un ente pubblico locale strumentale, dotato di personalità giuridica ma comunque parte integrante del sistema degli enti locali di riferimento.

  • Il ruolo dell’Assemblea Consortile: essendo la stessa formata dagli amministratori dei Comuni soci, non è un’entità terza ed estranea, ma una vera e propria proiezione dei Comuni stessi. Si viene a creare una sovrapposizione, ovvero una situazione in cui chi indirizza e controlla l’azienda (l’amministratore comunale) coincide, di fatto, con chi la amministra (il Presidente del CdA dell’ASC).

  • L’art. 11, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 39/2013 stabilisce chiaramente il divieto di cumulare l’incarico di amministratore di un ente di diritto privato in controllo pubblico con cariche di componente della giunta o del consiglio della stessa amministrazione che conferisce l’incarico. A norma dell’art. D.Lgs. 39/2013, il soggetto che si trova in questa condizione deve scegliere, a pena di decadenza, quale incarico mantenere.

  • L’abrogazione del divieto di inconferibilità per il passaggio diretto da amministratore locale a vertice di ente strumentale (operata dalla L. n. 15/2025) non elimina pertanto il regime delle incompatibilità in corso di mandato.

  • Il mantenimento di cariche in enti di diritto privato in controllo pubblico è disciplinato dal d.lgs. 39/2013: il Presidente del CdA, essendo solitamente titolare di deleghe gestionali dirette ed effettive, ricade nel divieto di incompatibilità. L’incompatibilità non si applica ai semplici consiglieri ovvero ai semplici membri del CdA privi di deleghe gestionali, poiché non dispongono di poteri di amministrazione attiva.

3. Conclusioni finali

Il rispetto dei suddetti vincoli è costantemente monitorato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, che vigila sul superamento di potenziali conflitti di interesse durante lo svolgimento dell’incarico. Il parere evidenzia quindi che, pur essendo venuta meno l’inconferibilità per il passaggio diretto da amministratore locale a vertice di ente strumentale, resta fermo il divieto di incompatibilità in corso di mandato. Il Presidente del CdA dell’azienda speciale consortile che sia anche amministratore comunale dovrà quindi scegliere, a pena di decadenza, tra la carica politica e quella gestionale, in conformità all’art. 20 del d.lgs. 39/2013.

L’Autorità ha espresso forte preoccupazione per la summenzionata abrogazione del divieto di inconferibilità (Atto di segnalazione n. 2 del 26 marzo 2025), sottolineando il rischio di pantouflage (revolving doors) e chiedendo modifiche urgenti per ripristinare il divieto, specialmente dopo la sentenza n.98/2024 della Corte Costituzionale che, pur dichiarando l’illegittimità parziale della norma previgente, non ne auspicava la totale cancellazione.

Con la Delibera 26/11/2025 n.464 ANAC ha dovuto aggiornare il sistema di vigilanza su inconferibilità e incompatibilità recependo il nuovo quadro, confermando la necessità di vigilare strettamente sui conflitti di interesse. Da qui la necessità di esprimere tale parere di diniego all’incompatibilità.

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