La partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese in crisi: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della causa escludente

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.

Contratto collettivo dichiarato e impegno ad applicare quello richiesto, un caso interessante.

La dichiarazione di applicare un CCNL diverso e l’impegno di adeguarsi al contratto richiesto  si riferisce al caso in cui un operatore economico, in una gara pubblica, dichiari di applicare un CCNL diverso da quello previsto dalla stazione appaltante. Ciò è consentito purché il CCNL scelto garantisca le stesse tutele economiche e normative dei dipendenti. La dichiarazione di equivalenza, accompagnata ad una dettagliata relazione, è necessaria in ogni caso per poter dimostrare che il CCNL alternativo garantisce tutele equivalenti.

SOMMARIO:
– La questione affrontata dal TAR Lazio;
– Dichiarazione di CCNL difforme e impegno di adeguamento;
– La decisione del TAR: il valore vincolante dell’impegno espresso;
– Conclusioni e considerazioni.

Avvalimento: limiti e opportunità

Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.

E’ legittima l’esclusione per omessa indicazione del ribasso percentuale

Relativamente ad un appalto per l’affidamento di un servizio di raccolta rifiuti, una ditta concorrente era stata esclusa perché non aveva indicato l’offerta in termini percentuali, in contrasto con quanto previsto dalla lex specialis di gara, che statuiva, pena l’esclusione, l’indicazione del valore percentuale; l’operatore economico escluso, contestava il proprio provvedimento di esclusione, rilevando varie censure, tra cui la mancata attivazione del soccorso istruttorio, nonché la facoltà per la Stazione Appaltante di ricostruire l’effettiva volontà della concorrente attraverso l’offerta che era comunque stata espressa in valori numerici. Come potrà constatarsi, i giudici assumono una decisione molto restrittiva e formale.Sommario: – Osservazioni dei Giudici del TAR; – Le indicazioni della Giurisprudenza; – Inammissibilità del ricorso istruttorio nel caso “de quo”; – L’offerta in percentuale e conclusioni.

Anonimato per i soggetti del sopralluogo: Il principio nell’Art. 35 del D.lgs. 36/2023

La sentenza del TAR Ancora, 28.03.2025 n. 227 si configura come un’importante pronuncia in materia di appalti pubblici, incentrata sulla salvaguardia del principio dell’anonimato dei concorrenti nelle gare di appalto. Essa solleva questioni delicate riguardo alla trasparenza delle procedure di gara e alla possibilità di alterazione della concorrenza, mettendo in luce la necessità di un equilibrio tra il rispetto delle norme procedurali e la tutela della regolarità della competizione.La sentenza in esame fornisce un’interpretazione significativa di tale principio, esplicitando i suoi ambiti applicativi e le conseguenze della sua violazione.SOMMARIO: – Il principio dell’anonimato dei concorrenti;- Le implicazioni della sentenza; – Conclusioni.

Negli appalti di servizi la S.A. deve documentare di aver eseguito i controlli durante l’esecuzione del contratto

La delibera n. 391 del 30/07/2024 di ANAC ha specificato quanto sopra in seguito alle conclusioni di un’istruttoria svolta su un appalto del Comune di Bologna.
Nel corso di un appalto di servizi è necessario che la stazione appaltante ponga in essere dei controlli documentati e corretti durante l’esecuzione del contratto. In tale fase, i controlli rappresentano un mezzo essenziale al fine di accertare il rispetto, da parte dell’appaltatore, di tutte le condizioni e i termini stabiliti dal contratto.

Sommario:
– Le determinazioni della Autorità Nazionale Anticorruzione in materia
– Esigenze di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione per iscritto
– Conclusioni e considerazioni

Le White List nel Codice dei Contratti Pubblici: un approccio alla prevenzione della corruzione e alla regolarità degli appalti

Il cuore della disputa giuridica ruota attorno al concetto di “white list” e alla sua applicazione. Le “white list” sono elenchi di imprese che non sono soggette a tentativi di infiltrazione mafiosa e sono obbligatorie per la partecipazione a determinate gare pubbliche, specialmente in settori considerati sensibili dalla normativa nazionale, come previsto dalla legge 190/2012 e successive modifiche. Nel caso specifico, la giurisprudenza consolidata ha ribadito che il possesso dell’iscrizione alla white list è un requisito fondamentale per partecipare a gare pubbliche, in quanto riflette l’affidabilità e la moralità delle imprese concorrenti.

La rotazione degli appalti: caso di non applicazione secondo una recente sentenza del consiglio di stato

Nelle ipotesi in cui le Stazioni Appaltanti non pongano limiti al numero di partecipanti, l’O.E. uscente, in possesso dei requisiti richiesti non può essere escluso dalla gara.
Nel caso di una procedura aperta pertanto, in cui la Stazione Appaltante non pone limiti alla partecipazione dei concorrenti, la completa apertura al mercato è garanzia di “par condicio” e di concorrenza. Non vi è alcuna necessità di applicare il criterio di rotazione in favore del gestore uscente.

Le disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, N. 36 e la qualificazione per la fase di esecuzione degli appalti pubblici.

La sentenza del TAR Milano n. 3592 del 10 dicembre 2024 offre un’importante riflessione in merito alla trasparenza e alla correttezza procedurale nelle gare d’appalto, evidenziando una violazione delle regole stabilite e una modifica illegittima dei criteri di selezione durante il processo di valutazione delle offerte. In particolare, la decisione si concentra su un caso in cui una stazione appaltante ha inaspettatamente introdotto una valutazione qualitativa non prevista, alterando le condizioni di gara già comunicate agli operatori economici.

Affidamento diretto, indagine di mercato e criteri di valutazione dell’offerta

La sentenza del TAR Milano n. 3592 del 10 dicembre 2024 offre un’importante riflessione in merito alla trasparenza e alla correttezza procedurale nelle gare d’appalto, evidenziando una violazione delle regole stabilite e una modifica illegittima dei criteri di selezione durante il processo di valutazione delle offerte. In particolare, la decisione si concentra su un caso in cui una stazione appaltante ha inaspettatamente introdotto una valutazione qualitativa non prevista, alterando le condizioni di gara già comunicate agli operatori economici.