Varianti nell’affidamento diretto, l’art. 120 (D. Lg. 36/2023) permette il superamento delle soglie?

Il quesito sottoposto al MIT, relativamente al parere in esame (parere n. 4126/2026 del 2 marzo 2026) presenta un “taglio” eminentemente pratico e spesso ricorrente; nel caso de quo, infatti, una S.A. aveva affidato un contratto con affidamento diretto, e, nel corso dell’esecuzione dello stesso, aveva riscontrato però la necessità di apportare una modifica all’importo contrattuale, ricorrendo alle ipotesi di modifica ex art. 120 del D.LGS 36/2023. Da qui ci si è chiesti: se l’importo contrattuale aumenta in virtù di una variante o di una modifica contrattuale, l’importo conclusivo può oltrepassare le soglie dell’affidamento diretto? (Ovvero i 140.000 euro per servizi e forniture e i 150.000 euro per i lavori); oppure tali soglie non possono essere superate poiché l’affidamento è avvenuto tramite la procedura semplificata dell’affidamento diretto (che, come da acclarata giurisprudenza, non può nemmeno considerarsi una vera e propria procedura)?

Gravi illeciti professionali. Consorzio di imprese artigiane. Possibilità o meno di sostituzione delle consorziate.

Prima di analizzare la sentenza in questione (Consiglio di Stato sez. V 27/2/2026 n. 1558), riguardante i consorzi stabili (di imprese artigiane) va premesso che l’art. 65, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 definisce i consorzi stabili, di cooperative e di artigiani come operatori economici che possono partecipare alle gare. Essi sono costituiti da almeno tre imprese con una struttura comune, operano congiuntamente per almeno cinque anni, possono concorrere con i propri consorziati designati, indicandoli in sede di offerta. Il Consorzio tra imprese artigiane è menzionato dall’art. 65 comma 2 lettera c, e sono disciplinati dalla legge 8 agosto 1985 n.443.

Il principio di rotazione vige per i sottosoglia

Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza del 14/02/2026 n.55, SEZ I, ha acclarato che il principio di rotazione, deve essere applicato esclusivamente alle procedure sottosoglia, tale principio nel Nuovo Codice degli Appalti è disciplinato dall’art. 49 (D LGS 36/2023) in combinato disposto con l’art. 76 comma 7 che, non menzionando la rotazione, consacra lo scopo del legislatore di limitarne l’operatività, limitandosi a citare solo la trasparenza e la concorrenza, scavalcando così la giurisprudenza formatasi con il precedente Codice degli Appalti pubblici (D. Lgs. 50/2016)

Appalti PNRR – Parità di genere – Consorzi stabili (cumulo alla rinfusa)

Le dichiarazioni di impegno relative alla parità di genere e all’inserimento lavorativo dei disabili (Art. 47, commi 3 e 3-bis, D.L. 77/2021) per le imprese tra 15 e 50 dipendenti, pur essendo obbligatorie, possono essere oggetto di soccorso istruttorio  se non presentate o incomplete, trattandosi di requisiti da adempiere solitamente entro sei mesi dalla conclusione del contratto, mentre sul cumulo alla rinfusa per i Consorzi Stabili, la sentenza in esame ha stabilito che è legittima l’esecuzione contrattuale da parte della consorziata seppur essa sia priva di requisiti propri. 

Commistione tra offerta economica e documentazione amministrativa

Il divieto di inserire elementi dell’offerta economica nella busta della documentazione amministrativa è generalmente considerato legittimo e finalizzato a garantire la segretezza dell’offerta e l’imparzialità delle verifiche, prevenendo che la stazione appaltante sia condizionata nella valutazione dei requisiti. Tuttavia, la giurisprudenza mostra orientamenti talvolta divergenti su questo aspetto.

Contestazioni circa le certificazioni fiscali

Contestazioni circa le certificazioni fiscali.
TAR Lazio – Roma (Sez. II-bis) sentenza 16 gennaio 2026 n. 910 – La giurisdizione del Giudice Amministrativo, sulla regolarità fiscale (DURF) nei contratti pubblici è meramente incidentale, limitandosi a verificare il presupposto per l’ammissione o esclusione. Se l’impugnazione mira all’accertamento principale della regolarità contro l’Amministrazione Finanziaria, sussiste la giurisdizione del Giudice Ordinario, poiché la certificazione è una dichiarazione di scienza che fa fede fino a querela di falso.

Proroga tecnica per ritardi interni a causa di disfunzioni organizzative

La sentenza del T.A.R. Sicilia – Catania- sez. V 9/1/2026 n. 41, chiarisce che la proroga tecnica è uno strumento eccezionale e temporaneo per garantire la continuità dei servizi essenziali, non una proroga ordinaria: l’Amministrazione non può imporre condizioni economiche scadute (prezzi 2018) se le proroghe sono dovute alla sua inerzia (ritardi tecnici), superando i limiti del bando, violando la concorrenza; i ritardi interni non giustificano l’imposizione di condizioni onerose al fornitore, che non è obbligato a mantenere patti vecchi oltre quanto previsto.

Il malfunzionamento delle piattaforme digitali

Problematiche in caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche – In virtù della sentenza del TAR Piemonte Torino sez. I 23/10/2025 n. 146. L’operatore economico che non riceva la conferma di invio dell’offerta telematica e non si attivi immediatamente per verificare il problema, viola il canone di “*diligenza media”* e impedisce l’applicazione del soccorso procedimentale dall’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. L’esclusione è legittima perché la negligenza dell’operatore economico impedisce di dimostrare che il malfunzionamento della piattaforma è la causa del mancato invio, e il soccorso è riservato solo ai casi di malfunzionamento comprovato.

Principio di segretezza, soccorso istruttorio per certificazioni di qualità

La sentenza esaminata è quella del TAR Calabria Catanzaro (sez. I del 14/10/2025 n.1640), la quale disquisisce sulla violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, tale violazione infatti, si verifica perché l’apertura della busta economica di un concorrente prima della valutazione tecnica di tutti gli altri, compromette inevitabilmente l’imparzialità e la par condicio, influenzando potenzialmente il giudizio della commissione. La reazione è illecita poiché crea un vantaggio competitivo sleale, introducendo elementi di giudizio automatici (l’offerta economica) nella fase discrezionale (la valutazione tecnica).

Avvalimento per certificazione parità di genere – FAQ fuorvianti della stazione appaltante

Consiglio di Stato sez. V 26/8/2025 n. 7105: con tale sentenza è stato stabilito che bisogna considerare ammissibile alla certificazione di qualità l’avvalimento premiale per la certificazione della parità di genere, perché il nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 104, d.lgs. 36/2023) ammette l’avvalimento anche per migliorare l’offerta, purché il contratto trasferisca effettivamente l’assetto organizzativo che ha portato alla certificazione (processi, risorse, personale, strumenti), andando oltre il semplice “prestito” del certificato e non essendoci specifici divieti normativi, come confermato dal Cons. St., VI, 18.6.2025, n. 5345.