La rotazione degli appalti: caso di non applicazione secondo una recente sentenza del consiglio di stato

Nelle ipotesi in cui le Stazioni Appaltanti non pongano limiti al numero di partecipanti, l’O.E. uscente, in possesso dei requisiti richiesti non può essere escluso dalla gara.
Nel caso di una procedura aperta pertanto, in cui la Stazione Appaltante non pone limiti alla partecipazione dei concorrenti, la completa apertura al mercato è garanzia di “par condicio” e di concorrenza. Non vi è alcuna necessità di applicare il criterio di rotazione in favore del gestore uscente.