La Garanzia provvisoria come documento nativo digitale

La vicenda che andiamo a dettagliare si inquadra perfettamente nella recente giurisprudenza amministrativa relativa all’applicazione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che impone la digitalizzazione integrale delle procedure di gara. Il Consiglio di Stato (con orientamento confermato altresì da recenti sentenze) ha stabilito principi severi in materia di garanzia provvisoria: La polizza fideiussoria deve essere emessa, firmata digitalmente dall’istituto garante e presentata in formato “nativo digitale”. La scansione PDF di un documento analogico (firmato a mano e/o di pugno) è considerata una semplice copia informatica e non un documento digitale valido ai sensi del Nuovo Codice degli Appalti. Una fideiussione non nativa digitale, presentata in scansione, è giuridicamente considerata inesistente o irrimediabilmente irregolare, equiparata alla mancata presentazione della garanzia. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancanza originaria della garanzia (quindi non è sanante). Se la firma digitale apposta sul documento è successiva al termine di scadenza dell’offerta, il documento non è valido. La garanzia deve esistere validamente, in formato digitale, entro il termine perentorio di presentazione delle offerte. 
La decisione del Consiglio di Stato mira a garantire la massima sicurezza giuridica sulla validità e immediata escutibilità della garanzia fin dal momento della partecipazione, tutelando la par condicio dei concorrenti.

“L’omissione totale del DGUE non avalla l’esclusione automatica dell’RTI”, ammissibile il soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio, nel nuovo codice (D. LGS 36/2023), è impostato in maniera tale da far prevalere la sostanza sulla forma. Nell’ipotesi in cui vi sia stata una mancata allegazione del DGUE, da parte di una mandante di una RTI, che abbia partecipato con domanda regolare alla procedura di gara, dovrà considerarsi che si è trattato di una omissione documentale assolutamente sanabile e non certamente di un difetto genetico della volontà negoziale.

Accesso agli atti e tutela dei dati sensibili

Un interessante parere del Consiglio di Stato (n. 61 del 2026, prima Sezione), ha sviscerato un tema importantissimo nell’attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici ovvero il rapporto tra la tutela dei dati personali e l’accesso digitale alle documentazioni di gara mediante piattaforme di approvvigionamento digitale.

Costi della manodopera e bando non chiaro

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1302 conferma che, in caso di ambiguità del bando sull’indicazione dei costi della manodopera, non si applica l’esclusione automatica. Prevale il principio del soccorso istruttorio e della buona fede, salvaguardando l’offerta se il costo è desumibile o se l’incertezza è imputabile alla stazione appaltante.

Obbligo di dichiarare le pendenze giudiziarie

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 11/09/2025 n.7282 Sezione V, ha pienamente condiviso l’argomentazione del Giudice di primo grado, ritenendo che l’omessa comunicazione di pendenze giudiziarie da parte di un operatore economico, come previsto dall’art. 98, comma 3, lett. b) del D.lgs. n. 36 del 2023, legittima l’esclusione anche quando le pendenze non rientrino nei casi di esclusione automatica (artt. 94-95). 

Cosa succede se l’offerta tecnica viene modificata in corso d’opera?

La sentenza n. 3406 del 18 aprile 2025 della Sezione V del Consiglio di Stato affronta un tema centrale nel diritto amministrativo: la verifica dell’anomalia dell’offerta nelle procedure di gara pubblica. Il caso in esame riguarda l’esclusione di un concorrente per l’offerta tecnica ritenuta “incongrua” e “complessivamente inaffidabile”, senza che fosse necessario valutare la (non) remuneratività dell’offerta stessa.

La garanzia definitiva non sana la provvisoria

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.

La partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese in crisi: il Consiglio di Stato chiarisce i confini della causa escludente

Con la sentenza n. 3418 del 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato – Sezione V – si pronuncia su un tema rilevante e delicato nel contesto delle procedure ad evidenza pubblica: la possibilità per operatori economici in stato di crisi (e più precisamente sottoposti a procedura concorsuale) di partecipare a gare pubbliche. La pronuncia si inserisce nel solco di un’evoluzione normativa e giurisprudenziale che, negli ultimi anni, ha cercato di bilanciare due esigenze contrapposte: da un lato, la tutela dell’affidabilità contrattuale nella contrattazione pubblica; dall’altro, la salvaguardia della continuità aziendale e dell’accesso al mercato da parte di imprese in crisi ma potenzialmente risanabili.
SOMMARIO:
-Il quadro Normativo di Riferimento ed il caso in concreto;
-La Ratio dell’esclusione;
-Conclusioni.

La rotazione degli appalti: caso di non applicazione secondo una recente sentenza del consiglio di stato

Nelle ipotesi in cui le Stazioni Appaltanti non pongano limiti al numero di partecipanti, l’O.E. uscente, in possesso dei requisiti richiesti non può essere escluso dalla gara.
Nel caso di una procedura aperta pertanto, in cui la Stazione Appaltante non pone limiti alla partecipazione dei concorrenti, la completa apertura al mercato è garanzia di “par condicio” e di concorrenza. Non vi è alcuna necessità di applicare il criterio di rotazione in favore del gestore uscente.