Servizi di Ingegneria e Architettura, incarico Professionale Esterno, natura giuridica.

Con la sentenza del TAR Campania Salerno sez. II del 13.11.2025 n.1857, è stato stabilito che l’assegnazione di un incarico professionale ad un professionista esterno da parte di un ente pubblico è considerata un atto di autonomia privata e non amministrativa, qualificabile come un contratto di prestazione d’opera intellettuale (locatio operis). Tale atto deve essere qualificato come atto di  autonomia negoziale-sostanziale (es. recesso contrattuale per inadempimento), avente natura privatistica giuridica di contratto d’opera. Di conseguenza, le dispute relative a questo contratto, inclusi gli atti di revoca o annullamento, sono di competenza del Giudice Ordinario.

La stipula del contratto, forma scritta ad substantiam

La stipula del contratto, forma scritta ad “substantiam”, inammissibiltà della possibilità di concludere il contratto per “facta concludentia”…
La Sentenza del TAR Calabria Catanzaro SEZ. I del 13/10/2025 N. 1637 ha stabilito che i contratti pubblici, secondo l’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023, devono essere stipulati per iscritto, anche in forma semplificata, per avere validità legale (“ad substantiam”). Questo esclude la possibilità di contratti conclusi “per fatti concludenti” (cioè attraverso comportamenti), e, pertanto, atti preparatori come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma non perfezionano il contratto, ma attestano solo la sussistenza delle condizioni per la futura stipula. Il requisito quindi è quello della Forma scritta; infatti, a pena di nullità, il contratto pubblico deve essere stipulato per iscritto, anche tramite corrispondenza commerciale (scambio di lettere). La forma scritta è un requisito essenziale (“ad substantiam”), quindi un contratto non può considerarsi concluso per fatti concludenti. Atti come l’invio della garanzia definitiva o una dichiarazione di disponibilità alla firma sono considerati preparatori. Non sono sufficienti per creare un vincolo contrattuale, ma solo per attestare che le condizioni per la stipula formale sono soddisfatte.